IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON ESTERO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane; Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, con cui e' stato istituito, presso il Mediocredito centrale, un fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli dell'Unione europea, nonche' l'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, con cui si stabilisce che dal 1 gennaio 1999 la gestione del predetto fondo e' attribuita alla Simest S.p.a., che succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche di cui e' titolare l'attuale ente gestore del fondo; Visto, inoltre, l'articolo 2, comma 3, del menzionato decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, come modificato dall'articolo 22, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che stabilisce che le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti, nonche' l'importo degli stessi sono stabiliti con decreto adottato dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto, altresi', l'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo n. 143/1998 che prevede la possibilita' di riconoscere un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualita' del prodotto o dell'azienda; Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, secondo il quale i programmi di penetrazione commerciale devono, comunque, essere finalizzati ad insediamenti durevoli; Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto l'articolo 22, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 143/1998, ai sensi del quale il decreto di attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 251/1981, convertito, con modificazioni dalla legge n. 394/1981, e' adottato dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed, in particolare, l'articolo 11; Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni sull'integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 36040 del 28 settembre 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: legge: il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394; fondo: il Fondo rotativo istituito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, e trasferito al soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143; comitato: il comitato istituito presso il soggetto gestore, in base ad apposita convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a. per l'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998; insediamento durevole: la costituzione di una presenza stabile e qualificata dell'impresa nel Paese di destinazione del programma; piccola media impresa (PMI): l'impresa che rientra nei parametri fissati dalla Commissione europea, nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato; Ministero: il Ministero del commercio con l'estero; ICE: l'Istituto nazionale per il commercio estero; soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, alla quale e' stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per quanto concerne la legge 29 luglio 1981, n. 394, v. nelle premesse del presente decreto. Note alle premesse: - Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1981, n. 147. Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2: "1. E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109. Si riporta il testo dell'art. 25: "Art. 25. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalita' di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a. 2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi. 3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 e' titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti. 4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilita' finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1. 5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i tempi per il passaggio dal Mediocredito centrale S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonche' per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. 7. Il comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2. 8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest della gestione degli interventi indicati al comma 1". - L'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, citato, in precedenza, al comma 3 cosi' recita: "3. Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma, di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno". - Si riporta il testo dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in precedenza citato: "6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati modalita' e criteri concessione e di restituzione del finanziamento di cui al comma 5". 7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese puo' essere riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualita' del prodotto dell'azienda". - La legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante "Provvedimenti per la promozione delle esportazioni" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1990, n. 251. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2: "2. I programmi di penetrazione commerciale ammessi ai finanziamenti a tasso agevolato del fondo di cui al comma 1 devono essere finalizzati all'insediamento durevole delle imprese sui mercati esteri". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. Si riporta il testo dell'art. 12: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1". - La legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1986, n. 49. Si riporta il testo dell'art. 11: "Art. 11. - 1. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986. 2. In deroga al quinto comma dell'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi e' interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi. 3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 ed a modifica di quanto disposto dall'art. 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, l'eventuale differenza risultante tra il limite degli impegni assumibili, fissati con la legge di bilancio, e l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso non sara' portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo. 4. Le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate nel limite di 37,5 miliardi ed in conformita' a criteri, modalita' e limiti stabiliti dal comitato previsto dall'art. 2 del citato decretolegge, per la concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti non in grado di fornire integralmente idonee garanzie, di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento. 5. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1986. 6. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato, per il periodo 1987-1993 della somma di lire 1.000 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Le quote relative agli anni 1987 e 1988 restano determinate, rispettivamente, in lire 50 miliardi e in lire 100 miliardi. 7. Il fondo di cui al comma precedente e' altresi' integrato di lire 150 miliardi per l'anno 1986 per le finalita' di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329: "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili". 8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la somma di lire 400 miliardi per l'anno 1986, di cui al medesimo art. 36, e' elevata a lire 500 miliardi e destinata, quanto a lire 350 miliardi al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e quanto a lire 150 miliardi al fondo contributi interessi della Cassa medesima. 9. Al fondo contributi interessi di cui al comma precedente e' altresi' assegnata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992. 10. Per consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie pregresse e per far fronte alle necessita' di gestione delle aziende termali, nonche' per consentire l'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore, e' conferita al comitato di liquidazione EAGAT di cui all'art. 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, la somma di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988. 11. E' autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 3 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 per la continuazione della politica di contenimento dei prezzi dei beni di maggiore necessita' avviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 898. 12. La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, e' ulteriormente integrata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995. 13. E' conferita, per l'anno 1986, la somma di lire 1.300 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di lire 870 miliardi all'IRI, di lire 400 miliardi all'EFIM e di lire 30 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema. 14. In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' prorogata, per l'esercizio finanziario 1986, la legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge e' destinata per l'anno 1986 la somma di lire 200 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268. 15. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresi' incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonche' della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997. 16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attivita' mercatale, nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale: 1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati; 2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari: a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati dal Mezzogiorno; b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale. 17. La realizzazione dei predetti programmi di investimento e' accertata dagli istituti di credito speciale interessati secondo le procedure previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni. 18. Con proprie deliberazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce le direttive, le procedure, i tempi e le modalita' di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti. 19. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.800 miliardi nel 1986, di lire 1.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.200 miliardi per l'anno 1988, a far ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), per la contrazione di mutui da destinare al finanziamento di nuovi investimenti, riservati al Mezzogiorno per una quota pari al 60 per cento, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1986, alla contrazione dei suddetti mutui secondo le seguenti quote: IRI: lire 1.300 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 1.200 miliardi nell'anno 1988; ENI: lire 400 miliardi nell'anno 1986; EFIM: lire 100 miliardi nell'anno 1986. 20. L'onere dei suddetti mutui per capitale di interessi, valutato in lire 228 miliardi nel 1987 e in lire 420 miliardi nel 1988, e' assunto a carico del bilancio dello Stato e sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. 21. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale. 22. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e' autorizzato, per l'anno 1986, a far ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione di mutui nonche' ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi. 23. L'onore dei mutui e delle obbligazioni di cui al precedente comma, per capitale ed interessi, valutato in lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e successivi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'ENEL portera' annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale. 24. Per assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, concernente il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 200 miliardi per l'anno 1988. 25. E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. A valere sul conferimento complessivo disposto per l'anno 1986 dall'art. 14, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e dal presente comma, una quota fino a lire 150 miliardi e' destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art. 8 della legge 12 febbraio 1982, n. 46. 26. E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario. 27. Per consentire la prosecuzione nel primo semestre dell'anno 1986 del piano quinquennale 1985-1989, e' assegnato all'ENEA il contributo di lire 500 miliardi. L'assegnazione predetta e' portata in diminuzione del complessivo importo autorizzato dal CIPE per l'esecuzione del programma quinquennale predetto. 28. Per consentire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del bilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, e' aumentata da lire 1.275 miliardi a lire 1.595 miliardi; la maggiore somma di lire 320 miliardi e' portata ad aumento della quota da iscrivere in bilancio per l'anno 1987 ai sensi della predetta legge 12 giugno 1995, n. 295, in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalita' e' altresi' iscritto, nell'anno finanziario 1986, un ulteriore limite di impegno di lire 80 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'art. 1 della richiamata legge 12 giugno 1985, n. 295. 29. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, primo comma, lettera c), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e' incrementata di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1986. 30. Il limite di impegno quindicennale per l'anno 1986 previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e' elevato a lire 5 miliardi e sono altresi' autorizzati, per le medesime finalita', due ulteriori limiti quindicennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988. 31. (Omissis). 32. Nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'art. 12 della legge 5 aprile 1985, n. 135, la quota di lire 37 miliardi per l'anno 1987 e' elevata a lire 87 miliardi. 33. All'Istituto per il commercio con l'estero per il quinquennio 1986-1990 e' conferita la somma di lire 60 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, al fine di attuare progetti relativi ad indagini sul mercato internazionale, alla diffusione nel mercato mondiale dell'immagine della produzione italiana, alla commercializzazione dei prodotti agroindustriali italiani. Per il triennio 1986-1988 le quote sono determinate rispettivamente in ragione di 5 miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988. 34. Le richieste di liquidazioni relative a concessioni accordate ai sensi delle leggi 1 dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 aprile 1986. Trascorso tale termine, le concessioni per le quali non e' stata presentata richiesta di liquidazione verranno revocate". - La legge 24 maggio 1977, n. 227, recante "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143. - La legge 23 agosto 1998, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214. Si riporta il testo del vigente comma 3 dell'art. 17: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, e' citato nelle note alle premesse. - La legge 29 luglio 1981, n. 394, e' citata nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 2: "Art. 2. - 1. E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee. 2. Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, e' composto: a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega dal Sottosegretario di Stato che lo presiede; b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri; c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato; d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato. 3. Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, saranno ammesse con priorita' ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. 4. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore. 5. E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-1983 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983". - L'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' citato nelle note alle premesse. - La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante "Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1990, n. 101.