IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  il decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella
legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale;
  Vista   la   legge   16   febbraio   1942,  n.  426,  e  successive
modificazioni,   sulla  costituzione  e  l'ordinamento  del  Comitato
olimpico nazionale italiano;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286,
con  il  quale  il tiro a segno nazionale e' stato posto alla diretta
dipendenza dell'allora Ministero della guerra;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n.
530,  e  succesive  modificazioni,  recante norme di attuazione della
suddetta legge 16 febbraio 1942, n. 426;
  Vista  la  legge  24  gennaio  1978,  n.  14,  recante norme per il
controllo  parlamentare  sulle  nomine  degli  enti  pubblici  ed  in
particolare,  l'art.  11,  il  quale  stabilisce che le indennita' di
carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti di istituti e di
enti  pubblici sono determinate con decreto dell'autorita' competente
alla nomina, proposta o designazione;
  Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1998, con il quale e' stato
approvato  il  vigente  statuto dell'Unione italiana di tiro a segno,
cosi'  come  deliberato dall'assemblea delle sezioni nella seduta del
29 novembre 1996;
  Considerato  che  in  base  all'art. 14 dello statuto il presidente
della predetta Unione e' eletto dall'assemblea nazionale e che la sua
elezione e' approvata dal Ministro della difesa;
  Considerato  che il vigente statuto ha abrogato la previsione sulla
gratuita' della carica di cui all'art. 21 del precedente statuto;
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il
riordino  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  -  CONI,  che
all'art.  17  ha  stabilito  che nulla e' innovato quanto alla natura
giuridica  dell'Aero  club  d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e
dell'Unione italiana tiro a segno;
  Ritenuta  la  necessita'  di  determinare,  alla  stregua di quanto
avvenuto   per   gli   altri   enti  similari  anzidetti,  la  misura
dell'indennita' di carica per il presidente dell'Unione italiana tiro
a segno;
  Visto il parere della Presidenza del Consiglio espresso con nota n.
Di.Ca./1654/IV.1.3 del 19 febbraio 1999;
  Vista  la nota n. Di.Ca./4846/IV/2.4.135.7 del 7 dicembre 1999, con
la  quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
il  coordinamento  amministrativo,  d'intesa  con  il  Ministero  del
tesoro, ha determinato la misura dell'indennita' di che trattasi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A decorrere dal 1o luglio 1998, data di entrata in vigore del nuovo
statuto  dell'Unione  italiana  tiro  a  segno, approvato con decreto
ministeriale  14 aprile 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11
della  legge  24 gennaio  1978,  n.  14,  l'indennita'  di carica del
presidente  dell'Ente  e'  determinata  in misura pari allo stipendio
iniziale  annuo  lordo,  comprensivo  della  tredicesima mensilita' e
dell'indennita'   integrativa   speciale,   spettante  al  segretario
generale dell'Ente stesso, maggiorato del venti per cento.
  L'onere  derivante dall'applicazione del presente decreto grava sui
fondi dell'Unione italiana tiro a segno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 dicembre 1999
               Il Ministro: Scognamiglio Pasini