IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti  i  decreti  del Ministro della sanita' 28 luglio e 25 agosto
1977,  pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del
9 agosto 1977 e n. 328 del 1o settembre 1977;
  Visto  l'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 360 del
28 dicembre 1978;
  Visto  l'art.  8, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n.  178,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 139 del 19 giugno
1991;
  Visto  l'art.  1,  comma  1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1995;
  Vista   la  circolare  ministeriale  del  10  luglio  1997,  n.  8,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  168  del  21 luglio 1997,
concernente la sperimentazione clinica;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  15  luglio 1997,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale
n. 191 del 18 agosto 1997, relativo al "Recepimento delle linee guida
dell'U.E.   di   buona   pratica  clinica  per  la  esecuzione  delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  27 gennaio 1998,
relativo  alla  istituzione  del  Comitato  etico  nazionale  per  le
sperimentazioni  del  multitrattamento del prof. Di Bella (MDB) nelle
patologie oncologiche;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  18 marzo  1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  28 maggio 1998,
recante modalita' per la "Esenzione dagli accertamenti sui medicinali
utilizzati  nelle  sperimentazioni cliniche" ed in particolare l'art.
6,  che istituisce il comitato etico nazionale per le sperimentazioni
cliniche dei medicinali";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  6 novembre 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  10  del  14 gennaio 1999,
recante  "Composizione  e  determinazione delle funzioni del Comitato
etico nazionale per le sperimentazioni cliniche dei medicinali";
  Visto  l'art. 11 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 132/L alla Gazzetta Ufficiale
n.  165  del  16 luglio 1999, recante "Norme per la razionalizzazione
del  Servizio  sanitario  nazionale,  a norma dell'art. 1 della legge
30 novembre  1998, n. 419", che ha introdotto nel decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502, e successive modifiche l'art. 12-bis che
prevede, al comma 10, l'istituzione presso il Ministero della sanita'
del  Comitato  etico  nazionale  per  la ricerca e le sperimentazioni
cliniche e ne individua i compiti;
  Ravvisata  la  necessita' di modificare la composizione e i compiti
del Comitato etico nazionale, gia' stabiliti dal decreto ministeriale
6   novembre  1998,  conformemente  a  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo n. 229 del 19 giugno 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Il   Comitato   etico  nazionale  per  la  ricerca  e  per  le
sperimentazioni   cliniche   dei   medicinali,  istituito  presso  il
Dipartimento  per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto ministeriale 18 marzo 1998 e ai
sensi  dell'art. 12-bis, comma 10, del decreto legislativo n. 502 del
30 dicembre  1992, introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo n.
229  del  19 giugno  1999, richiamati in premessa, svolge le seguenti
funzioni:
    a)  segnala,  su  richiesta  della  commissione  per  la  ricerca
sanitaria  ovvero  di  altri  organi  o strutture del Ministero della
sanita' o di altre pubbliche amministrazioni, le conseguenze sotto il
profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
    b) comunica  a  organi o strutture del Ministero della sanita' le
priorita' di interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
    c) coordina  le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni
cliniche  multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative a
medicinali  o  a  dispositivi  medici,  su  specifica  richiesta  del
Ministro della sanita' e provvede in tali casi:
      1) ad esprimere giudizio sulla notorieta' del farmaco;
      2)   allo   scambio  di  informazioni  sulla  esecuzione  delle
sperimentazioni,  nonche'  all'esame  delle  eventuali  modifiche  ai
protocolli sperimentali che si possono rendere necessarie;
      3)  alla  valutazione  dello  schema  del consenso informato da
sottoporre  ai  pazienti  ai  fini  della  tutela dei diritti e della
sicurezza dei soggetti;
      4)  al  coordinamento  della  valutazione di eventuali reazioni
avverse al trattamento, serie e inattese, anche ai fini dell'adozione
di eventuali misure d'urgenza;
      5)  alla  verifica dei sistemi di controllo di qualita' al fine
di  garantire  che le sperimentazioni siano condotte e i dati vengano
prodotti conformemente a quanto stabilito dal protocollo, dalle norme
di  buona pratica clinica e dai principi di cui alla dichiarazione di
Helsinki;
    d)  esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica
concernente  la  materia  della  ricerca  di cui al comma 1 dell'art.
12-bis  del  richiamato  decreto  legislativo  n. 502 del 30 dicembre
1992,   e   della   sperimentazione  clinica  dei  medicinali  e  dei
dispositivi  medici  che  gli  venga  sottoposta  dal  Ministro della
sanita'  o  dai competenti dipartimenti o servizi del Ministero della
sanita';
  2. Il parere di cui al comma 1, lettera d), e' sempre richiesto nei
casi  in  cui  compete  al Ministero della sanita' pronunciarsi sulle
domande di esenzione di un medicinale dagli accertamenti previsti per
i medicinali di nuova istituzione.
  Nelle  more  dell'insediamento  del Comitato, il parere e' espresso
dalla Commissione unica del farmaco.