IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visto il decreto  legislativo 9 luglio 1997, n.  241, recante norme
di  semplificazione degli  adempimenti  dei contribuenti  in sede  di
dichiarazione  dei redditi  e dell'imposta  sul valore  aggiunto, che
prevede  l'effettuazione,  da  parte  dei  contribuenti  titolari  di
partita IVA, di versamenti unitari  delle imposte e dei contributi di
cui all'art. 17;
  Visto l'art. 6, comma 2, della  legge 29 dicembre 1990, n. 405, con
il quale si dispone che  i contribuenti devono eseguire il versamento
dell'IVA dovuta a  titolo di acconto entro il 27  dicembre di ciascun
anno;
  Visto l'art.  21, comma 1,  del citato decreto legislativo  n. 241,
come  modificato  dall'art.  2,  comma 1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 19 novembre 1998, n. 422,  con il quale si stabilisce che
le banche devono  riversare le somme riscosse entro  il quinto giorno
successivo a quello di ricevimento della delega;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n.
189, recante  norme di  attuazione delle  disposizioni in  materia di
versamenti in tesoreria, previste dall'art.  24, comma 10, del citato
decreto legislativo n. 241 e in  particolare l'art. 2 con il quale si
dispone che i concessionari devono  riversare le somme riscosse entro
il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione;
  Visto l'art. 1, comma 1,  del decreto legislativo 22 febbraio 1999,
n. 37, con  il quale si stabilisce che i  versamenti unitari previsti
dal capo  III del  citato decreto legislativo  n. 241  possono essere
eseguiti mediante delega ai concessionari della riscossione;
  Visto l'art. 19, comma 6, del piu' volte citato decreto legislativo
n. 241 con il quale si  prevede che i versamenti unitari previsti dal
capo III  possono essere  eseguiti mediante  delega a  Poste italiane
S.p.a.;
  Visto  l'art. 6,  comma  5-bis,  della citata  legge  n. 405,  come
modificato dall'art.  2 del decreto-legge  13 dicembre 1995,  n. 526,
convertito nella legge 10 febbraio 1996,  n. 53/1996, con il quale si
stabilisce che le  banche delegate dai contribuenti al  pagamento e i
concessionari devono  versare negli  ordinari termini e  comunque non
oltre  il  31  dicembre  le   somme  riscosse  a  titolo  di  acconto
dell'imposta sul valore aggiunto entro il 27 dicembre;
  Visto ancora  l'art. 6, comma  5-ter, della ripetuta legge  n. 405,
come modificato dall'art.  2 della predetta legge n.  53/1996, con il
quale si dispone  che i contribuenti devono  effettuare il versamento
dell'IVA dovuta  in acconto  esclusivamente presso gli  sportelli dei
concessionari della riscossione o presso  le banche ed e' prevista la
possibilita'  di stabilire  con apposito  decreto del  Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica,  i tempi e  le modalita', nei  rapporti tra
banche,  concessionari   e  Banca   d'Italia,  per   il  riversamento
all'erario  entro il  31  dicembre delle  somme relative  all'acconto
stesso;
  Ritenuta   la  necessita'   di   definire   con  apposito   decreto
ministeriale i  tempi e le  modalita' per il  riversamento all'erario
entro   il  30   dicembre  1999   dell'intero  gettito   dell'acconto
dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le somme  versate alle banche e agli uffici  postali a titolo di
acconto dell'imposta sul valore  aggiunto tramite le deleghe relative
ai versamenti unitari nei giorni 24  e 27 dicembre 1999 devono essere
versate  in Banca  d'Italia  - sezione  di  tesoreria provinciale  di
Roma-Tuscolana, sulla  contabilita' speciale denominata  "fondi della
riscossione"    distintamente    per   ciascuna    giornata    ovvero
congiuntamente, entro le ore 14,50 del 30 dicembre 1999.
  2. La stessa sezione di  tesoreria e' autorizzata a prelevare dalla
predetta contabilita'  speciale denominata "fondi  della riscossione"
le somme versate ai sensi del  comma precedente e del successivo art.
2 per  il riversamento  al pertinente  capitolo del  bilancio statale
(cap. 1203/1) entro la stessa data del 30 dicembre 1999, ad eccezione
di  lire  130 miliardi,  quale  stima  del gettito  dell'acconto  IVA
spettante alla regione siciliana, salvo successivo conguaglio.
  3.  Le banche  e  la  societa' Poste  italiane  trasmettono in  via
telematica, insieme  o separatamente,  a seconda  che abbiano  o meno
eseguito un bonifico  unico, i dati dei versamenti  ricevuti a titolo
di IVA acconto nelle giornate del 24 e 27 dicembre al Ministero delle
finanze entro il 3 gennaio 2000.
  4.  E'  anche  possibile  riversare cumulativamente  con  un  unico
bonifico le somme  ricevute nelle giornate del 23, 24  e 27 dicembre.
In  tal caso  il flusso  rendicontativo, unico  per le  tre giornate,
dovra'  pervenire al  Ministero delle  finanze entro  il 30  dicembre
1999.