IL DIRIGENTE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma 35,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3  e  4,  relativi  alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini   Upim,  unita'  di  Fano  (Pesaro),  inoltrata  presso  la
competente direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come
da protocollo dello stesso, in data 21 novembre 1995 e che unitamente
al  contratto  di  solidarieta'  per  riduzione  di orario di lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  5 ottobre 1995,
successivamente  integrato  con  verbale  di  accordo del 9 settembre
1999,  stabilisce  per  un  periodo  di  dodici  mesi  decorrente dal
9 ottobre  1995  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro previsto dal
contratto nazionale del settore commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
    A) e'   autorizzata,   per   il   periodo   dal   9 ottobre  1995
all'8 ottobre  1996 la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n.  726, convertito con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Fano (Pesaro),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce  per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro  fino  ad  un  massimo  di  centottantaquattro  ore di lavoro,
articolate  su  settimane intere di sospensione e su singole giornate
lavorative,  nei  confronti  di  un  massimo  di  10 lavoratori su un
organico di 14 unita';
    B) e'   autorizzata,   per   il   periodo   dal   9 ottobre  1995
all'8 ottobre  1996 la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n.  726, convertito con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Fano (Pesaro),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce  per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro  fino ad un massimo di centodieci ore, articolate su settimane
intere   di   sospensione   e   su   singole   giornate   lavorative,
riproporzionata  in  base  all'effettiva articolazione dell'orario di
lavoro  individuale,  nei confronti di un massimo di 3 lavoratori, su
un organico di 14 unita'.
  L'istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   e'  altresi
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della
La  Rinascente  S.p.a.  -  Magazzini  Upim,  il particolare beneficio
previsto  dal  comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  nei  limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale dell'8
febbraio  1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi