AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 16 dicembre 1999, n. 479, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle, pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1. 1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione: a) di quelli gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria; b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia. 2. Sono altresi' attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria, i giudizi, pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonche' quelli relativi alla misura e alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita'.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.