IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto   il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  ed  in
particolare l'art. 1, comma 2, e l'art. 3, commi 2 e 4, che prevedono
che  gli  indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di
trasmissione  nazionale  sono  definiti dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
  Considerato che l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n.  79,  prevede  che,  dalla  data  di  entrata in vigore del
medesimo decreto, si applica il dispacciamento passante;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  6,  del decreto
legislativo   16 marzo   1999,  n.  79,  il  Gestore  della  rete  di
trasmissione  nazionale  deve adottare proprie delibere per stabilire
le regole per il dispacciamento;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   definire  alcuni  primi  indirizzi
strategici  ed  operativi,  necessari  a  far si' che l'attivita' del
Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale  sia  in  linea con
l'evoluzione del settore elettrico;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
  1.  La  societa'  concessionaria  delle attivita' di trasmissione e
dispacciamento  di  energia  elettrica  sul  territorio nazionale, di
seguito denominata "Gestore", ottempera alle disposizioni del decreto
legislativo  16  marzo 1999, n. 79, di seguito indicato come "decreto
legislativo", nel rispetto della presente direttiva.
  2.  Il  Gestore  adotta,  con  una  o  piu'  delibere, un codice di
trasmissione e dispacciamento che disciplina le relative attivita' e,
per  quanto  previsto  dalla  normativa in relazione alle medesime, i
rapporti  di quest'ultimo con i soggetti utenti e i proprietari della
rete di trasmissione nazionale. In particolare il Gestore si attiene:
    a) per  l'attivita'  di trasmissione ai criteri di cui all'art. 2
della  presente  direttiva  nel  rispetto  delle  condizioni  fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del decreto legislativo;
    b) per l'attivita' di dispacciamento ai criteri di cui all'art. 3
della presente direttiva;
    c) per  la  sicurezza delle connessioni alla rete di trasmissione
nazionale   alle   direttive  emanate  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 6, del decreto
legislativo.