IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione
della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;
  Visto  in  particolare,  l'art.  20 che prevede che con decreto del
Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato, possono essere, anche per singole
tipologie  di  dispositivi,  individuati  i soggetti autorizzati alla
vendita nonche' stabilite le prescrizioni che devono essere osservate
per   assicurare   che   la  conservazione  e  la  distribuzione  dei
dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari;
  Visto  il proprio decreto 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  180  del  4  agosto  1998,  con  il  quale  sono stati
assoggettati a particolari cautele nella vendita i dispositivi medici
rientranti  nella  competenza  professionale  degli  esercenti l'arte
sanitaria  ausiliaria  di  ottico,  prevedendo  che  la vendita degli
occhiali  premontati  con  produzione  di  tipo  industriale,  per la
correzione  del  difetto  semplice  della presbiopia, limitatamente a
quelli  aventi  entrambe  le  lenti  con  lo  stesso  identico potere
diottrico,  comunque non superiore a 3 gradi, possa essere effettuata
oltre  che dagli esercizi commerciali di ottica, anche dalle farmacie
e  dagli  esercizi  commerciali  che  vendono,  tra l'altro, articoli
sanitari;
  Considerato  che  il  richiamato decreto prevede che sugli occhiali
premontati  deve  essere presente la marcatura CE, accompagnata dalle
indicazioni  dei  dati  relativi  al  costruttore o all'importatore e
delle caratteristiche tecniche degli occhiali;
  Ritenuto,  in  relazione anche all'ordinanza del Consiglio di Stato
dell'8 ottobre 1999, di modificare il richiamato decreto ministeriale
del  23  luglio 1998, prescrivendo, a maggior tutela del consumatore,
per  gli occhiali premontati ulteriori requisiti tecnici e specifiche
avvertenze e precauzioni d'uso.
                              Decreta:
  1. I  comma  4  e  5  del  decreto  del  Ministro della sanita', di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato  23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 180 del 4 agosto 1998, sono sostituiti dai seguenti:
    "4. Sono  esclusi  dalla  riserva di cui al comma 1 gli occhiali,
premontati  con produzione di tipo industriale, per la correzione del
difetto semplice della presbiopia, aventi i seguenti requisiti:
      a) montatura:   le   montature   devono  essere  realizzate  in
materiale  non infiammabile e comunque privo di agenti chimici aventi
possibilita' allergizzanti;
      b) lenti:  entrambe  le  lenti  dell'occhiale  devono  avere lo
stesso identico potere diottrico, comunque non superiore a 3 gradi;
      c) allineamento centri focali: gli occhiali devono avere centri
focali di entrambe le lenti allineati sullo stesso asse;
      d) distanze  interpupillari:  le  distanze interpupillari degli
occhiali  da presbite premontati devono essere comprese tra i 58 mm e
i 64 mm;
    5. Sugli  occhiali  premontati,  oltre  alla marcatura CE, devono
essere indicate, in modo indelebile, le seguenti informazioni minime:
      a) il  nome  o  il  marchio  del costruttore o del responsabile
dell'immissione in commercio;
      b) il potere diottrico espresso in diottrie.
    6. Gli  occhiali  premontati,  per la vendita al pubblico, devono
essere accompagnati dalle seguenti indicazioni e struzioni d'uso:
      a) distanza  interpupillare  annotata su etichetta o su adesivo
applicato sulle lenti o sulla montatura;
      b) avvertenze  e precuzioni per l'uso, unite alla confezione di
vendita  al  pubblico,  stampate  in  lingua italiana, come da foglio
allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
    7. Gli occhiali premontati con le caratteristiche di cui ai commi
precedenti   possono   essere   venduti,  oltre  che  negli  esercizi
commerciali   di  ottica,  anche  nelle  farmacie  e  negli  esercizi
commerciali autorizzati alla vendita di articoli sanitari.
    8. A  decorrere  dalla data di pubblicazione del presente decreto
e'  concesso  un termine di mesi sei per lo smaltimento delle scorte,
esistenti   in  sede  di  commercializzazione  e  non  conformi  alle
disposizioni  di  cui  al comma 5, lettera b), e comma 6, lettera a),
salvo  l'obbligo,  ai  fini  della vendita al pubblico, di adeguarsi,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del decreto
stesso,  alla  prescrizione  di  unire,  a cura del fabbricante o del
distributore,  alle confezione degli occhiali il foglio di avvertenze
e precauzioni d'uso di cui al comma 6".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 1999

                                          Il Ministro della sanità
                                                     Bindi
 Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
          Bersani