IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Vista  l'istanza  del 29 novembre 1999, protocollo n. 757918 con la
quale  l'organismo Ergotecnica S.r.l., con sede in via Viotti, n. 1 -
10121  Torino,  in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica  30 aprile  1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al
rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;
  Considerato   che   la   documentazione   prodotta   dall'organismo
Ergotecnica  S.r.l.  soddisfa  quanto  richiesto  dalla direttiva del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  del
16 settembre   1998,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato   altresi'   che   l'organismo  Ergotecnica  S.r.l.  ha
dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di
cui  all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'organismo  Ergotecnica  S.r.l.,  e' autorizzato al rilascio di
certificazioni  CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito
elencati:
    allegato  V:  esame  CE  del  tipo  (modulo B, limitatamente alla
lettera B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
  2. La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo  le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3. Con    periodicita'    trimestrale,    copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4. L'organismo   provvede,   anche   su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.