IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82,  recante  "Disciplina  delle
attivita'  di  pulizia,  di  disinfezione,  di  disinfestazione,   di
derattizzazione e di sanificazione"; 
  Visto il regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge
25 gennaio 1994, n. 82, adottato con decreto  ministeriale  7  luglio
1997, n. 274, ed in particolare l'articolo 7, comma  2,  per  cui  e'
stabilito in due anni il periodo durante il quale le imprese  di  cui
al comma 1 dello stesso articolo 7 possono continuare  ad  esercitare
le attivita' di pulizia per il cui esercizio risultano gia'  iscritte
al registro delle imprese o all'albo delle imprese  artigiane,  anche
in assenza dei requisiti di capacita' tecnica ed organizzativa di cui
all'articolo 2 del regolamento medesimo; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  ottobre  1998,
n. 403; 
  Considerato che il predetto termine di due anni di  cui  al  citato
articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n.  274,
determina di fatto un'oggettiva  disparita'  di  trattamento  tra  le
imprese che svolgono le  attivita'  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'articolo 1 e quelle  che  svolgono  le  attivita'  di  cui  alle
lettere c), d) ed e) dello stesso  articolo,  consentendo  solo  alle
prime di maturare il requisito di capacita' tecnica ed  organizzativa
e ritenuto pertanto opportuno estendere tale possibilita' a tutte  le
imprese che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7,  comma
1, del decreto in parola; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 luglio 1999; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con  nota  n.  17315  del  17  settembre  1999,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il regolamento 7 luglio 1997, n. 274, e' modificato come segue: 
  a) all'articolo 2, comma 4, le parole "resa a  norma  dell'articolo
20 della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "resa a norma dell'articolo 3, comma  11,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, e  nella  consapevolezza  che  le  dichiarazioni
false, la falsita' negli  atti  e  l'uso  di  atti  falsi  comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15"; 
  b) all'articolo 7, comma 1, le parole  "alla  data  di  emanazione"
sono sostituite dalle parole "alla data di  entrata  in  vigore";  il
comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Le imprese di cui al comma 1
possono continuare ad esercitare le attivita' di pulizia per  il  cui
esercizio  risultano  gia'  iscritte  al  registro  delle  imprese  o
all'albo delle imprese artigiane per tre anni successivi alla data di
entrata in vigore del  presente  regolamento  anche  in  assenza  dei
requisiti di capacita' tecnica ed organizzativa di  cui  all'articolo
2"; 
  c) al punto 1 della sezione I del modello A, le  parole  "sotto  la
propria  responsabilita'  e  nella  consapevolezza   delle   relative
conseguenze, a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968,  n.
15",   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "sotto   la    propria
responsabilita' e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la
falsita' negli atti e l'uso di atti falsi  comportano  l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15"; 
  d) al punto 1, lettera g) della sezione I del modello  A,  dopo  le
parole "unisce inoltre n. ... dichiarazioni bancarie" e' inserito  il
richiamo alla seguente nota: "Adempimento obbligatorio  solo  per  le
imprese  che  compilano  la  sezione  II   del   modello,   al   fine
dell'inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'articolo 3
del regolamento"; 
  e) al punto 3 della sezione  II  del  modello  A,  e'  inserito  il
richiamo alla seguente nota: "In alternativa a copia dei libri paga e
dei libri matricola, l'interessato puo' depositare copia del  modello
770, comprensivo dei relativi quadri,  per  ciascuno  degli  anni  di
riferimento". 
 
    

          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di facilitare   la  lettura    delle
          disposizioni  di  legge  alle quali  e' operato il  rinvio.
          Restano invariati   il valore e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note al titolo:
            -    La  legge    25   gennaio   1994, n.   82,   recante
          "Disciplina    delle  attivita'     di     pulizia,      di
          disinfezione,   di  disinfestazione,  di derattizzazione  e
          di    sanificazione"    e'    pubblicata  nella    Gazzetta
          Ufficiale 3 febbraio 1994, n. 27.
            -  Il  testo  degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio
          1994, n. 82, e' il seguente:
            "Art. 1   (Iscrizione delle   imprese  di    pulizia  nel
          registro  delle  ditte    o nell'albo   provinciale   delle
          imprese   artigiane).   - 1.   Le imprese   che    svolgono
          attivita'      di  pulizia,     di     disinfezione,     di
          disinfestazione, di  derattizzazione o   di  sanificazione,
          di   seguito  denominate  ''imprese    di  pulizia'',  sono
          iscritte  nel registro delle ditte di cui  al  testo  unico
          approvato  con regio decreto 20 settembre 1934, n.  2011, e
          successive modificazioni, o   nell'albo  provinciale  delle
          imprese  artigiane  di cui all'art.  5 della legge 8 agosto
          1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla
          presente legge.
            2.   Con   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del
          commercio    e  dell'artigianato,  emanato  entro   novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata in vigore   della presente
          legge, sono  definiti, agli  effetti della presente legge:
            a)  le  attivita'  di  pulizia,   di   disinfezione,   di
          disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
            b)   i   requisiti   di  capacita'  economicofinanziaria,
          tecnica  ed organizzativa delle  imprese che   svolgono  le
          attivita'  di    cui  alla  lettera  a),  che devono essere
          certificati ai sensi della normativa in materia;
            c) la   misura del   contributo  per    l'iscrizione  nel
          registro  delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese
          artigiane di cui al comma 1, nonche' le relative  modalita'
          di versamento;
            d)  le    fasce nelle quali   devono essere classificate,
          nel registro delle  ditte  o nell'albo  provinciale   delle
          imprese artigiane,  le imprese  di  pulizia,  tenuto  conto
          del    volume   d'affari   al   netto dell'IVA,  ai    fini
          della    partecipazione,    secondo       la      normativa
          comunitaria, alle  procedure di affidamento  dei servizi di
          cui alla presente legge.
            3.    Le imprese  di  pulizia comunicano  alla  camera di
          commercio, industria, artigianato   e  agricoltura  o  alla
          commissione  provinciale  per l'artigianato ogni variazione
          dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lettera    b),
          nei   termini   stabiliti   dal      decreto  del  Ministro
          dell'industria, del  commercio e dell'artigianato di    cui
          al medesimo comma 2".
            "Art.   4  (Sospensione,  cancellazione  e reiscrizione).
          -   1.   Il  Ministro  dell'industria,  del    commercio  e
          dell'artigianato   stabilisce  con  proprio    decreto,  da
          emanare  entro novanta giorni dalla   data di entrata    in
          vigore   della   presente   legge, i  casi  e  le  relative
          modalita'  di    sospensione,  di     cancellazione  e   di
          reiscrizione  delle  imprese di pulizia  nel registro delle
          ditte  o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
            2. Con il decreto di  cui  al    comma  1  sono  altresi'
          stabiliti  i  casi  in  cui  l'impresa di pulizia, la   cui
          iscrizione sia stata sospesa, e' autorizzata  a  proseguire
          l'esecuzione dei contratti.
            3.   La      sospensione,   la     cancellazione  nonche'
          l'applicazione delle sanzioni   amministrative    per    le
          imprese  di   pulizia  iscritte  nel registro  delle  ditte
          sono  decise dalla  giunta  della   camera   di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura.
            4. Prima di  decidere, la giunta comunica all'impresa  di
          pulizia  i  fatti  da  valutare  ai fini   della decisione,
          assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per  la
          presentazione di memorie.
            5.  L'impresa di pulizia deve  essere sentita quando, nel
          termine di  cui  al  comma  4,  ne  faccia    richiesta.  I
          provvedimenti  di cui al comma 3 sono motivati e notificati
          all'impresa.
            6.  Avverso  le decisioni della giunta  di cui al comma 3
          puo'  essere  esperito     ricorso         al      Ministro
          dell'industria,    del      commercio    e dell'artigianato
          entro   sessanta     giorni     dalla   notifica      della
          decisione".



           Note alle premesse:
            -  Il    testo  degli   articoli 1,   2 e 7   del decreto
          ministeriale n.  274/1997 e' il seguente:
            "Art. 1  (Definizioni). -  1. Agli effetti   della  legge
          25  gennaio 1994,   n.    82,  le  attivita'   di  pulizia,
          di   disinfezione,  di disinfestazione,  di derattizzazione
          e di  sanificazione sono  cosi' definiite:
            a) sono attivita' di pulizia   quelle che  riguardano  il
          complesso  di procedimenti  e operazioni  atti a  rimuovere
          polveri,    materiale  non  desiderato  o    sporcizia   da
          superfici,   oggetti,     ambienti  confinati  ed  aree  di
          pertinenza;
            b)  sono   attivita'   di    disinfezione   quelle    che
          riguardano  il complesso  dei   procedimenti  e  operazioni
          atti    a  rendere  sani determinati  ambienti  confinati e
          aree    di    pertinenza  mediante     la   distruzione   o
          inattivazione di microrganismi patogeni;
            c)    sono   attivita' di   disinfestazione   quelle  che
          riguardano  il complesso   di procedimenti    e  operazioni
          atti  a    distruggere  piccoli  animali,  in   particolare
          artropodi, sia perche'   parassiti, vettori  o  riserve  di
          agenti  infettivi sia perche' molesti e specie vegetali non
          desiderate.  La disinfestazione  puo' essere  integrale  se
          rivolta  a  tutte  le  specie  infestanti  ovvero mirata se
          rivolta a singola specie;
            d)  sono   attivita' di   derattizzazione   quelle    che
          riguardano  il complesso  di procedimenti  e  operazioni di
          disinfestazione  atti    a  determinare  o  la  distruzione
          completa  oppure la riduzione del numero della  popolazione
          dei  ratti o  dei topi  al di  sotto di  una certa soglia;
            e)   sono   attivita'   di   sanificazione   quelle   che
          riguardano  il complesso  di   procedimenti  e   operazioni
          atti    a    rendere  sani determinati  ambienti   mediante
          l'attivita'   di  pulizia    e/o   di disinfezione  e/o  di
          disinfestazione   ovvero   mediante   il   controllo  e  il
          miglioramento delle condizioni del   microclima per  quanto
          riguarda  la  temperatura,  l'umidita'  e la   ventilazione
          ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore".
            "Art. 2  (Requisiti per  l'iscrizione delle   imprese  di
          pulizia  al  registro  delle    imprese  o all'albo   delle
          imprese artigiane).  -    1.  I  requisiti    di  capacita'
          economicofinanziaria   per l'esercizio  delle attivita'  di
          pulizia  di cui  all'art. 1   si intendono    posseduti  al
          riscontrarsi delle seguenti condizioni:
            a)  iscrizione    all'INPS  e all'INAIL, ricorrendone   i
          presupposti di legge, di tutti   gli addetti,  compreso  il
          titolare e  i familiari e i soci prestatori d'opera;
            b)  assenza  di    protesti  cambiari negli ultimi cinque
          anni a carico del titolare, per   le  imprese  individuali,
          dei soci,  per le societa' di persone, degli amministratori
          per le societa' di capitali e per le societa'  cooperative,
          salvo  riabilitazione  ai  sensi dell'art.  17 della  legge
          7    marzo 1996,   n.  108, ovvero  dimostrazione di  avere
          completamente soddisfatto i creditori;
            c) esistenza di rapporti con    il  sistema  bancario  da
          comprovare  con  apposite      dichiarazioni       bancarie
          riferite    agli   affidamenti effettivamerite accordati.
            2. I requisiti  di capacita' tecnica ed  organizzativa si
          intendono  posseduti  con  la  preposizione  alla  gestione
          tecnica     di    persona    dotata    dei        requisiti
          tecnicoprofessionali di   cui   al   comma 3.   Nel    caso
          dell'impresa artigiana  trova applicazione  l'art. 2, comma
          4,  della  legge 8   agosto 1985, n. 443.  Il preposto alla
          gestione   tecnica non  puo'  essere  un  consulente  o  un
          professionista esterno.
            3.    I requisiti  tecnicoprofessionali di  cui  al comma
          2, sono  i seguenti:
            a)    assolvimento    dell'obbligo     scolastico,     in
          ragione   dell'ordinamento   temporalmente      vigente,  e
          svolgimento di   un periodo di    esperienza  professionale
          qualificata    nello   specifico campo   di attivita',   di
          almeno  due  anni per   le attivita'   di   pulizia e    di
          disinfezione     e    di   almeno    tre    anni    per  le
          attivita'        di  disinfestazione,   derattizzazione   e
          sanificazione,  svolta all'interno di imprese del  settore,
          o comunque all'interno di  uffici tecnici di  imprese    od
          enti,    preposti allo  svolgimento di  tali attivita',  in
          qualita'      di   dipendente      qualificato,   familiare
          collaboratore,  socio  partecipante al lavoro o titolare di
          impresa;
            b) attestato di qualifica a carattere  tecnico  attinente
          l'attivita'  conseguito   ai   sensi  della    legislazione
          vigente  in  materia  di formazione professionale;
            c) diploma    di  istruzione    secondaria  superiore  in
          materia tecnica attinente l'attivita';
            d) diploma  universitario o di  laurea in materia tecnica
          utile ai fini dello svolgimento dell'attivita'.
            4.  Nelle  more dell'emanazione della specifica normativa
          in materia, il possesso  dei requisiti  di cui ai  commi  1
          e     2  e'    attestato  dal  titolare    o  dal    legale
          rappresentante  dell'impresa all'atto  della  presentazione
          della  domanda  di  iscrizione  al registro delle imprese o
          all'albo   delle      imprese   artigiane   con    apposita
          dichiarazione,  resa  a  norma  dell'art.  20 della legge 4
          gennaio 1968, n. 15,  in  conformita'  al  modello  di  cui
          all'allegato  A)    al  presente  decreto  e  completa  dei
          relativi allegati".
            "Art. 7 (Disposizioni transitorie). -  1. Le  imprese  di
          pulizia  che  alla data di emanazione del  presente decreto
          risultano gia'  iscritte  al  registro  delle    imprese  o
          all'albo  delle    imprese artigiane, anche se l'iscrizione
          per dette attivita'   e'  avvenuta  in  data  successiva  a
          quella  dell'entrata    in vigore   della legge 25  gennaio
          1994,  n. 82, sono tenute   a presentare   all'ufficio  del
          registro delle  imprese o alla commissione  provinciale per
          l'artigianato,  entro    il termine di novanta   giorni  di
          cui   all'art.   7  di    detta    legge,    soltanto    le
          attestazioni  di cui all'allegato A), complete dei relativi
          allegati.
            2. Le imprese di cui al comma  1  possono  continuare  ad
          esercitare  le  attivita'  di pulizia per il  cui esercizio
          risultano gia'  iscritte  al  registro  delle    imprese  o
          all'albo  delle  imprese artigiane  per due anni successivi
          alla data di  emanazione  del  presente  decreto  anche  in
          assenza   dei      requisiti  di  capacita'     tecnica  ed
          organizzativa  di cui all'art. 2".
            - Il   testo della   legge 15   maggio  1997,    n.  127,
          recante   "Misure   urgenti      per     lo     snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei procedimeti    di
          decisione    e     di   controllo"   e'    pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  17  maggio
          1997, n. 113.
            -Il  testo   del decreto del  Presidente della Repubblica
          20  ottobre  1998,  n.  403,  recante  "Regolamento      di
          attuazione  degli  articoli  1, 2 e 3 della legge 15 maggio
          1997,  n.  127,  in  materia   di   semplificazione   delle
          certificazioni   amministrative"    e'    pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n. 275.
            - Il testo dell'art. 6  del decreto del Presidente  della
          Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, e' il seguente:
            "Art.    6    (Disposizioni   generali  in  materia    di
          dichiarazioni   sostitutive).   -   1.   Le   dichiarazioni
          sostitutive  di  cui  agli  articoli  2 e 4   della legge 4
          gennaio  1968, n. 15, hanno  la stessa validita'  temporale
          degli atti che sostituiscono.
            2.  Le  singole  amministrazioni   predispongono i moduli
          necessari per la  redazione  delle  dichiarazioni  indicate
          al  comma  1,  che  gli interessati  hanno    facolta'   di
          utilizzare.    Nei    moduli   per  la presentazione  delle
          dichiarazioni  sostitutive  le  amministrazioni inseriscono
          il  richiamo alle  sanzioni penali previste   dall'art.  26
          della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  per le ipotesi di
          falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.   Il
          modulo  puo' contenere anche l'informativa di  cui all'art.
          10 della legge  31 dicembre  1996, n.  675.
            3. Le singole amministrazioni    inseriscono  nei  moduli
          delle  istanze  ad esse rivolte la formula  per le relative
          dichiarazioni sostitutive se ammesse ai  sensi della  legge
          4  gennaio  1968,    n.  15,  e successive modificazioni ed
          integrazioni, e del presente regolamento".
           Note all'art. 1:
            - Il testo vigente dell'art. 2  del decreto  ministeriale
          n.  274  del  7   luglio    1997,   come   modificato   dal
          decreto  ministeriale  qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 2  (Requisiti per  l'iscrizione delle   imprese  di
          pulizia  al  registro  delle    imprese  o all'albo   delle
          imprese artigiane).  -    1.  I  requisiti    di  capacita'
          economicofinanziaria   per l'esercizio  delle attivita'  di
          pulizia    di cui   all'art. 1   si intendono  posseduti al
          riscontrarsi delle seguenti condizioni:
            a) iscrizione   all'INPS e  all'INAIL,  ricorrendone    i
          presupposti  di  legge, di tutti   gli addetti, compreso il
          titolare e  i familiari e i soci prestatori d'opera;
            b) assenza di   protesti  cambiari  negli  ultimi  cinque
          anni  a  carico  del titolare, per  le imprese individuali,
          dei soci,  per le societa' di persone, degli amministratori
          per le societa' di capitali e per le societa'  cooperative,
          salvo  riabilitazione  ai  sensi dell'art.  17 della  legge
          7  marzo 1996,  n.  108, ovvero   dimostrazione di    avere
          completamente soddisfatto i creditori;
            c)  esistenza  di  rapporti  con   il sistema bancario da
          comprovare con  apposite      dichiarazioni        bancarie
          riferite    agli   affidamenti effettivamente accordati.
            2. I requisiti  di capacita' tecnica ed  organizzativa si
          intendono  posseduti  con  la  preposizione  alla  gestione
          tecnica    di    persona    dotata    dei         requisiti
          tecnicoprofessionali  di   cui   al   comma 3.   Nel   caso
          dell'impresa artigiana  trova applicazione  l'art. 2, comma
          4, della legge 8  agosto 1985, n. 443.   Il  preposto  alla
          gestione    tecnica  non  puo'  essere  un  consulente o un
          professionista esterno.
            3.  I requisiti  tecnicoprofessionali di  cui   al  comma
          2, sono  i seguenti:
            a)     assolvimento    dell'obbligo     scolastico,    in
          ragione  dell'ordinamento   temporalmente      vigente,   e
          svolgimento  di    un periodo di   esperienza professionale
          qualificata   nello   specifico campo   di attivita',    di
          almeno    due   anni per   le attivita'   di  pulizia e  di
          disinfezione    e    di  almeno    tre    anni    per    le
          attivita'         di   disinfestazione,  derattizzazione  e
          sanificazione, svolta all'interno di imprese del   settore,
          o  comunque  all'interno di   uffici tecnici di imprese  od
          enti,  preposti allo  svolgimento di  tali attivita',    in
          qualita'      di   dipendente      qualificato,   familiare
          collaboratore, socio partecipante al lavoro o  titolare  di
          impresa;
            b)  attestato  di qualifica a carattere tecnico attinente
          l'attivita' conseguito  ai   sensi   della     legislazione
          vigente  in  materia  di formazione professionale;
            c)  diploma    di  istruzione    secondaria  superiore in
          materia tecnica attinente l'attivita';
            d) diploma  universitario o di  laurea in materia tecnica
          utile ai fini dello svolgimento dell'attivita'.
            4. Nelle more dell'emanazione della  specifica  normativa
          in  materia, il possesso  dei requisiti  di cui ai  commi 1
          e    2  e'    attestato  dal  titolare    o  dal     legale
          rappresentante   dell'impresa all'atto  della presentazione
          della domanda di iscrizione al  registro  delle  imprese  o
          all'albo   delle      imprese   artigiane     con  apposita
          dichiarazione  resa a norma dell'art.  3, comma  11,  della
          legge  15 maggio 1997,  n. 127, e nella consapevolezza  che
          le    dichiarazioni false, la   falsita' negli atti e l'uso
          di atti falsi comportano    l'applicazione  delle  sanzioni
          penali  previste  dall'art. 26 della legge  4 gennaio 1968,
          n.  15, in conformita' al  modello di cui   all'allegato  A
          al presente  decreto e completa dei relativi allegati".
            -  Il testo vigente dell'art. 7  del decreto ministeriale
          n. 274 del 7   luglio     1997,   come    modificato    dal
          decreto  ministeriale  qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  7  (Disposizioni transitorie). -  1. Le imprese di
          pulizia che alla data  di entrata in   vigore del  presente
          decreto    risultano  gia' iscritte   al    registro  delle
          imprese  o   all'albo  delle  imprese artigiane,  anche  se
          l'iscrizione  per  dette  attivita'    e'  avvenuta in data
          successiva  a quella  dell'entrata  in  vigore della  legge
          25 gennaio  1994,  n.   82,   sono tenute   a    presentare
          all'ufficio    del registro    delle   imprese    o    alla
          commissione   provinciale     per l'artigianato,  entro  il
          termine  di  novanta  giorni  di   cui all'art. 7 di  detta
          legge,  soltanto  le attestazioni  di  cui all'allegato  A,
          complete dei relativi allegati.
            2. Le imprese di cui al comma  1  possono  continuare  ad
          esercitare  le  attivita'  di pulizia per il  cui esercizio
          risultano gia'  iscritte  al  registro  delle    imprese  o
          all'albo delle  imprese artigiane  per tre anni  successivi
          alla    data   di    entrata   in   vigore   del   presente
          regolamento anche  in assenza dei   requisiti di  capacita'
          tecnica ed organizzativa di cui all'art. 2.
            -   Il   testo     vigente  dell'allegato  A  al  decreto
          ministeriale n. 274 del  7 luglio  1997,   come  modificato
          dal  decreto ministeriale  qui pubblicato, e' il seguente:

                                                          "Allegato A
          MODELLO  PER LA DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI
          CUI
           AL   D.M.   ...........................,   DI    CAPACITA'
          ECONOMICO-
           FINANZIARIA,
           TECNICA   E ORGANIZZATIVA  NONCHE' RICHIESTA DI ISCRIZIONE
          IN UNA
           DETERMINATA FASCIA (*).

                                   Sezione I

            1.                    Il                     sottoscritto
          .............................................        legale
          rappresentante della impresa ..............................
          nato                                                      a
          ...........................................................
          (provincia        ..............................),       il
          ..................,  c.f.  ................  ,    dichiara,
          sotto  la  propria  responsabilita'  e nella consapevolezza
          che le   dichiarazioni false, la   falsita'  negli  atti  e
          l'uso    di  atti  falsi  comportano   l'applicazione delle
          sanzioni penali previste   dall'art.  26  della  legge    4
          gennaio 1968, n.  15, ai fini dell'esercizio delle seguenti
          attivita'  di  cui  all'art.  1, comma 1, lettera a), della
          legge n. 82 del 1994:
            1) che l'impresa predetta e' in possesso dei requisiti di
          capacita' economico-finanziaria, .........................,
          e, in particolare dichiara  altresi':
            a) che l'impresa  e' iscritta al registro delle   imprese
          o   all'albo   delle   imprese   artigiane  con  il  numero
          ..................(eventuale);
                b) che il  codice  fiscale  (eventuale)  dell'impresa
          e'..........;
                c)     che     la     partita     IVA    dell'impresa
          e'.........................;
            d)  che l'impresa  si  trova nei  confronti  di eventuali
          protesti cambiari nella seguente posizione:
            assenza di protesti negli ultimi   cinque anni  a  carico
          del  titolare  (imprese individuali), dei soci (societa' di
          persone), amministratori (societa' di capitali  e  societa'
          cooperative) (**)' ................;
            e)  che l'impresa  ha  regolarmente iscritto  all'INAIL e
          all'INPS  tutti i propri  addetti, per i quali sussiste  il
          relativo   risultando   in   regola   con   i    versamenti
          contributivi' ...........................;
            f)    che  l'impresa   applica regolarmente   i contratti
          collettivi                   di                    settore'
          ..........................................................;
            g)    che    l'impresa  (o    nel    caso    di   impresa
          individuale,  il  suo titolare) e'   titolare dei  seguenti
          c/c bancari, presso  le seguenti banche:
           ...........................................,     ag.    n.
          ................
           ............................................,    ag.    n.
          ................        unisce            inoltre        n.
          ..................... dichiarazioni bancarie (1);
            2) che alla gestione tecnica dell'impresa e' preposto  il
          sig. ....,
           ........................che  risulta   in   possesso   del
          seguente requisito  tra quelli  indicati all'art. 2,  comma
          3,            del            decreto           ministeriale
          ...............................................(***).

                                   Sezione II

            2. Il  sottoscritto fa altresi' istanza    di  iscrizione
          dell'impresa  nella seguente fascia di classificazione  per
          volume di affari di cui all'art.   4,   ai    fini    della
          partecipazione    secondo   la   normativa comunitaria agli
          appalti pubblici (****):
              non            inferiore             a             lire
          ....................................(****),        all'uopo
          dichiara:
            a) che l'impresa e' attiva nel settore delle  pulizie  da
          anni _ _ e mesi _ _ ;
            b)  che    l'importo  medio  annuo    del volume d'affari
          dell'impresa al netto    dell'IVA    non    e'    inferiore
          all'importo     della     fascia immediatamente   inferiore
          all'importo   della   fascia   immediatamente  inferiore  a
          quella  per  la quale chiede l'iscrizione e che ricorre una
          delle   seguenti    condizioni    (barrare    la    casella
          corrispondente):
            almeno  uno  dei  servizi  eseguiti  e'  di  importo  non
          inferiore                      al                      40%'
          __ ;
            almeno  due  sono di importo complessivo non inferiore al
          50%'  __ ;
            almeno tre sono di importo complessivo non  inferiore  al
          60%'  __ .
            3.  Unisce ai sensi dell'art. 3, comma 4, copia dei libri
          paga e dei libri matricola  nonche' un elenco dei   servizi
          prestati  dall'impresa  negli  ultimi  tre anni o nel minor
          periodo e l'elenco dei contratti in essere  alla data    di
          presentazione  della   presente istanza.  Unisce inoltre n.
          .... attestazioni rese da altrettanti committenti (2).
            4. Unisce altresi', trovandosi  nelle condizioni previste
          dall'art.  3,  comma  5, del   decreto   ministeriale   gli
          attestati      dell'INPS     e  dell'INAIL  comprovanti  la
          regolarita' della posizione previdenziale e assicurativa di
          tutti  gli    addetti  all'impresa    (titolare,  familiari
          collaboratori, soci prestatori d'opera, dipendenti).
              Luogo e data,.................
                                                          Firma
                                                   ..................
            (*)  La    presente  scheda,  per    le  imprese di nuova
          costituzione, va allegata  alla domanda  di  iscrizione  al
          registro      delle  imprese    o  all'Albo  delle  imprese
          artigiane, per  le imprese individuali, o alla  domanda  di
          inizio  attivita', per le societa', rispettivamente modello
          I1 e  S5 di cui al  decreto ministeriale 7 febbraio   1996,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
          1996.
            (**)  Tale assenza  puo'  essere dichiarata   anche    in
          presenza    di  eventuali  protesti  a  condizione  che sia
          intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art.  17  della
          legge  n.  108  del  1996, ovvero l'integrale pagamento dei
          debiti connessi al protesto.
            (***)   Il      nominativo    del    responsabile    alla
          gestione    tecnica  dell'impresa  dovra'  essere riportato
          anche  nel quadro B7 del modello S5 per  le societa'  o nel
          quadro  13 del modello  I1 per  le imprese individuali.
            (****)  Tale indicazione  dovra'   comparire anche    nei
          riquadri,    a  seconda  dei  casi,   A2, A3, B3 e   D1 del
          modello S5 per  le societa' e nei riquadri 7,  8  e  9  del
          modello I1.
            (*****)  Indicare  l'importo della  fascia immediatamente
          inferiore a quella per la quale si chiede l'iscrizione.
            (1) Adempimento obbligatorio  solo per le  imprese    che
          compilano   la  sezione     II  del    modello,    al  fine
          dell'inserimento  nelle fasce   di classificazione  di  cui
          all'art. 3 del regolamento.
            (2)  In  alternativa a copia dei  libri paga e dei  libri
          matricola, l'interessato puo' depositare copia  del modello
          770, comprensivo dei relativi quadri,  per  ciascuno  degli
          anni di riferimento".
            -  Il  testo dell'art. 20 della  legge 4 gennaio 1968, n.
          15, recante "Norme sulla   documentazione amministrativa  e
          sulla    legalizzazione  e  autenticazione  di firme" e' il
          seguente:
            "Art. 20  (Autenticazione  delle  sottoscrizioni).  -  La
          sottoscrizione  di  istanze da  produrre agli  organi della
          pubblica amministrazione puo'   essere  autenticata,    ove
          l'autenticazione      sia  prescritta,     dal  funzionario
          competente a ricevere la  documentazione, o da  un  notaio,
          cancelliere,  segretario  comunale,  o    altro funzionario
          incaricato dal sindaco.
            L'autenticazione deve  essere  redatta  di  seguito  alla
          sottoscrizione  e  consiste nell'attestazione, da parte del
          pubblico ufficiale, che  la  sottoscrizione    stessa    e'
          stata    apposta in   sua   presenza,   previo accertamento
          dell'identita'    della  persona  che    sottoscrive.    Il
          pubblico    ufficiale   che   autentica   deve indicare  le
          modalita'  di identificazione, la data e il    luogo  della
          autenticazione,  il  proprio nome e   cognome, la qualifica
          rivestita, nonche' apporre  la propria firma per esteso  ed
          il timbro dell'ufficio.
            Per   l'autenticazione delle  firme  apposte sui  margini
          dei  fogli intermedi  e'   sufficiente   che   il  pubblico
          ufficiale  aggiunga  la propria firma".
            -  Il  testo  del  comma  11 dell'art.   3 della legge 15
          maggio 1997, n.  127, e' il seguente:
            "11. La  sottoscrizione di   istanze da    produrre  agli
          organi  della  amministrazione  pubblica  o  ai  gestori  o
          esercenti  di  pubblici  servizi  non  e'     soggetta   ad
          autenticazione ove sia  apposta in  presenza del dipendente
          addetto  ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia
          fotostatica, ancorche' non autenticata,  di un documento di
          identita' del sottoscrittore.   La copia   fotostatica  del
          documento    e'  inserita nel   fascicolo. L'istanza   e la
          copia fotostatica   del documento    di  identita'  possono
          essere  inviate  per  via  telematica;  nei procedimenti di
          aggiudicazione di contratti  pubblici,  detta  facolta'  e'
          consentita  nei  limiti   stabiliti dal  regolamento di cui
          all'art. 15,  comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
            - Il testo  dell'art. 26 della citata legge  4    gennaio
          1968, n. 15, e' il seguente:
            "Art.  26  (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci,
          la falsita' negli atti  e l'uso di   atti falsi   nei  casi
          previsti    dalla  presente legge sono puniti  ai sensi del
          codice penale e  delle leggi speciali in materia.
            A tali  effetti, l'esibizione di  un atto contenente dati
          non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso
          e le dichiarazioni rese ai  sensi dei  precedenti  articoli
          2,  3,  4,    8  e    autenticate a norma dell'art. 20 sono
          considerate come fatte a pubblico ufficiale.
            Inoltre,  ove  i    reati indicati nei precedenti   commi
          siano commessi per  ottenere la   nomina ad    un  pubblico
          ufficio   o      l'autorizzazione  all'esercizio  di    una
          professione o  arte, il giudice, nei  casi piu' gravi  puo'
          applicare  l'interdizione  temporanea dai pubblici uffici o
          dalla professione o arte.
            Nella  denominazione  di  atti   usata   nei   precedenti
          commi   sono compresi  gli  atti  e  documenti originali  e
          le  copie  autentiche contemplati dalla presente legge".
            - Il  testo dell'art.  3 del citato  decreto ministeriale
          7 luglio 1997, n. 274, e' il seguente:
            "Art. 3 (Fasce di classificazione). -  1. Le  imprese  di
          pulizia,  ai  fini    della    partecipazione    secondo la
          normativa  comunitaria  alle procedure di  affidamento  dei
          servizi  di cui all'art. 1 della legge 25 gennaio 1994,  n.
          82,  sono iscritte, a  domanda, nel  registro delle imprese
          o  nell'albo    delle    imprese  artigiane,    secondo  le
          seguenti  fasce  di  classificazione di volume di affari al
          netto dell'IVA:
               a) fino a 100.000.000 di lire;
               b) fino a 400.000.000 di lire;
               c) fino a 700.000.000 di lire;
               d) fino a 1.000.000.000 di lire;
               e) fino a 2.000.000.000 di lire;
               f) fino a 4.000.000.000 di lire;
               g) fino a 8.000.000.000 di lire;
               h) fino a 12.000.000.000 di lire;
               i) fino a 16.000.000.000 di lire;
               l) oltre 16.000.000.000 di lire.
            2. L'impresa  viene classificata  in base al   volume  di
          affari,   al  netto     dell'IVA,  realizzato    mediamente
          nell'ultimo  triennio, o  nel minor periodo  di  attivita',
          comunque  non  inferiore    a  due    anni.  La  classe  di
          attribuzione e' quella immediatamente superiore al predetto
          importo  medio. Nel  caso  della prima   fascia   l'importo
          medio  deve essere almeno di 60.000.000 di lire.
            3.    Ai    fini    dell'inserimento     nella   relativa
          fascia   di classificazione,  l'impresa deve    rispondere,
          a    norma dell'art.  1, comma 2,  lettera b), della  legge
          25 gennaio   1994, n. 82,    anche  ai  seguenti  ulteriori
          requisiti economicofinanziari:
            a)  avere fornito   nel periodo di riferimento almeno  un
          servizio di importo non inferiore  al 40 per cento,  ovvero
          almeno  due servizi di importo complessivo non inferiore al
          50  per  cento,  ovvero  almeno  tre servizi   di   importo
          complessivo    non  inferiore    al    60    per     cento,
          dell'importo    corrispondente  alla   fascia inferiore   a
          quella     per  la  quale   chiede      l'iscrizione;   per
          l'inserimento  nella prima   fascia le predette percentuali
          vanno applicate all'importo massimo della stessa fascia;
            b)   avere  sopportato,  per  ciascuno    degli  anni  di
          riferimento, salvo quanto disposto  al comma 5,   un  costo
          complessivo,  per    il personale dipendente, costituito da
          retribuzione   e    stipendi,    contributi    sociali    e
          accantonamenti    ai  fondi    di    trattamento    di fine
          rapporto,  non inferiore al 40 per cento dei costi  totali,
          ovvero  al  60  per  cento  di  detti    costi    se svolge
          esclusivamente  attivita'  di pulizia  e  di disinfezione.
            4. L'impresa deve altresi' compilare la  seconda  sezione
          del  modello  di  dichiarazione    di  cui allegato   A) al
          presente decreto  e fornire, per gli ultimi tre anni o  per
          l'eventuale  minor  periodo  di attivita', copia dei  libri
          paga e  dei libri matricola,   nonche', limitatamente  alle
          prestazioni  ricadenti  tra    quelle previste dall'art. 1,
          l'elenco  dei  servizi  eseguiti,  allegando  per  ciascuno
          un'apposita   attestazione   del  committente,  pubblico  o
          privato, redatta secondo lo schema di cui  all'allegato  B)
          al  presente  decreto.  L'impresa   deve inoltre fornire un
          elenco     dei  contratti  in     essere   alla   data   di
          presentazione della domanda.
            5.  L'impresa  che  per la sua   forma giuridica non puo'
          comprovare le percentuali minime  di cui alla   lettera  b)
          del  comma  5   ovvero che, qualunque   ne  sia il  motivo,
          non  le  raggiunge deve  produrre  un attestato  rilasciato
          dai  competenti    istituti  comprovante  il rispetto delle
          norme in materia di previdenza e di  assicurazione  sociale
          per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per
          i soci nel caso di societa' cooperativa".