IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3  e  4  relativi  alla  disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla
Corte  dei  conti  il  6  marzo  1996,  registro  n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini UPIM, unita' di Napoli;
  Inoltrata  presso  la  competente  direzione regionale del lavoro e
massima  occupazione,  come  da  protocollo  dello  stesso,  in  data
26 ottobre  1995  e  che  unitamente al contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  20 luglio 1995,
successivamente  integrato  con  verbale  di  accordo del 9 settembre
1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi decorrente dal 4 settembre
1995  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  previsto dal contratto
nazionale del settore commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
    A) e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  4  settembre  1995 al
3 settembre  1996  la  corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984,  n.  863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unita' di Napoli, per i
quali  e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un massimo di 320 ore di lavoro, articolate su settimane intere di
sospensione  e  su  singole  giornate lavorative, nei confronti di un
massimo di 41 lavoratori su un organico di 84 unita';
    B) e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  4 settembre 1995 al 3
settembre  1996  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984,  n.  863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino UPIM con sede in Milano, unita' di Napoli, per i
quali  e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  192  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione  dell'orario  di lavoro individuale, nei
confronti  di  un  massimo  di  42  lavoratori,  su un organico di 84
unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della
La  Rinascente  S.p.a.  -  Magazzini  UPIM,  il particolare beneficio
previsto  dal  comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  nei  limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale dell'8
febbraio  1996  in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 1999
               Il direttore generale: Daddi