IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  concernente  l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  7, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  nella  quale e' previsto che con decreto del Ministro delle
finanze  saranno  individuati  i  beni  che  costituiscono  una parte
significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle
prestazioni  aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio
edilizio  di  cui  all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d),
della  legge  5 agosto 1978, n. 457, cui applicare l'aliquota ridotta
del 10 per cento;
  Considerato  che  l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella
misura  del  10  per  cento  si applica fino a concorrenza del valore
complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al
netto del valore dei predetti beni;
  Considerato che occorre provvedere;
                              Decreta:
  Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10
per  cento  le cessioni dei seguenti beni che costituiscono una parte
significatica del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle
prestazioni  aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio
edilizio  di  cui  all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d),
della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  realizzati  su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata:
    ascensori e montacarichi;
    infissi esterni ed interni;
    caldaie;
    video citofoni;
    apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
    sanitari e rubinetterie da bagno;
    impianti di sicurezza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 dicembre 1999
                                                   Il Ministro: Visco