IL DIRETTORE GENERALE
                    del Dipartimento delle dogane
                      e delle imposte indirette
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924, n. 827, concernente il
Regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita'  generale  dello  Stato  e  le successive integrazioni e
modifiche;
  Visti  l'art.  77 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia   doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed il decreto ministeriale 5 marzo
1971  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 60 del 9 marzo 1971)
concernenti  le  modalita'  di  pagamento  e  di deposito dei diritti
doganali  e  loro  successivo  riversamento alle sezioni di Tesoreria
provinciale dello Stato;
  Visto  l'art.  4, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
151,  convertito  nella  legge 12 luglio 1991, n. 202, concernente il
pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario;
  Visto  l'art.  24,  commi  39 e 40 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, che prevede il pagamento dei tributi e delle altre entrate anche
con sistemi di pagamento diversi dal contante;
  Visto l'art. 48 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che
prevede  la facolta', per i soggetti interessati, di effettuare anche
in euro i pagamenti delle somme dovute allo Stato;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,  che  determina  le  funzioni  dei
dirigenti di uffici dirigenziali generali;
  Considerata   la  necessita'  e  l'opportunita'  di  aggiornare  la
disciplina  concernente  le  modalita' di pagamento e di deposito dei
diritti  doganali  ed  il  loro successivo versamento alle sezioni di
Tesoreria   provinciale   dello   Stato,  allo  scopo  di  consentire
l'utilizzazione di nuove forme di pagamento tramite istituti bancari;
  Sentita  la Banca d'Italia per gli aspetti che riguardano i servizi
di Tesoreria statale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
       Conti correnti bancari intestati ai ricevitori doganali
  1. Il  pagamento  ed il deposito dei diritti doganali e delle somme
la  cui  riscossione e' demandata agli uffici doganali possono essere
eseguiti,  oltre che con le modalita' stabilite all'art. 77 del testo
unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
relative  norme di attuazione, anche con accredito, mediante bonifico
bancario  a  valuta  fissa,  su  conti  correnti bancari intestati ai
ricevitori delle dogane principali.
  2. I  conti  correnti  di cui al comma 1 sono aperti esclusivamente
presso istituti di credito o gruppi bancari che abbiano stipulato con
il  Dipartimento  delle  dogane  e  delle  imposte indirette apposita
convenzione,  che  assicuri  il  rispetto  delle  condizioni  e degli
obblighi sanciti per le parti dai successivi articoli.
  3. Le  convenzioni  di  cui al comma 2 sono stipulate dal direttore
generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette o da
un  suo  delegato,  con gli istituti bancari e gruppi bancari, dotati
dei requisiti richiesti, individuati mediante procedure e di evidenza
pubblica.
  4. In  attuazione  delle convenzioni di cui ai precedenti commi 2 e
3,  i  ricevitori  principali  sono  autorizzati  ad  aprire un conto
corrente   bancario   presso   un   istituto  o  un  gruppo  bancario
convenzionato, individuato sulla base di criteri di opportunita' e di
convenienza pubblica, da ricercarsi nella offerta economicamente piu'
vantaggiosa,  nella  disponibilita'  di  maggiori  o migliori servizi
aggiuntivi, nonche' nella vicinanza dell'istituto prescelto alla sede
dell'ufficio doganale.