IL MINISTRO
                      DEL COMMERCIO CON ESTERO
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il decreto-legge  28 maggio  1981, n.  251, convertito,  con
modificazioni,  dalla   legge  29   luglio  1981,  n.   394,  recante
provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane;
  Visto,  in   particolare,  l'articolo   2,  comma  1,   del  citato
decreto-legge 28  maggio 1981,  n. 251, con  cui e'  stato istituito,
presso  il Mediocredito  centrale, un  fondo rotativo  destinato alla
concessione  di   finanziamenti  a   tasso  agevolato   alle  imprese
esportatrici  a fronte  di programmi  di penetrazione  commerciale in
Paesi diversi  da quelli  dell'Unione europea, nonche'  l'articolo 25
del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n. 143, con cui si stabilisce
che dal 1  gennaio 1999 la gestione del predetto  fondo e' attribuita
alla Simest  S.p.a., che  succede nei  diritti, nelle  attribuzioni e
nelle situazioni giuridiche di cui e' titolare l'attuale ente gestore
del fondo;
  Visto, inoltre, l'articolo 2, comma 3, del menzionato decreto-legge
28 maggio 1981,  n. 251, come modificato dall'articolo 22,  commi 6 e
7, del decreto legislativo 31 marzo  1998, n. 143, che stabilisce che
le condizioni  e le modalita'  per la concessione  dei finanziamenti,
nonche' l'importo  degli stessi  sono stabiliti con  decreto adottato
dal Ministro del commercio con  l'estero, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Visto, altresi', l'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo n.
143/1998  che  prevede  la  possibilita' di  riconoscere  un  accesso
prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualita'
del prodotto o dell'azienda;
  Visto l'articolo 1,  comma 2, della legge 20 ottobre  1990, n. 304,
secondo  il quale  i  programmi di  penetrazione commerciale  devono,
comunque, essere finalizzati ad insediamenti durevoli;
  Visto l'articolo 12  della legge 7 agosto 1990, n.  241, secondo il
quale  la  concessione  di  ausili  finanziari  e  l'attribuzione  di
vantaggi   economici  di   qualunque  genere   e'  subordinata   alla
predeterminazione    ed   alla    pubblicazione   da    parte   delle
amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti,  dei criteri  e delle  modalita' cui  le amministrazioni
stesse devono attenersi;
  Visto  l'articolo 22,  commi  6  e 7,  del  decreto legislativo  n.
143/1998, ai sensi  del quale il decreto  di attuazione dell'articolo
2,  comma   3,  del   decreto-legge  n.  251/1981,   convertito,  con
modificazioni dalla legge  n. 394/1981, e' adottato  dal Ministro del
commercio con  l'estero di concerto  con il Ministro del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
  Vista la legge  28 febbraio 1986, n.  41, concernente "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed,
in particolare, l'articolo 11;
  Vista la legge  24 maggio 1977, n. 227,  e successive modificazioni
sull'integrazioni,  recante  disposizioni  sull'assicurazione  e  sul
finanziamento  dei  crediti inerenti  alle  esportazioni  di merci  e
servizi,   all'esecuzione   di   lavori  all'estero,   nonche'   alla
cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 1999;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 36040 del 28 settembre 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  legge: il  decreto-legge 28  maggio 1981,  n. 251,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
  fondo: il Fondo  rotativo istituito dall'articolo 2  della legge 29
luglio  1981, n.  394, e  trasferito  al soggetto  gestore, ai  sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
  comitato: il comitato istituito presso il soggetto gestore, in base
ad apposita convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il Ministero
del commercio con  l'estero e la Simest  S.p.a. per l'amministrazione
dei fondi previsti  dalle leggi di cui all'articolo 25,  comma 1, del
decreto legislativo n. 143/1998;
  insediamento durevole:  la costituzione  di una presenza  stabile e
qualificata dell'impresa nel Paese di destinazione del programma;
  piccola media  impresa (PMI):  l'impresa che rientra  nei parametri
fissati dalla Commissione europea, nell'ambito della disciplina degli
aiuti di Stato;
   Ministero: il Ministero del commercio con l'estero;
   ICE: l'Istituto nazionale per il commercio estero;
  soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile
1990,  n. 100,  alla  quale  e' stata  attribuita  la gestione  degli
interventi agevolativi di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143.
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei  decreti    del  Presidente    della
          Repubblica  italiana e  sulle pubblicazioni ufficiali della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,  n.   1092, al   solo fine  di facilitare  la lettura
          delle  disposizioni di  legge  alle quali  e' applicato  il
          rinvio.  Restano  invariati   il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            - Per  quanto concerne la  legge 29 luglio  1981, n. 394,
          v. nelle premesse del presente decreto.
           Note alle premesse:
            -    Il   decreto-legge   28   maggio   1981,   n.   251,
          convertito,  con modificazioni,  dalla   legge  29   luglio
          1981,  n.   394,  recante "Provvedimenti  per  il  sostegno
          delle   esportazioni   italiane",   e'  pubblicato    nella
          Gazzetta  Ufficiale  30  maggio  1981, n.  147.  Si riporta
          il testo del comma 1 dell'art. 2:
            "1.  E'  istituito  presso  il Mediocredito  centrale  un
          fondo  a carattere  rotativo destinato   alla   concessione
          di   finanziamenti     a  tasso  agevolato    alle  imprese
          esportatrici   a  fronte  di    programmi  di  penetrazione
          commerciale di cui all'art.  15, lettera n), della legge 24
          maggio    1977,  n. 227, in  Paesi diversi da quelli  delle
          Comunita' europee".
            -  Il    decreto  legislativo   31    marzo   1998,    n.
          143,    recante  "Disposizioni  in materia di commercio con
          l'estero, a norma dell'art.   4, comma  4,  lettera  c),  e
          dell'art.    11  della  legge  15  marzo 1997, n.   59", e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio    1998,  n.
          109.  Si riporta il testo dell'art. 25:
            "Art.  25.    -  1. A   decorrere dal 1   gennaio 1999 la
          gestione  degli  interventi    di    sostegno   finanziario
          all'internazionalizzazione  del sistema  produttivo di  cui
          alla   legge 24  maggio 1977,  n. 227,  al decreto-legge 28
          maggio 1981,  n. 251, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge    29  luglio  1981, n.   394, alla legge 20  ottobre
          1990, n.   304, alla legge 24    aprile  1990,  n.  100,  e
          all'art.    14  della  legge  5 ottobre 1991, n. 317, viene
          attribuita alla Simest S.p.a. A  decorrere  dalla  medesima
          data  la  gestione  degli    interventi di cui alla legge 9
          gennaio 1991, n. 19, viene attribuita  alla  Finest  S.p.a.
          Con  apposita convenzione  sono disciplinate  le  modalita'
          di collaborazione  fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.
            2. Per  la gestione degli  interventi di cui  al comma  1
          la  Simest  S.p.a.  stipula   apposite convenzioni   con il
          Ministero  del commercio con  l'estero, al  fine anche   di
          determinare    i  relativi   compensi e rimborsi,  che  non
          potranno,    comunque,    essere    superiori  a     quelli
          precedentemente  sostenuti  per  la  gestione  dei medesimi
          interventi.
            3.  La  Simest  S.p.a.   succede   nei   diritti,   nelle
          attribuzioni  e  nelle  situazioni   giuridiche dei   quali
          l'attuale ente  gestore dei  fondi previsti dalle leggi  di
          cui   al  comma  1  e'  titolare  in  forza  di  leggi,  di
          provvedimenti amministrativi e di contratti  relativi  alla
          gestione degli interventi trasferiti.
            4.  Entro   le date   di cui al  comma 1 il  Ministro del
          tesoro, del bilancio e    della  programmazione  economica,
          d'intesa    con  il Ministro del   commercio con  l'estero,
          provvede  al trasferimento  alla Simest S.p.a. dei  fondi e
          delle disponibilita' finanziarie  previste dalle  leggi  di
          cui al comma 1.
            5.    Con direttiva   del Presidente   del Consiglio  dei
          Ministri,    su  proposta  dei  Ministri  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della programmazione economica e del commercio
          con  l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita'  e  i
          tempi  per  il  passaggio  dal Mediocredito centrale S.p.a.
          alla Simest S.p.a. delle risorse  materiali e del personale
          impiegato  per    la      gestione     degli     interventi
          trasferiti,         nonche'      per     la  determinazione
          dell'indennizzo   spettante     al   precedente    gestore,
          compreso   l'avviamento,   in     relazione  all'anticipata
          risoluzione  delle  convenzioni.  Il  personale  trasferito
          mantiene  comunque  inalterato  il trattamento giuridico ed
          economico.
            6.   Il Ministro   del tesoro,   del bilancio    e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato  ad apportare  le
          necessarie  variazioni di bilancio.
            7. Il  comitato di   cui al   decreto-legge  28    maggio
          1981,    n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 luglio 1981, n. 394, e' soppresso a partire  dalla  data
          di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.
            8.  Con  decreto  legislativo da emanare   ai sensi degli
          articoli 10 e 11, comma 3, della  legge 15 marzo  1997,  n.
          59,    entro  il  31  dicembre  1998,  sono  dettate  norme
          integrative e  correttive  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest
          della gestione degli interventi indicati al comma 1".
            -  L'art.   2 del decreto-legge  28 maggio  1981, n. 251,
          citato, in precedenza, al comma 3 cosi' recita:
            "3.   Le    condizioni   e   le     modalita'   per    la
          concessione  dei finanziamenti di  cui al  primo comma  del
          presente  articolo nonche' l'importo  massimo degli  stessi
          saranno  stabiliti   con decreto  del Ministro del  tesoro,
          di concerto  con il Ministro del   commercio con  l'estero,
          sentito il comitato interministeriale  per il credito ed il
          risparmio,  tenuto  conto del programma,  di cui all'art. 2
          della legge 16 marzo 1976,   n.  71.  Saranno  ammesse  con
          priorita'    ai  benefici del fondo le   richieste relative
          alle piccole  e medie  imprese comprese quelle    agricole,
          ai    consorzi    e    raggruppamenti     fra   le   stesse
          costituiti,  e   alle   societa'   a prevalente    capitale
          pubblico     che  operano    per  la    commercializzazione
          all'estero  dei prodotti  delle piccole e medie imprese del
          Mezzogiorno".
            - Si riporta il  testo dei commi 6, 7 e 8   dell'art.  22
          del   decreto   legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  in
          precedenza citato:
            "6.  Con  decreto   del   Ministro del   commercio    con
          l'estero,    di concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,
          del  bilancio   e  della programmazione   economica,   sono
          fissati   modalita'      e      criteri  concessione  e  di
          restituzione del finanziamento di cui al comma 5".
            7.  I  decreti di attuazione   previsti dagli articoli 2,
          terzo comma, del   decreto-legge  28   maggio  1981,     n.
          251,      convertito,   con modificazioni, dalla   legge 29
          luglio 1981,   n. 394,   e 3,   comma  3,  della  legge  20
          ottobre  1990,  n.  304,  sono  adottati   dal Ministro del
          commercio con l'estero,  di concerto con il Ministro    del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
            8.    Nella   determinazione   dei     criteri   per   la
          concessione  dei contributi     e     di      finanziamenti
          volti       a      favorire l'internazionalizzazione  delle
          imprese  puo' essere  riconosciuto un  accesso  prioritario
          ai  soggetti in  possesso di una certificazione di qualita'
          del prodotto dell'azienda".
            -  La  legge     20  ottobre  1990,   n.   304,   recante
          "Provvedimenti  per  la  promozione  delle esportazioni" e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre  1990,  n.
          251. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2:
            "2.     I    programmi    di  penetrazione    commerciale
          ammessi   ai finanziamenti a  tasso agevolato del fondo  di
          cui   al   comma      1   devono   essere       finalizzati
          all'insediamento     durevole   delle  imprese  sui mercati
          esteri".
            - La legge  7 agosto 1990, n. 241, recante  "Nuove  norme
          in  materia di procedimento amministrativo  e di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi",  e' pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale 18  agosto 1990, n. 192. Si riporta  il
          testo dell'art. 12:
            "Art.   12.  -    1.  La  concessione  di    sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed      ausili      finanziari      e
          l'attribuzione  di    vantaggi    economici    di qualunque
          genere  a   persone  ed  enti  pubblici   e  privati   sono
          subordinate  alla predeterminazione  ed alla  pubblicazione
          da    parte  delle  amministrazioni procedenti, nelle forme
          previste dai rispettivi ordinamenti,  dei criteri  e  delle
          modalita' cui  le amministrazioni stesse devono attenersi.
            2.  L'effettiva osservanza  dei criteri e delle modalita'
          di cui  al  comma    1    deve    risultare    dai  singoli
          provvedimenti  relativi  agli interventi di cui al medesimo
          comma 1".
            -   La     legge  28  febbraio  1986,    n.  41,  recante
          "Disposizioni  per la formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato"  e' pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale   28 febbraio  1986,  n. 49.  Si riporta il testo
          dell'art. 11:
            "Art. 11. - 1. Il  fondo    di  dotazione  della  SACE  -
          Sezione  speciale  per    l'assicurazione    del    credito
          all'esportazione,  istituito  con l'art. 13 della  legge 24
          maggio 1977, n. 227,  e' incrementato della somma di   lire
          200  miliardi,  da iscrivere nello stato  di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1986.
            2. In  deroga al quinto  comma dell'art.  13 della  legge
          24  maggio  1977,  n.  227, il predetto importo di lire 200
          miliardi e' interamente utilizzabile per il pagamento degli
          indennizzi.
            3. A  decorrere dall'esercizio   finanziario 1986   ed  a
          modifica di quanto disposto dall'art. 17, lettera b), della
          legge  24  maggio  1977,  n.  227,  l'eventuale  differenza
          risultante tra il limite degli impegni assumibili,  fissati
          con  la   legge di  bilancio, e  l'ammontare delle garanzie
          assunte  nell'anno stesso non   sara' portata in    aumento
          del limite fissato per l'anno successivo.
            4.      Le    disponibilita'     finanziarie     di   cui
          all'art.  2   del decreto-legge 28 maggio 1981,    n.  251,
          convertito,  con  modificazioni,  nella  legge    29 luglio
          1981, n. 394,  possono essere   utilizzate nel limite    di
          37,5   miliardi ed  in conformita'  a criteri,  modalita' e
          limiti  stabiliti  dal  comitato   previsto   dall'art.   2
          del    citato decretolegge,   per   la   concessione,    ai
          soggetti  beneficiari  dei finanziamenti non in grado    di
          fornire  integralmente  idonee  garanzie, di una   garanzia
          integrativa  e sussidiaria non  superiore al  50 per  cento
          dell'ammontare del finanziamento.
            5.    Per  la    concessione  dei    contributi  previsti
          dall'art. 10  del decreto-legge 28  maggio 1981, n.    251,
          recante  provvedimenti   per il sostegno delle esportazioni
          italiane, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  29
          luglio  1981,    n.  394,  viene autorizzata la complessiva
          spesa di lire   1 miliardo da iscrivere  nello  stato    di
          previsione  del  Ministero  del  commercio con l'estero per
          l'anno 1986.
            6. Il  fondo  contributi  di  cui    al  primo  capoverso
          dell'art.  3  della  legge    28  maggio    1973,   n. 295,
          costituito     presso  il     Mediocredito   centrale,   e'
          incrementato,  per  il   periodo 1987-1993 della   somma di
          lire  1.000 miliardi  per la  corresponsione di  contributi
          in  conto interessi  sulle   operazioni   di  finanziamento
          alle   esportazioni   a pagamento differito previste  dalla
          legge 24 maggio 1977,  n. 227. Le quote    relative    agli
          anni      1987       e    1988      restano    determinate,
          rispettivamente,  in  lire  50  miliardi  e  in  lire   100
          miliardi.
            7.  Il    fondo di cui   al comma  precedente e' altresi'
          integrato di lire 150 miliardi per  l'anno  1986    per  le
          finalita'  di  cui  alla legge 28 novembre  1965, n.  1329:
          "Provvedimenti    per  l'acquisto     di   nuove   macchine
          utensili".
            8.  Ai  sensi e per gli  effetti dell'art. 36 della legge
          27 dicembre 1983, n. 730, la   somma di lire  400  miliardi
          per   l'anno 1986, di cui al medesimo  art. 36,  e' elevata
          a lire   500 miliardi   e destinata, quanto  a  lire    350
          miliardi  al fondo di dotazione  della Cassa per il credito
          alle imprese artigiane e quanto   a lire  150  miliardi  al
          fondo contributi interessi della Cassa medesima.
            9.    Al  fondo   contributi interessi   di cui  al comma
          precedente e' altresi' assegnata la    somma  di  lire  100
          miliardi  per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992.
            10.  Per   consentire il  completo ripiano delle  perdite
          finanziarie pregresse e per far fronte  alle necessita'  di
          gestione  delle  aziende  termali, nonche' per   consentire
          l'avvio  di  un    piano  di  investimenti  ai    fini   di
          assicurare    la ripresa   e lo  sviluppo  del settore,  e'
          conferita  al   comitato  di  liquidazione  EAGAT   di  cui
          all'art.  1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978,  n.
          481,  convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre
          1978,    n.  641, la somma di lire 25 miliardi per ciascuno
          degli anni 1986, 1987 e 1988.
            11.  E' autorizzato  l'ulteriore  stanziamento di  lire 3
          miliardi annui per ciascuno  degli anni dal  1986  al  1988
          per  la continuazione della  politica  di contenimento  dei
          prezzi  dei beni   di   maggiore necessita'    avviata  dal
          Ministero       dell'industria,      del   commercio      e
          dell'artigianato ai sensi della legge 18 dicembre 1984,  n.
          898.
            12.  La  complessiva  autorizzazione  di    spesa  di cui
          all'art. 6 della legge   10   ottobre   1975,    n.    517,
          concernente     la     disciplina     del  commercio,    e'
          ulteriormente   integrata   di lire   600   miliardi,    in
          ragione  di  lire  60  miliardi per ciascuno degli anni dal
          1986 al 1995.
            13. E' conferita, per l'anno 1986,    la  somma  di  lire
          1.300  miliardi  ai  fondi   di dotazione   degli enti   di
          gestione  delle partecipazioni statali,   in    ragione  di
          lire    870    miliardi   all'IRI, di   lire   400 miliardi
          all'EFIM   e di  lire    30  miliardi  all'Ente    autonomo
          gestione cinema.
            14.    In attesa  dell'emanazione  di norme  organiche di
          attuazione dell'art. 13   della legge  costituzionale    26
          febbraio  1948,  n.    3,  e'  prorogata,  per  l'esercizio
          finanziario 1986, la legge  24  giugno  1974,  n.  268.  Al
          finanziamento  degli interventi previsti dalla citata legge
          e'  destinata per  l'anno  1986 la   somma di   lire    200
          miliardi.  La regione autonoma della Sardegna ripartisce le
          risorse   destinandole   al   finanziamento  di  interventi
          previsti dalla legge 24  giugno 1974, n.  268.
            15. Le  autorizzazioni di spesa  di cui  all'art. 6 della
          legge  10  ottobre    1975,  n.     517,  e      successive
          modificazioni  ed integrazioni, sono  altresi' incrementate
          di  lire   30   miliardi per  il 1986,  160 miliardi per il
          1987, 260 miliardi per il 1988,   nonche'  della  somma  di
          lire    20 miliardi  annui dal 1987  al 1996 e  di lire  30
          miliardi l'anno dal 1988 al 1997.
            16.   Le   predette    somme    sono    destinate    alla
          concessione    delle  seguenti  agevolazioni  alle societa'
          promotrici di centri commerciali all'ingrosso, ai  consorzi
          tra  operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo
          svolgimento dei  mercati,  anche  partecipati  da  capitale
          pubblico,        per      la        realizzazione,       la
          ristrutturazione        e  l'ammodernamento    delle   aree
          attrezzate    per  l'attivita'    mercatale,  nonche'  alle
          societa' consortili   con partecipazione  maggioritaria  di
          capitale  pubblico  che   realizzano mercati agroalimentari
          all'ingrosso   di   interesse   nazionale,   regionale    e
          provinciale:
            1)  contributi  in conto capitale nella misura del 40 per
          cento degli investimenti fissi realizzati;
            2) contributi  in conto interessi   su  finanziamenti  di
          istituti di credito speciali pari:
            a)   al   40  per  cento  degli  investimenti  realizzati
          con  tasso agevolato pari al 30  per  cento  del  tasso  di
          riferimento  stabilito  dal  Ministero  del  tesoro,  per i
          mercati realizzati dal Mezzogiorno;
            b)  al  35  per  cento  degli   investimenti   realizzati
          con    tasso  agevolato  pari  al 50 per cento del tasso di
          riferimento stabilito dal Ministero  del   tesoro,  per   i
          mercati   realizzati  nel  restante territorio nazionale.
            17.    La  realizzazione    dei   predetti programmi   di
          investimento   e' accertata  dagli    istituti  di  credito
          speciale    interessati secondo le procedure previste dalla
          legge 10  ottobre 1975, n. 517, e successive  modificazioni
          ed integrazioni.
            18.  Con    proprie  deliberazioni,    da  emanarsi entro
          sessanta giorni dalla  data di  entrata  in   vigore  della
          presente      legge,  il    CIPE,  sentita  la  commissione
          interregionale di  cui all'art. 13 della legge 16    maggio
          1970,   n. 281,  stabilisce le  direttive, le  procedure, i
          tempi e le  modalita' di erogazione dei contributi    e  di
          accertamento degli investimenti.
            19.    Gli   enti   di    gestione  delle  partecipazioni
          statali   sono autorizzati,   fino alla    concorrenza  del
          controvalore  di    lire  1.800 miliardi nel 1986,  di lire
          1.300 miliardi per l'anno  1987 e di  lire  1.200  miliardi
          per  l'anno 1988, a  far ricorso alla Banca europea per gli
          investimenti (BEI),   per  la  contrazione  di  mutui    da
          destinare al finanziamento di nuovi investimenti, riservati
          al  Mezzogiorno per una quota pari  al 60 per cento,  i cui
          progetti devono  essere approvati dal   CIPE.   Gli    enti
          medesimi  provvedono,   a   partire   dal  secondo semestre
          dell'anno  1986,  alla    contrazione  dei  suddetti  mutui
          secondo le seguenti quote:
            IRI:  lire  1.300 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e
          1987 e lire 1.200 miliardi nell'anno 1988;
              ENI: lire 400 miliardi nell'anno 1986;
              EFIM: lire 100 miliardi nell'anno 1986.
            20.  L'onere  dei  suddetti  mutui     per  capitale   di
          interessi,  valutato  in lire   228 miliardi nel  1987 e in
          lire  420 miliardi nel  1988, e' assunto   a  carico    del
          bilancio    dello Stato   e sara'   iscritto nello stato di
          previsione del Ministero del tesoro.
            21.  Gli enti  di gestione   porteranno annualmente    ad
          aumento    dei  rispettivi  fondi    di  dotazione  le rate
          rimborsate relativamente alle quote capitale.
            22. L'Ente nazionale per l'energia  elettrica  (ENEL)  e'
          autorizzato,  per  l'anno  1986, a far   ricorso alla Banca
          europea degli investimenti (BEI) per    la  contrazione  di
          mutui   nonche'  ad    emettere  obbligazioni  sul  mercato
          interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi.
            23. L'onore  dei mutui  e delle obbligazioni  di cui   al
          precedente  comma,  per capitale  ed interessi, valutato in
          lire  120 miliardi per ciascuno degli  anni  1987,  1988  e
          successivi,  e'  assunto a carico del bilancio dello  Stato
          ed  e' iscritto nello  stato di   previsione del  Ministero
          del  tesoro.  L'ENEL  portera' annualmente  ad aumento  del
          fondo   di   dotazione le  rate  rimborsate,  relativamente
          alle  quote capitale.
            24. Per assicurare  la    prosecuzione  degli  interventi
          previsti  dalla  legge  quadro  17    maggio  1983, n. 217,
          concernente     il  potenziamento   e   la   qualificazione
          dell'offerta    turistica, e' autorizzata l'ulteriore spesa
          di  lire 130 miliardi  per l'anno  1986, lire 200  miliardi
          per l'anno 1987 e lire 200 miliardi per l'anno 1988.
            25. E' autorizzato,  per  l'anno  1986,  il  conferimento
          della somma di lire  250  miliardi  al  fondo speciale  per
          la    ricerca   applicata, istituito   con l'art.   4 della
          legge 25  ottobre 1968,  n. 1089,  da iscrivere nello stato
          di previsione del Ministero del   tesoro  per  il  medesimo
          anno finanziario.  A  valere  sul conferimento  complessivo
          disposto per  l'anno 1986 dall'art.  14, terzo comma, della
          legge 22 dicembre 1984,  n. 887, e dal  presente comma, una
          quota    fino  a  lire  150    miliardi e'   destinata   al
          finanziamento   dei   programmi di   cui all'art.  8  della
          legge 12 febbraio 1982, n. 46.
            26.  E'  autorizzato,  per  l'anno  1986, il conferimento
          della somma di lire   250   miliardi   al   fondo  speciale
          rotativo    per    l'innovazione tecnologica, istituito con
          l'art. 14 della legge 17 febbraio  1982,  n.    46,      da
          iscrivere   nello   stato  di   previsione  del   Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per il
          medesimo anno finanziario.
            27.  Per consentire  la prosecuzione  nel primo  semestre
          dell'anno 1986  del   piano quinquennale   1985-1989,    e'
          assegnato  all'ENEA    il contributo di  lire 500 miliardi.
          L'assegnazione  predetta e' portata in   diminuzione    del
          complessivo     importo     autorizzato    dal  CIPE    per
          l'esecuzione del programma quinquennale predetto.
            28.    Per     consentire    il     completamento     del
          processo      di  ristrutturazione    e   razionalizzazione
          dell'industria   navalmeccanica nel quadro    del  bilancio
          della  politica   marittima nazionale definita dal Comitato
          interministeriale per   la politica    industriale  (CIPI),
          l'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 1, primo comma,
          della legge 12 giugno  1985, n. 295, e'  aumentata da  lire
          1.275  miliardi a lire 1.595 miliardi; la maggiore somma di
          lire  320  miliardi  e'  portata  ad aumento della quota da
          iscrivere in  bilancio  per  l'anno  1987  ai  sensi  della
          predetta   legge   12   giugno  1995,  n.  295,  in  favore
          dell'industria armatoriale.  Per   le  medesime   finalita'
          e'      altresi'   iscritto, nell'anno finanziario 1986, un
          ulteriore limite di impegno di lire 80 miliardi in aggiunta
          a quelli di cui al terzo comma dell'art. 1 della richiamata
          legge 12 giugno 1985, n. 295.
            29.  L'autorizzazione di   spesa di   cui all'art.    20,
          primo   comma, lettera c),  della legge 6 ottobre  1982, n.
          752, e'   incrementata  di  lire  50  miliardi  per  l'anno
          finanziario 1986.
            30.  Il    limite di   impegno quindicennale   per l'anno
          1986 previsto dall'art. 20,  ultimo comma, della legge    6
          ottobre  1982, n.   752, e' elevato  a  lire 5  miliardi  e
          sono  altresi' autorizzati,  per  le medesime    finalita',
          due   ulteriori   limiti quindicennali  di lire  5 miliardi
          per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
             31. (Omissis).
            32. Nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa
          di cui al primo comma dell'art. 12 della legge    5  aprile
          1985,  n. 135, la quota di lire 37 miliardi per l'anno 1987
          e' elevata a lire 87 miliardi.
            33. All'Istituto per  il commercio con l'estero   per  il
          quinquennio  1986-1990  e'  conferita   la somma di lire 60
          miliardi  da iscrivere in apposito  capitolo  dello   Stato
          di    previsione    del    Ministero    del commercio   con
          l'estero,  al   fine di   attuare   progetti relativi    ad
          indagini    sul mercato   internazionale,  alla  diffusione
          nel    mercato  mondiale        dell'immagine         della
          produzione      italiana,     alla commercializzazione  dei
          prodotti   agroindustriali   italiani.  Per    il  triennio
          1986-1988  le  quote sono  determinate  rispettivamente  in
          ragione  di 5  miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi  per gli
          anni 1986, 1987 e 1988.
            34. Le  richieste di liquidazioni relative  a concessioni
          accordate ai sensi delle  leggi 1 dicembre 1971,  n.  1101,
          e  8  agosto 1972, n.  464, devono  pervenire al  Ministero
          dell'industria, del  commercio e dell'artigianato entro  il
          30  aprile    1986.  Trascorso tale termine, le concessioni
          per  le  quali  non e'  stata   presentata   richiesta   di
          liquidazione verranno revocate".
            -    La   legge    24   maggio  1977,  n.   227,  recante
          "Disposizioni sull'assicurazione  e sul  finanziamento  dei
          crediti inerenti  alle esportazioni di merci  e    servizi,
          all'esecuzione   di   lavori  all'estero  nonche'      alla
          cooperazione    economica   e    finanziaria   in     campo
          internazionale",   e' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
          27  maggio 1977, n. 143.
            -  La   legge  23   agosto  1998,    n.  400,     recante
          "Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della     Presidenza   del Consiglio  dei    Ministri",  e'
          pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale 12 settembre  1988, n.
          214.  Si  riporta il  testo del  vigente comma  3 dell'art.
          17:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Note all'art. 1:
            -  Il   decreto-legge 28 maggio  1981, n.  251, e' citato
          nelle note alle premesse.
            -  La legge  29 luglio  1981,  n. 394,  e' citata   nelle
          note  alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 2:
            "Art.  2.  -  1.  E'  istituito  presso  il  Mediocredito
          centrale un fondo a carattere   rotativo  destinato    alla
          concessione  di    finanziamenti  a  tasso agevolato   alle
          imprese  esportatrici     a  fronte  di      programmi   di
          penetrazione  commerciale  di cui all'art.  15, lettera n),
          della legge 24 maggio  1977, n. 227, in   Paesi diversi  da
          quelli  delle Comunita' europee.
            2.    Il  fondo    di    cui  al    precedente comma   e'
          amministrato da   un  comitato  nominato  con  decreto  del
          Ministro  del  commercio  con  l'estero  di concerto con il
          Ministro del tesoro  ed  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio    e  dell'artigianato.    Il comitato, istituito
          presso  il  Ministero  del  commercio  con   l'estero,   e'
          composto:
            a)  dal   Ministro del commercio  con l'estero  o, su sua
          delega dal Sottosegretario di Stato che lo presiede;
            b)  da  un  dirigente  per    ciascuno   dei    Ministeri
          del      tesoro,   dell'industria,   del      commercio   e
          dell'artigianato,  del    commercio  con  l'estero   o   da
          altrettanti  supplenti  di  pari    qualifica designati dai
          rispettivi Ministri;
            c) dal direttore  generale del Mediocredito  centrale  o,
          in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;
            d) dal direttore generale  dell'Istituto nazionale per il
          commercio  estero  (ICE),   o, in   caso di   sua assenza o
          impedimento, da  un suo delegato.
            3.   Le    condizioni   e    le   modalita'     per    la
          concessione  dei finanziamenti di  cui al  primo comma  del
          presente  articolo nonche' l'importo  massimo degli  stessi
          saranno  stabiliti   con decreto  del Ministro del  tesoro,
          di concerto  con il Ministro del   commercio con  l'estero,
          sentito il comitato interministeriale  per il credito ed il
          risparmio,  tenuto conto   del programma di cui all'art.  2
          della legge 16 marzo 1976,   n.  71,  saranno  ammesse  con
          priorita'    ai  benefici del fondo le   richieste relative
          alle piccole  e medie  imprese comprese quelle    agricole,
          ai    consorzi    e    raggruppamenti     fra   le   stesse
          costituiti,  e   alle   societa'   a prevalente    capitale
          pubblico     che  operano    per  la    commercializzazione
          all'estero  dei prodotti  delle piccole e medie imprese del
          Mezzogiorno.
            4. La disposizione  di cui al primo comma del    presente
          articolo  si  applica   anche alle   imprese alberghiere  e
          turistiche     limitatamente  alle   attivita'   volte   ad
          incrementare la domanda estera del settore.
            5.  E'    autorizzato il conferimento al  fondo di cui al
          primo comma  della  somma  di  lire  375  miliardi  per  il
          triennio  1981-1983  in  ragione  di    lire  75   miliardi
          nell'anno  1981 e  di   lire   150 miliardi   per  ciascuno
          degli anni 1982 e 1983".
            -    L'art. 25   del decreto  legislativo 31  marzo 1998,
          n. 143,  e' citato nelle note alle premesse.
            - La legge 24 aprile 1990,  n. 100, recante "Norme  sulla
          promozione  della   partecipazione a   societa'  ed imprese
          miste all'estero",  e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          3 maggio 1990, n. 101.