IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 1, comma 2, e l'art. 3, commi 2 e 4, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Considerato che l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prevede che, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, si applica il dispacciamento passante; Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Gestore della rete di trasmissione nazionale deve adottare proprie delibere per stabilire le regole per il dispacciamento; Ritenuta l'opportunita' di definire alcuni primi indirizzi strategici ed operativi, necessari a far si' che l'attivita' del Gestore della rete di trasmissione nazionale sia in linea con l'evoluzione del settore elettrico; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1. 1. La societa' concessionaria delle attivita' di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul territorio nazionale, di seguito denominata "Gestore", ottempera alle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di seguito indicato come "decreto legislativo", nel rispetto della presente direttiva. 2. Il Gestore adotta, con una o piu' delibere, un codice di trasmissione e dispacciamento che disciplina le relative attivita' e, per quanto previsto dalla normativa in relazione alle medesime, i rapporti di quest'ultimo con i soggetti utenti e i proprietari della rete di trasmissione nazionale. In particolare il Gestore si attiene: a) per l'attivita' di trasmissione ai criteri di cui all'art. 2 della presente direttiva nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo; b) per l'attivita' di dispacciamento ai criteri di cui all'art. 3 della presente direttiva; c) per la sicurezza delle connessioni alla rete di trasmissione nazionale alle direttive emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo.