IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, che prevede l'effettuazione, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, di versamenti unitari delle imposte e dei contributi di cui all'art. 17; Visto l'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, con il quale si dispone che i contribuenti devono eseguire il versamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno; Visto l'art. 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, con il quale si stabilisce che le banche devono riversare le somme riscosse entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento della delega; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'art. 24, comma 10, del citato decreto legislativo n. 241 e in particolare l'art. 2 con il quale si dispone che i concessionari devono riversare le somme riscosse entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, con il quale si stabilisce che i versamenti unitari previsti dal capo III del citato decreto legislativo n. 241 possono essere eseguiti mediante delega ai concessionari della riscossione; Visto l'art. 19, comma 6, del piu' volte citato decreto legislativo n. 241 con il quale si prevede che i versamenti unitari previsti dal capo III possono essere eseguiti mediante delega a Poste italiane S.p.a.; Visto l'art. 6, comma 5-bis, della citata legge n. 405, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53/1996, con il quale si stabilisce che le banche delegate dai contribuenti al pagamento e i concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme riscosse a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto entro il 27 dicembre; Visto ancora l'art. 6, comma 5-ter, della ripetuta legge n. 405, come modificato dall'art. 2 della predetta legge n. 53/1996, con il quale si dispone che i contribuenti devono effettuare il versamento dell'IVA dovuta in acconto esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le banche ed e' prevista la possibilita' di stabilire con apposito decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i tempi e le modalita', nei rapporti tra banche, concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto stesso; Ritenuta la necessita' di definire con apposito decreto ministeriale i tempi e le modalita' per il riversamento all'erario entro il 30 dicembre 1999 dell'intero gettito dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1999; Decreta: Art. 1. 1. Le somme versate alle banche e agli uffici postali a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto tramite le deleghe relative ai versamenti unitari nei giorni 24 e 27 dicembre 1999 devono essere versate in Banca d'Italia - sezione di tesoreria provinciale di Roma-Tuscolana, sulla contabilita' speciale denominata "fondi della riscossione" distintamente per ciascuna giornata ovvero congiuntamente, entro le ore 14,50 del 30 dicembre 1999. 2. La stessa sezione di tesoreria e' autorizzata a prelevare dalla predetta contabilita' speciale denominata "fondi della riscossione" le somme versate ai sensi del comma precedente e del successivo art. 2 per il riversamento al pertinente capitolo del bilancio statale (cap. 1203/1) entro la stessa data del 30 dicembre 1999, ad eccezione di lire 130 miliardi, quale stima del gettito dell'acconto IVA spettante alla regione siciliana, salvo successivo conguaglio. 3. Le banche e la societa' Poste italiane trasmettono in via telematica, insieme o separatamente, a seconda che abbiano o meno eseguito un bonifico unico, i dati dei versamenti ricevuti a titolo di IVA acconto nelle giornate del 24 e 27 dicembre al Ministero delle finanze entro il 3 gennaio 2000. 4. E' anche possibile riversare cumulativamente con un unico bonifico le somme ricevute nelle giornate del 23, 24 e 27 dicembre. In tal caso il flusso rendicontativo, unico per le tre giornate, dovra' pervenire al Ministero delle finanze entro il 30 dicembre 1999.