AVVERTENZA:
   Si  procede alla ripubblicazione del testo della legge 16 dicembre
1999,  n.  479,  corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle,  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                               Art. 1.
   1.  I  giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30
aprile  1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di
entrata  in vigore della presente legge, nella competenza del giudice
di   pace,   sono  attribuiti  al  giudice  di  pace  competente  per
territorio, con esclusione:
   a) di quelli gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge  e  che  non siano successivamente
rimessi in istruttoria;
   b)  di  quelli  devoluti  alla  competenza  del pretore in base al
criterio della materia.
   2.  Sono  altresi'  attribuiti  al giudice di pace, esclusi quelli
gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della
presente   legge   e   che   non  siano  successivamente  rimessi  in
istruttoria,  i  giudizi,  pendenti  alla  data  del  30 aprile 1995,
relativi  all'azione  di  apposizione  di  termini  ed  all'azione di
osservanza   delle   distanze   stabilite   dal  codice  civile,  dai
regolamenti  o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle
siepi, nonche' quelli relativi alla misura e alle modalita' d'uso dei
servizi  di  condominio  di  case  e  quelli  relativi a rapporti tra
proprietari  o  detentori  di immobili adibiti a civile abitazione in
materia  di  immissioni  di  fumo  o  di  calore, esalazioni, rumori,
scuotimenti   e   simili   propagazioni   che   superino  la  normale
tollerabilita'.
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.