IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art. 3,  comma 1,  della legge  26 ottobre  1995, n.  447,
"Legge quadro sull'inquinamento acustico";
  Visto  l'art.  4,  commi  1,  2   e  3  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  di concerto  con  il Ministro  dei  trasporti e  della
navigazione, del 31 ottobre 1997,  recante "Metodologia di misura del
rumore aeroportuale",  che istituisce due commissioni  con il compito
di predisporre  criteri generali rispettivamente per  la definizione:
a) di  procedure antirumore in  tutte le attivita'  aeroportuali come
definite nell'art. 3,  comma 1, lettera m), punto 3),  della legge 26
ottobre 1995,  n. 447;  b) delle  zone di  rispetto per  le attivita'
aeroportuali e dei criteri per regolare l'attivita' urbanistica nelle
zone  di  rispetto;  e)  della  classificazione  degli  aeroporti  in
relazione al livello di inquinamento acustico e delle caratteristiche
dei sistemi di monitoraggio;
  Visto l'art.  6, comma  1, del citato  decreto ministeriale  del 31
ottobre 1997,  che attribuisce alle commissioni  previste dall'art. 5
del medesimo  decreto ministeriale, la definizione  in ambito locale,
nell'intorno aeroportuale,  dei confini  delle tre aree  di rispetto,
zona A, zona B  e zona C, all'interno delle quali  vigono i limiti di
rumorosita' stabiliti nel comma 2 del predetto art. 6;
  Visto  l'art. 2,  del decreto  del Presidente  della Repubblica  11
dicembre 1997, n. 496, "Regolamento recante le norme per la riduzione
dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili";
  Vista  la  regolamentazione   ICAO  (International  Civil  Aviation
Organization),  annesso  6,  in  tema di  procedure  operative  degli
aeromobili a garanzia della navigazione aerea;
  Visto il  decreto del  Ministro dei  trasporti e  della navigazione
38-T del  30 marzo 1998,  recante l'adozione delle  normative europee
per  la  gestione tecnica  operativa  degli  aeromobili da  trasporto
commerciale;
  Vista la  legge 4  febbraio 1963,  n. 58, con  la quale  sono posti
limiti di edificabilita' negli intorni aeroportuali;
  Visto  il decreto  del Ministro  dell'ambiente di  concerto con  il
Ministro dei trasporti e della navigazione 20 maggio 1999, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana  del 24 settembre
1999, con cui e' stata tra l'altro ricostituita la commissione di cui
all'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997;
  Considerati   gli  esiti   dei  lavori   della  commissione   sopra
richiamata;
  Considerato l'interesse primario  della sicurezza della navigazione
aerea;
  Considerato    che     all'inquinamento    acustico    aeroportuale
contribuiscono i  vettori ed i gestori  nell'ambito dello svolgimento
delle rispettive attivita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si definisce:
  a)  aeromobile in  volo:  l'aeromobile dal  momento della  chiusura
delle porte finalizzata al decollo, al momento della riapertura delle
stesse dopo l'atterraggio, nonche' un  aeromobile in volo manovra sia
in aria che a terra;
  b) prova motore:  ravviamento di un motore di  spinta non associata
con una partenza pianificata.