IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che entra in
vigore il 7 gennaio 2000;
  Rilevato  che l'articolo 2 della citata legge costituzionale rinvia
alla  legge  ordinaria  la  disciplina dell'applicazione dei principi
dettati  dalla  normativa  costituzionale  ai  procedimenti penali in
corso;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di dare attuazione
al   citato   articolo  2,  stabilendo  le  regole  da  applicare  ai
procedimenti penali in corso;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 gennaio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  che ne
disciplina  l'attuazione  nel  processo penale, i principi introdotti
nell'articolo  111  della  Costituzione  dall'articolo  1 della legge
costituzionale  23  novembre 1999, n. 2, si applicano ai procedimenti
penali   in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
costituzionale   nei   quali  non  sia  stato  dichiarato  aperto  il
dibattimento.
  2. Nei procedimenti penali nei quali sia stato dichiarato aperto il
dibattimento   alla   data   di   entrata   in   vigore  della  legge
costituzionale  23 novembre 1999, n. 2, la colpevolezza dell'imputato
non  puo'  essere  provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni
rese  da  chi,  per  libera  scelta,  si  e'  sempre  volontariamente
sottratto  all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. Tali
dichiarazioni, tuttavia, possono essere valutate come prova dei fatti
in  esse  affermati  quando,  per le modalita' dell'esame o per altre
circostanze emerse dal dibattimento, risulta che la persona che le ha
rese  e' stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di
denaro o di altra utilita', affinche' si sottragga all'esame.