IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici; Visto in particolare, l'art. 20 che prevede che con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere, anche per singole tipologie di dispositivi, individuati i soggetti autorizzati alla vendita nonche' stabilite le prescrizioni che devono essere osservate per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari; Visto il proprio decreto 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998, con il quale sono stati assoggettati a particolari cautele nella vendita i dispositivi medici rientranti nella competenza professionale degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, prevedendo che la vendita degli occhiali premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia, limitatamente a quelli aventi entrambe le lenti con lo stesso identico potere diottrico, comunque non superiore a 3 gradi, possa essere effettuata oltre che dagli esercizi commerciali di ottica, anche dalle farmacie e dagli esercizi commerciali che vendono, tra l'altro, articoli sanitari; Considerato che il richiamato decreto prevede che sugli occhiali premontati deve essere presente la marcatura CE, accompagnata dalle indicazioni dei dati relativi al costruttore o all'importatore e delle caratteristiche tecniche degli occhiali; Ritenuto, in relazione anche all'ordinanza del Consiglio di Stato dell'8 ottobre 1999, di modificare il richiamato decreto ministeriale del 23 luglio 1998, prescrivendo, a maggior tutela del consumatore, per gli occhiali premontati ulteriori requisiti tecnici e specifiche avvertenze e precauzioni d'uso. Decreta: 1. I comma 4 e 5 del decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998, sono sostituiti dai seguenti: "4. Sono esclusi dalla riserva di cui al comma 1 gli occhiali, premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia, aventi i seguenti requisiti: a) montatura: le montature devono essere realizzate in materiale non infiammabile e comunque privo di agenti chimici aventi possibilita' allergizzanti; b) lenti: entrambe le lenti dell'occhiale devono avere lo stesso identico potere diottrico, comunque non superiore a 3 gradi; c) allineamento centri focali: gli occhiali devono avere centri focali di entrambe le lenti allineati sullo stesso asse; d) distanze interpupillari: le distanze interpupillari degli occhiali da presbite premontati devono essere comprese tra i 58 mm e i 64 mm; 5. Sugli occhiali premontati, oltre alla marcatura CE, devono essere indicate, in modo indelebile, le seguenti informazioni minime: a) il nome o il marchio del costruttore o del responsabile dell'immissione in commercio; b) il potere diottrico espresso in diottrie. 6. Gli occhiali premontati, per la vendita al pubblico, devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni e struzioni d'uso: a) distanza interpupillare annotata su etichetta o su adesivo applicato sulle lenti o sulla montatura; b) avvertenze e precuzioni per l'uso, unite alla confezione di vendita al pubblico, stampate in lingua italiana, come da foglio allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante. 7. Gli occhiali premontati con le caratteristiche di cui ai commi precedenti possono essere venduti, oltre che negli esercizi commerciali di ottica, anche nelle farmacie e negli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di articoli sanitari. 8. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e' concesso un termine di mesi sei per lo smaltimento delle scorte, esistenti in sede di commercializzazione e non conformi alle disposizioni di cui al comma 5, lettera b), e comma 6, lettera a), salvo l'obbligo, ai fini della vendita al pubblico, di adeguarsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, alla prescrizione di unire, a cura del fabbricante o del distributore, alle confezione degli occhiali il foglio di avvertenze e precauzioni d'uso di cui al comma 6". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 1999 Il Ministro della sanità Bindi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani