IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;
  Visti  gli  articoli  4  e  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23 luglio  1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il
regolamento che disciplina gli esami di Stato;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  istruzione,
approvato  con  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297 e, in
particolare, l'articolo 205, comma 1;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  proprio  decreto  18 settembre  1998, n. 356, recante le
modalita'  di  svolgimento  della prima e seconda prova scritta degli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore per l'anno scolastico 1998-1999;
  Ritenuto  di dover procedere con gradualita' all'applicazione della
nuova  disciplina  degli  esami  di  Stato anche nell'anno scolastico
1999-2000,  confermando,  a  tal  fine,  le indicazioni contenute nel
predetto decreto;
  Considerata  l'opportunita' di anticipare i tempi di individuazione
delle  tipologie  relative  alla  prima  prova, al fine di mettere in
condizione  le  scuole di poter meglio approfondire i diversi modelli
di scrittura;
  Udito   il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  217/99  espresso
nell'adunanza  della  sezione  consultiva  per gli atti normativi del
25 ottobre 1999;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.
7434 del 4 novembre 1999);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Per l'anno scolastico 1999-2000, e' confermato, fatta eccezione
per  l'indicazione dell'anno scolastico, di cui all'articolo 1, comma
2,  lettera  B,  ultimo periodo, che va intesa "per l'anno scolastico
1999-2000",  il  decreto  ministeriale  18 settembre  1998,  n.  356,
contenente  disposizioni sulle modalita' di svolgimento della prima e
della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 8 novembre 1999
               Il Ministro: Berlinguer
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1999
  Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 344
 
Avvertenza:
    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura  delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note al titolo:
    - Il  D.M.  18 settembre 1998, n. 356, reca: "regolamento recante
le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta
degli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore per l'anno scolastico 1998-99".
Note alle premesse:
    - Si  riporta  il testo dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997,
n.  425  (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore):
    "Art.  3  (Contenuto  ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato
comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta e'
intesa  ad  accertare  la  padronanza  della  lingua italiana o della
lingua  nella  quale  si  svolge l'insegnamento, nonche' le capacita'
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo
la  libera espressione della personale creativita'; la seconda ha per
oggetto  una  delle materie caratterizzanti il corso di studio per le
quali  l'ordinamento  vigente  prevede verifiche scritte; la terza, a
carattere  pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di
corso  e  consiste  nella  trattazione  sintetica di argomenti, nella
risposta  a  quesiti  singoli  o  multipli  ovvero nella soluzione di
problemi  o  di  casi  pratici  e  professionali  o nello sviluppo di
progetti;  tale ultima prova e' strutturata in modo da consentire, di
norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
    2.  I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono
inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza
prova  scritta e' predisposto dalla commissione d'esame con modalita'
predefinite.  Le  materie  oggetto  della  seconda prova scritta sono
individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade
del  mese  di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresi'
le  caratteristiche  della  terza prova scritta, nonche' le modalita'
con  le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle
prime  due  prove  d'esame  in caso di mancato tempestivo ricevimento
delle medesime.
    3.   Il   colloquio   si   svolge   su   argomenti  di  interesse
multidisciplinare  attinenti  ai  programmi  e  al  lavoro  didattico
dell'ultimo anno di corso.
    4. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento.
    5.  Nelle  scuole  della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue
italiana  e  francese,  parificate a norma dell'art. 38, primo comma,
della  legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante "Statuto
speciale  per  la  Valle  d'Aosta",  e'  accertata  nell'ambito dello
svolgimento  delle  tre  prove scritte, di cui almeno una deve essere
svolta  in  lingua  italiana  e  una  in lingua francese a scelta del
candidato.
    6.  A  conclusione  dell'esame  di  Stato  e' assegnato a ciascun
candidato  un  voto  finale  complessivo  in  centesimi,  che  e'  il
risultato  della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame
alle  prove  scritte  e  al  colloquio  e  dei  punti  per il credito
scolastico  acquisito  da  ciascun  candidato. La commissione d'esame
dispone  di  45  punti per la valutazione delle prove scritte e di 35
per  la  valutazione del colloquio. Ciascun candidato puo' far valere
un  credito  scolastico  massimo  di  20  punti.  Il punteggio minimo
complessivo  per  superare  l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove
scritte e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto
sede  della  commissione  d'esame  almeno due giorni prima della data
fissata  per  l'inizio dello svolgimento el colloquio. Fermo restando
il   punteggio   massimo   di   100,   la  commissione  d'esame  puo'
motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove
il  candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti
e  un  risultato  complessivo  nella  prova  d'esame pari almeno a 70
punti.
    7.  Gli  esami  degli  alunni  con  handicap sono disciplinati in
coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    8.  Per  gli  alunni  ammalati  o  assenti  dagli esami per cause
specificamente  individuate  sono  previste  una  sessione suppletiva
d'esame  e, in casi eccezionali, particolari modalita' di svolgimento
degli stessi".
    - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  4  e 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  23 luglio  1998,  n.  323 (Regolamento
recante  disciplina  degli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di
studio  di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425):
    "Art.  4  (Contenuto  ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato
comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi
2,  3  e  4  ed  un  colloquio  volti  ad  evidenziare le conoscenze,
competenze  e capacita' acquisite dal candidato. La lingua d'esame e'
la lingua ufficiale di insegnamento.
    2.  La  prima  prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza
della   lingua   italiana  o  della  lingua  nella  quale  si  svolge
l'insegnamento,  nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche
e  critiche  del  candidato,  consentendo la libera espressione della
personale  creativita'; essa consiste nella produzione di uno scritto
scelto  dal  candidato  tra  piu'  proposte  di  varie tipologie, ivi
comprese  le  tipologie  tradizionali,  individuate  annualmente  dal
Ministro  della pubblica istruzione con il decreto di cui all'art. 5,
comma 1.
    3.  La seconda prova scritta e' intesa ad accertare le conoscenze
specifiche  del  candidato  ed  ha  per  oggetto  una  delle  materie
caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente
o  le  disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche
scritte,  grafiche  o  scrittografiche. Al candidato puo' essere data
facolta' di scegliere tra piu' proposte.
    4.  La  terza  prova, a carattere pluridisciplinare, e' intesa ad
accertare,  oltre  quanto  previsto  dal  comma  1,  le capacita' del
candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative
alle  materie  dell'ultimo  anno  di  corso,  anche  ai  fini  di una
produzione  scritta,  grafica  o  pratica.  La  prova  consiste nella
trattazione  sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli
o  multipli,  ovvero  nella soluzione di problemi o di casi pratici e
professionali  o nello sviluppo di progetti. Le predette modalita' di
svolgimento  della  prova  possono  essere adottate cumulativamente o
alternativamente. La prova e' strutturata in modo da consentire anche
l'accertamento  della  conoscenza  delle lingue straniere se comprese
nel piano di studi dell'ultimo anno.
    5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la
capacita'  di  utilizzare  le  conoscenze  acquisite  e di collegarle
nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili
i  diversi  argomenti.  Esso  si  svolge  su  argomenti  di interesse
pluridisciplinare  attinenti  ai  programmi  e  al  lavoro  didattico
dell'ultimo anno di corso.
    6.  A  conclusione  dell'esame  di  Stato  e' assegnato a ciascun
candidato  un  voto  finale  complessivo  in  centesimi,  che  e'  il
risultato  della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame
alle  prove  scritte  e  al colloquio e dei punti relativi al credito
scolastico  acquisito  da  ciascun  candidato. La commissione d'esame
dispone  di  45  punti per la valutazione delle prove scritte e di 35
per la valutazione del colloquio. I 45 punti per la valutazione delle
prove  scritte  sono  ripartiti  in  parti uguali tra le tre prove. A
ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non
puo'  essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10
e  a  22.  Ciascun  candidato  puo'  far valere un credito scolastico
massimo  di 20 punti. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un
punteggio  minimo  complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte
e'  pubblicato,  per  tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede
della  commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata
per l'inizio dello svolgimento del colloquio.
    7.  Fermo  restando il punteggio massimo di cento, la commissione
d'esame  puo'  motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo
di  5  punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di
almeno  15  punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari
almeno a 70 punti".
    "Art. 5 (Modalita' di invio, formazione e svolgimento delle prove
d'esame).  -  1.  I  testi  relativi  alla prima e alla seconda prova
scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati
ai  provveditorati  agli  studi  o  alle  istituzioni scolastiche con
indicazione   dei   tempi  massimi  per  il  loro  svolgimento.  Alla
trasmissione  dei  testi  puo'  provvedersi in via telematica, previa
adozione  degli  accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La
materia  oggetto  della  seconda  prova  scritta  e'  individuata con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade
del mese di aprile di ciascun anno.
    2.  Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta
sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il
testo  relativo  alla predetta prova e' predisposto dalla commissione
di  esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione
educativa  e  didattica  realizzata  nell'ultimo anno di corso. A tal
fine,  i  consigli  di  classe,  entro  il 15 maggio elaborano per la
commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti,
i  metodi,  i  mezzi,  gli  spazi  ed i tempi del percorso formativo,
nonche'  i  criteri,  gli  strumenti  di  valutazione  adottati e gli
obiettivi   raggiunti.   Esso   e'  immediatamente  affisso  all'albo
dell'istituto ed e' consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque
abbia interesse puo' estrarne copia.
    3.  La  commissione  entro  il  giorno  successivo  a  quello  di
svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura
della  terza  prova  scritta  in  coerenza  con  quanto attestato nel
documento  di  cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo
svolgimento  di  detta  prova, la commissione, in coerenza con quanto
attestato  nel predetto documento, predispone collegialmente il testo
della  terza  prova  scritta tenendo conto delle proposte avanzate da
ciascun  componente. Per la formulazione delle singole proposte e per
la  predisposizione  collegiale  della  prova,  la  commissione  puo'
avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14.
    4.  Il  documento  di  cui  al  comma 2, nelle scuole che attuano
l'autonomia   didattica  e  organizzativa  in  via  sperimentale,  e'
integrato   con   le   relazioni   dei  docenti  dei  gruppi  in  cui
eventualmente  si  e'  scomposta  la  classe  o dei docenti che hanno
guidato corsi destinati agli alunni provenienti da piu' classi.
    5.  Le  scuole  che  abbiano  conseguito personalita' giuridica e
autonomia  ai  sensi  dell'art.  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
individuano  le  modalita' di predisposizione del documento di cui al
comma 2 nel proprio regolamento.
    6.  Qualora  i  testi  relativi  alle prime due prove scritte non
giungano    tempestivamente,    il   presidente   della   commissione
esaminatrice  ne  informa il Ministero della pubblica istruzione, che
provvede  all'invio  dei  testi  richiesti.  In  caso  di particolari
difficolta'  o  disguidi,  ove  siano  trascorse  due ore dall'orario
previsto  per l'inizio della prova scritta, la commissione provvede a
formulare  i  testi  delle  prime due prove di esame con le modalita'
stabilite col decreto di cui al comma 1.
    7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione
di  esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale,
scelti  dal  candidato.  Esso,  tenendo  conto di quanto previsto dal
comma  8,  prosegue  su  argomenti  proposti  al  candidato  a  norma
dell'art.  4,  comma  5.  Gli  argomenti  possono  essere  introdotti
mediante  la  proposta di un testo, di un documento, di un progetto o
di  altra  indicazione  di  cui  il candidato individua le componenti
culturali,   discutendole.   Nel  corso  del  colloquio  deve  essere
assicurata  la  possibilita' di discutere gli elaborati relativi alle
prove scritte.
    8.  Le  commissioni  d'esame  possono  provvedere alle correzioni
delle  prove  scritte  e  all'espletamento del colloquio operando per
aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione con
proprio  decreto,  ferma restando la responsabilita' collegiale delle
commissioni.
    9.  Le  operazioni  di  cui  al  comma  8  si  concludono  con la
formulazione  di  una  proposta  di  punteggio relativa alle prove di
ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione
a maggioranza. Se sono proposti piu' di due punteggi, e non sia stata
raggiunta  la maggioranza  assoluta,  la commissione vota su proposte
del  presidente a partire dal punteggio piu' alto, a scendere. Ove su
nessuna  delle  proposte  si  raggiunga la maggioranza, il presidente
attribuisce   al   candidato  il  punteggio  risultante  dalla  media
aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni e' dato dettagliato
e  motivato  conto  nel  verbale.  Non  e'  ammessa  l'astensione dal
giudizio da parte dei singoli componenti".
    - Si  riporta  il  testo  dell'art.  205,  comma  1,  del decreto
legislativo  16 aprile  1994,  n. 297 (Testo unico delle disposizioni
legislative  vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di
ogni ordine e grado):
    "1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista
dall'art.  17,  commi  3  e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400, il
Ministero  della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per
l'esecuzione  delle disposizioni relative agli scrutini e agli esami.
Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  determina annualmente, con
propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami
stessi".
    - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
23 agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
    "3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle  materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al  Ministro,  quando  la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere  adottati  con  decreti  interministeriali,  ferma restando la
necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I
regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle
dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  prima  della  loro
emanazione".
Nota all'art. 1:
    - Il  testo  dell'art. 1, comma 2, lettera B), del citato decreto
ministeriale 18 settembre 1998, n. 356, e' il seguente:
    "2.  Il  candidato  deve  realizzare,  a  propria scelta, uno dei
seguenti  tipi  di  elaborati  proposti  dal Ministero della pubblica
istruzione:
      A) (Omissis);
      B) sviluppo  di  un  argomento  scelto dal candidato tra quelli
proposti    all'interno    di    grandi    ambiti    di   riferimento
storico-politico,        socio-economico,       artistico-letterario,
tecnico-scientifico.  L'argomento  puo'  essere  svolto  in una forma
scelta  dal candidato tra modelli di scrittura diversi: saggio breve,
relazione,  articolo  di  giornale,  intervista,  lettera. Per l'anno
scolastico  1998/99 le forme di scrittura da utilizzarsi da parte del
candidato sono quelle del saggio breve o dell'articolo di giornale".