IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Visti  gli  articoli  5  e  6  della  legge 13 maggio 1983, n. 198,
recante  l'adeguamento  alla  normativa  comunitaria della disciplina
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e
successive modificazioni;
  Visto   l'art.   29  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,
convertito  nella  legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra
l'altro,  l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi
di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 80, recante, tra
l'altro,  nuove  disposizioni  in  materia  di  organizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   43   del  20 febbraio  1959,  recante  le
caratteristiche   delle   marche   contrassegno   per  fiammiferi,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 maggio  1992, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di
vendita  al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del
10 per cento;
  Visto  il  decreto  ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  284  del  5 dicembre 1995, con la quale sono
iscritti  nella  tariffa  di  vendita  al  pubblico tre nuovi tipi di
fiammiferi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 luglio  1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  178  del  1o agosto  1998, recante i criteri
generali  per  la determinazione della tariffa di vendita al pubblico
dei fiammiferi;
  Viste  le  richieste  di  iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di
fiammifero,  nonche'  la variazione del prezzo di vendita al pubblico
del  fiammifero  denominato  "KM  Carezza"  effettuate dalla Societa'
P.Erre Italia S.a.s., con sede in S. Martino (Ferrara), Via Penavara,
157;
  Riconosciuta  la  necessita' di procedere all'iscrizione in tariffa
del  nuovo  tipo  di fiammifero di provenienza comunitaria denominato
"KM  Superlungo  70",  nonche' alla rideterminazione dell'aliquota di
imposta di fabbricazione sul fiammifero "KM Carezza";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  iscritto nella tariffa di vendita al pubblico, il nuovo tipo di
condizionamento  di fiammifero, denominato "KM Superlungo 70", le cui
caratteristiche sono cosi' determinate:
    a) scatola  di  cartoncino  a  tiretto  passante,  contenente  80
fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata "KM Superlungo 70".
  Caratteristiche dei fiammiferi:
    lunghezza senza capocchia: mm 70;
    lunghezza con capocchia: mm 72;
    diametro: mm 2,3 x 2,3;
    tolleranza massima misure: 2%;
    diametro capocchia minima: mm 2,5;
    diametro capocchia massima: mm 2,8;
    capocchie  accendibili  solo  su  striscia  impregnata di fosforo
amorfo.
  Caratteristiche della scatola:
    dimensioni esterne: mm 77,5x58x25;
    grammatura cartoncino: gr 320 al mq;
    ruvido: striscie sui due lati di mm 75x23;
    tolleranza del contenuto: 4%.
  Il  prezzo  di  vendita  al  pubblico per il suddetto nuovo tipo di
fiammifero  e  la  relativa  aliquota d'imposta di fabbricazione sono
stabilite nella misura indicata nell'art. 2 del presente decreto.
  Le   caratteristiche   comuni   delle  marche  contrassegno  per  i
fiammiferi  di  cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale
22 dicembre  1958,  citato nelle premesse, valgono anche per la marca
contrassegno   da   applicare   su  ciascun  condizionamento  di  "KM
Superlungo 70".
  All'art.   1,  paragrafo  II,  dello  stesso  decreto  ministeriale
22 dicembre  1958 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente
numero:
    79) colore  "rosso-violaceo",  con  legenda "KM Superlungo 70" in
basso,  per  la  scatola  di  cartoncino  a  tiretto  passante con 80
fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati "KM Superlungo 70".
  Fino  a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche
contrassegno  di  cui  al comma precedente, puo' essere applicata sul
nuovo  tipo  di  fiammifero  "KM  Superlungo  70"  la  marca indicata
all'art.  1  al  n.  43 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre
1958.