IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 14,  comma 2, del decreto legislativo  21 aprile 1993,
n. 124, con il quale si stabilisce che i fondi pensione sono soggetti
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, da versare entro il
31 gennaio di  ogni anno, effettuando il pagamento  presso la sezione
di tesoreria provinciale dello Stato;
  Visto  il  decreto del  Ministro  delle  finanze 21  ottobre  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  252 del 27 ottobre 1995, ove,
all'art. 1,  e' stabilito che il  versamento dell'imposta sostitutiva
delle imposte  sui redditi dovute  dai fondi pensione va  imputato al
capo VI, capitolo 1177;
  Visto  che  le  disposizioni  in tema  di  versamento  dell'imposta
sostitutiva  sui fondi  pensione di  cui  all'art. 14,  comma 2,  del
decreto  legislativo 21  aprile  1993, n.  124,  rinviano, in  quanto
compatibili, a  quelle di  cui all'art.  9, comma  4, della  legge 23
marzo 1983,  n. 77,  modificato, da ultimo,  dall'art. 8  del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
  Visto l'art. 6, comma 2, della legge 26 settembre 1985, n. 482, che
per le  ritenute operate  sui capitali  corrisposti in  dipendenza di
assicurazioni sulla vita  prevede il versamento presso  la sezione di
tesoreria provinciale dello  Stato entro i primi  quindici giorni del
mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate;
  Visto l'art. 17, comma 2,  lettera hter), del decreto legislativo 9
luglio  1997, n.  241, nel  testo  modificato dall'art.  1, comma  1,
lettera c),  del decreto  legislativo 24  marzo 1999,  n. 81,  con il
quale e' prevista la possibilita' di intervenire con apposito decreto
del  Ministro  delle finanze  al  fine  di permettere  il  versamento
unitario di altre  imposte, tasse e sanzioni, diverse  da quelle gia'
elencate nelle precedenti lettere dello stesso comma 2, dell'art. 17;
  Rilevato  che  le  disposizioni  di cui  all'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedono un sistema di versamento
unitario  e  di  compensazione  anche al  fine  di  semplificare  gli
adempimenti dei contribuenti;
  Considerato che estendendo il sistema dei versamenti unitari di cui
all'art. 17 del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, anche al
pagamento dell'imposta sostitutiva  di cui all'art. 14,  comma 2, del
predetto decreto  legislativo 21  aprile 1993,  n. 124,  nonche' alle
ritenute di cui  all'art. 6, comma 2, della legge  26 settembre 1985,
n. 482,  si rende  piu' agevole  il pagamento  da parte  dei soggetti
interessati e  nel contempo  si rendono piu'  agevoli i  controlli da
parte degli uffici finanziari sui versamenti effettuati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'imposta sostitutiva sui fondi  di pensione di cui all'art. 14,
del decreto legislativo  21 aprile 1993, n. 124,  nonche' le ritenute
operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla
vita  di cui  all'art.  6, della  legge 26  settembre  1985, n.  482,
possono essere versate con il  sistema del versamento unitario di cui
all'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241, oltre che
direttamente alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 novembre 1999
 Il Ministro: Visco