Nel  decreto  citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata
Gazzetta  Ufficiale,  alla  pag. 21, nella seconda colonna, l'art. 1,
commi 1 e 2 deve intendersi pubblicato come segue:
                                "Art. 1.
                  Finalita' e campo di applicazione
    1. Il  presente  regolamento  stabilisce  le  condizioni  per  il
rilascio  del  certificato  di  sicurezza  ed  individua  i  mezzi di
salvataggio  nonche'  le  dotazioni  di  sicurezza  minime che devono
essere  tenute  a  bordo  delle  unita'  da diporto in relazione alla
navigazione  effettivamente  svolta.  Resta nella responsabilita' del
conduttore dotare l'unita' degli ulteriori mezzi e delle attrezzature
di  sicurezza  e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni
meteo-marine  e  alla distanza da porti sicuri per la navigazione che
intende effettivamente intraprendere.
    2. La   disciplina  del  presente  regolamento  si  applica  alla
navigazione  intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unita'
da diporto di seguito indicate:
      a) unita'  con  scafo  di  lunghezza  compresa tra i 2,5 e i 24
metri,  munite  di  marcatura  CE,  di  cui  al  decreto  legislativo
14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
      b) unita'   da   diporto   rientranti   nella  categoria  delle
imbarcazioni  e  dei  natanti, conformi alle prescrizioni della legge
11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
    3. Per la navigazione intrapresa con unita' da diporto rientranti
nella  categoria  dei natanti, di cui all'articolo 13, comma 3, della
legge  11 febbraio  1971,  n.  50,  e  successive  modificazioni,  le
disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente a quanto
stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per
il   numero  delle  persone  trasportabili,  nonche'  per  il  motore
ausiliario".