IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista  la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e
integrazioni  relativa  alla  istituzione  dell'Albo  nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi;
  Visto il decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 1988, modificato
con  decreto  ministeriale  n. 198/1991 e con decreto ministeriale n.
251/1991  contenente le disposizioni concerneni i criteri di rilascio
delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada;
  Vista  la  direttiva  CE  n. 96/26 del 29 aprile 1996 in materia di
accesso  alla professione di autotrasportatore di merci su strada nel
settore dei trasporti nazionali e internazionali;
  Visto  il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, per il riordino
della  disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore
di cose per conto terzi;
  Visto  il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, per il riordino
della  disciplina  concernente  il  rilascio delle autorizzazioni per
l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi;
  Vista  la  legge  n.  400  del  23  agosto  1988  per la disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, in particolare l'articolo 17, comma 3 e 4;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   ridisciplinare  la  materia  delle
autorizzazioni  al  trasporto  internazionale  di  merci,  nonche' di
facilitare   l'accesso   al   mercato  internazionale  delle  imprese
interessate;
  Sentita la commissione consultiva sull'autotrasporto internazionale
istituita con decreto ministeriale 4 dicembre 1981 e ricostituita con
decreto ministeriale 5 ottobre 1989 che ha espresso parere favorevole
nella seduta del 13 novembre 1998;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza dell'11 ottobre
  1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
(nota n. 17841/036 del 23 novembre 1999);
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali

  1.    Possono    ottenere    autorizzazioni   per   l'autotrasporto
internazionale  di  merci  in  conto  terzi  le  imprese,  consorzi e
cooperative  a  proprieta'  divisa, iscritte all'Albo nazionale degli
autotrasportatori  di  cose  per  conto  terzi,  i  cui preposti alla
direzione  dei  trasporti  siano  titolari  di attestato di capacita'
professionale per i trasporti internazionali.
  2.  I  consorzi  e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel
presentare  domanda  per  ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT,
possono  chiedere  di  essere  collocate  in  graduatoria  sommando i
punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti
parte   del   consorzio  o  della  cooperativa.  In  questa  ipotesi,
l'autorizzazione  multilaterale  CEMT verra' intestata al consorzio o
alla  cooperativa  collocata  utilmente  in  graduatoria  e i veicoli
utilizzati  dovranno  essere  ceduti in locazione dalle imprese i cui
punteggi   sono   stati  sommati  a  quelli  del  consorzio  o  della
cooperativa.
  3.  Le  imprese  che,  facendo  parte  di  un  consorzio  o  di una
cooperativa a proprieta' divisa di cui al precedente comma 2, abbiano
chiesto  di  sommare  il  proprio  punteggio a quello del consorzio o
della   cooperativa,   non  possono  chiedere,  a  nome  proprio,  di
partecipare all'assegnazione di autorizzazioni multilaterali CEMT.
  4.  Sono  rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in
conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi
delle disposizioni internazionali.
  5.  Le  autorizzazioni  internazionali  di cui al presente decreto,
sono  rilasciate  dalla  unita'  di  gestione  dell'autotrasporto  di
persone e cose del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero
dei  trasporti  e  della  navigazione  e  possono  essere bilaterali,
multilaterali o di transito.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - La  legge  n.  298/1974,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  200  del  31 luglio 1974, reca: "Istituzione
          dell'Albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
          conto  di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose
          e  istituzioni  di  un  sistema di tariffe a forcella per i
          trasporti di merci su strada".
              - La  direttiva 96/26 CE del 29 aprile 1996 riguardante
          l'accesso  alla  professione  di trasportatore su strada di
          merci e viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di
          diplomi,  certificati e altri titoli allo scopo di favorire
          l'esercizio   della   liberta'  di  stabilimento  di  detti
          trasportatori   nel   settore  dei  trasporti  nazionali  e
          internazionali e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee n. L 124 del 23 maggio 1996.
              - Il   decreto   legislativo  14  marzo  1998,  n.  84,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  83 del 9 aprile
          1998,  reca:  "Riordino della disciplina per l'accesso alla
          professione di autotrasportatori di cose per conto terzi".
              - Il   decreto   legisltivo   14  marzo  1998,  n.  85,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  83 del 9 aprile
          1998,  reca:  "Riordino  della  disciplina  concernente  il
          rilascio     delle     autorizzazioni    per    l'esercizio
          dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi".
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi 3 e 4 della legge n.
          400/1988   (Disciplina   di  Governo  e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art.  74  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il
          seguente:
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
              - Il  decreto  ministeriale n. 82/1988 pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.  67  del  21  marzo  1988,  reca:
          "Disposizioni  concernenti  i  criteri  di  rilascio  delle
          autorizzazioni  internazionali  al  trasporto  di  merci su
          strada".
              - Il  decreto ministeriale n. 198/1991 pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  158  dell'8  settembre  1991 e' il
          "Regolamento  di attuazione della sopracitata direttiva del
          Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 luglio 1989
          riguardante l'Accesso alla professione di autotrasportatore
          di merci".
              - Il  decreto ministeriale n. 251/1991 pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1991 reca:
              "Modificazioni  al  decreto  ministeriale  n.  82 del 3
          febbraio  19888  recante disposizioni concernenti i criteri
          di   rilascio   delle   autorizzazioni   internazionali  al
          trasporto di merci su strada".
              - Il  decreto  ministeriale  4 dicembre 1981 pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale n. 344 del 16 dicembre 1981 reca:
          "Attribuzione   in   deroga   ai  decreti  ministeriali  21
          settembre  1979  e  1o  aprile  1980,  delle autorizzazioni
          bilaterali  al  trasporto internazionale di merci su strada
          disponibili per l'anno 1982".
              - Il  decreto  ministeriale  5  ottobre 1989 pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 1989 reca:
          "Ricostruzione    della    commissione    consultiva    per
          l'autotrasporto internazionale di merci".