IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
        della pubblica istruzione e per la funzione pubblica
             Visto l'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n.
124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,
il   quale   prevede  che  il  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario  (ATA)  degli  istituti  e scuole statali di ogni ordine e
grado   e'   a  carico  dello  Stato  e  conseguentemente  abroga  le
disposizioni  che  prevedono  la fornitura di tale personale da parte
dei comuni e delle province;
  Visto il comma 5 del predetto art. 8 il quale prevede che i criteri
e le modalita' per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti
locali  da  portare  in riduzione ai trasferimenti erariali spettanti
agli  stessi,  sono  stabiliti con apposito decreto di concerto con i
Ministri  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
della  pubblica istruzione e per la funzione pubblica sentite l'ANCI,
l'UPI e l'UNCEM;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 184 in data 23 luglio 1999, del
Ministro  della  pubblica  istruzione,  di  concerto  con  i Ministri
dell'interno,   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e  per la funzione pubblica, con il quale, in applicazione
del  comma  4  dell'art.  8  della  legge  n. 124 del 1999 sono state
fissate  le  modalita'  per  il trasferimento del personale ATA dagli
enti locali allo Stato;
  Considerato  che  la certificazione di cui al presente decreto deve
essere  presentata da tutti gli enti interessati al trasferimento del
personale definitivamente transitato dagli enti locali allo Stato;
  Visto il parere espresso dalla conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali nella seduta del 7 ottobre 1999;
  Sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  enti  interessati  al  trasferimento  del  personale ATA degli
istituti  e  scuole  statali  di  ogni  ordine e grado, sono tenuti a
certificare  entro il primo trimestre dell'anno in cui e' avvenuto il
passaggio,  mediante  l'unito  modello  che  fa  parte integrante del
presente decreto l'onere sostenuto dagli stessi nell'anno finanziario
precedente. L'operazione, decorre dal 1o gennaio 2000.
  L'onere e' riferito:
    a) al   personale   di   ruolo   in  servizio  nelle  istituzioni
scolastiche  al  25 maggio 1999 ed a quello assunto successivamente a
seguito di selezioni indette prima di tale data;
    b) alle  spese  sostenute limitatamente agli oneri effettivamente
riferiti  al servizio trasferito (appalti, progetti LSU stabilizzati,
convenzioni);
    c) alla  spesa sostenuta per assicurare il regolare funzionamento
dell'istituzione    scolastica    nell'anno   precedente   a   quello
dell'effettivo trasferimento per vacanze di organico.