IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato e le successive integrazioni e modifiche; Visti l'art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed il decreto ministeriale 5 marzo 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 9 marzo 1971) concernenti le modalita' di pagamento e di deposito dei diritti doganali e loro successivo riversamento alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato; Visto l'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, concernente il pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario; Visto l'art. 24, commi 39 e 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede il pagamento dei tributi e delle altre entrate anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; Visto l'art. 48 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che prevede la facolta', per i soggetti interessati, di effettuare anche in euro i pagamenti delle somme dovute allo Stato; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, che determina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Considerata la necessita' e l'opportunita' di aggiornare la disciplina concernente le modalita' di pagamento e di deposito dei diritti doganali ed il loro successivo versamento alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, allo scopo di consentire l'utilizzazione di nuove forme di pagamento tramite istituti bancari; Sentita la Banca d'Italia per gli aspetti che riguardano i servizi di Tesoreria statale; Decreta: Art. 1. Conti correnti bancari intestati ai ricevitori doganali 1. Il pagamento ed il deposito dei diritti doganali e delle somme la cui riscossione e' demandata agli uffici doganali possono essere eseguiti, oltre che con le modalita' stabilite all'art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e relative norme di attuazione, anche con accredito, mediante bonifico bancario a valuta fissa, su conti correnti bancari intestati ai ricevitori delle dogane principali. 2. I conti correnti di cui al comma 1 sono aperti esclusivamente presso istituti di credito o gruppi bancari che abbiano stipulato con il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette apposita convenzione, che assicuri il rispetto delle condizioni e degli obblighi sanciti per le parti dai successivi articoli. 3. Le convenzioni di cui al comma 2 sono stipulate dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette o da un suo delegato, con gli istituti bancari e gruppi bancari, dotati dei requisiti richiesti, individuati mediante procedure e di evidenza pubblica. 4. In attuazione delle convenzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, i ricevitori principali sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso un istituto o un gruppo bancario convenzionato, individuato sulla base di criteri di opportunita' e di convenienza pubblica, da ricercarsi nella offerta economicamente piu' vantaggiosa, nella disponibilita' di maggiori o migliori servizi aggiuntivi, nonche' nella vicinanza dell'istituto prescelto alla sede dell'ufficio doganale.