Con  alcuni esposti pervenuti a questa Autorita' di vigilanza sui
lavori  pubblici, sono state segnalate delle questioni interpretative
riguardanti la materia delle offerte di ribasso anormalmente basse.
    Con   riferimento   alle   questioni   sollevate,   il  Consiglio
dell'Autorita'  per la vigilanza sui lavori pubblici, ritenendole non
prive  di  rilievo nella riunione del 26 ottobre 1999 ha approvato la
presente determinazione.
    La  materia dell'anomalia delle offerte e' disciplinata dall'art.
21,  comma  1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche.
    Il  comma  prevede, sia nel caso di lavori di importo inferiore a
5 milioni di ECU e sia nel caso di lavori di importo pari o superiore
a  5  milioni di ECU, la determinazione di una soglia di anomalia dei
ribassi.
    1.  Il  calcolo della soglia di anomalia si effettua nel seguente
modo:
      1.1. Si  forma  l'elenco  delle offerte ammesse disponendole in
ordine  crescente  dei  ribassi; le offerte contenenti ribassi uguali
vanno   singolarmente   inserite   nell'elenco   collocandole   senza
l'osservanza di alcun ordine.
      1.2. Si  calcola  il  dieci  per cento del numero delle offerte
ammesse e lo si arrotonda all'unita' superiore.
      1.3. Si   escludono  fittiziamente  dall'elenco  un  numero  di
offerte di minor ribasso, pari al numero di cui al punto 1.2, nonche'
un  numero  di  offerte  di maggior ribasso, pari al numero di cui al
punto 1.2 (cosiddetto taglio, delle ali).
      1.4. Si  calcola  la media aritmetica dei ribassi delle offerte
che  restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al punto
1.3.
      1.5. Si  calcola - sempre con riguardo alle offerte che restano
dopo  l'operazione  di  esclusione  fittizia di cui al punto 1.3 - lo
scarto dei ribassi superiori alla media di cui al punto 1.4 e, cioe',
la differenza fra tali ribassi e la suddetta media.
      1.6. Si  calcola  la  media  aritmetica degli scarti e cioe' la
media  delle differenze; qualora il numero dei ribassi superiori alla
media  di  cui  al punto 1.4 sia pari ad uno la media degli scarti si
ottiene dividendo l'unico scarto per il numero uno.
      1.7. Si  somma la media di cui al punto 1.4 con la media di cui
al punto 1.6; tale somma costituisce la soglia di anomalia.
    2.  Lo  stesso  risultato puo' essere conseguito sostituendo alle
operazioni  di  cui  ali  punti  1.5,  1.6  e  1.7  la seguente unica
operazione:
      e  si  calcola  -  sempre con riguardo alle offerte che restano
dopo  l'operazione  di  esclusione  fittizia di cui al punto 1.3 - la
media  aritmetica  dei  ribassi  superiori alla media di cui al punto
1.4;  tale  media  aritmetica  costituisce  direttamente la soglia di
anomalia.
    3. Determinata la soglia di anomalia si procede:
      3.1. Nel caso degli appalti di importo inferiore a 5 milioni di
ECU:
        a) alla  esclusione  effettiva  di  tutte  le  offerte  i cui
ribassi  siano  pari  o  superiori  alla soglia di anomalia di cui al
punto  1.7  e,  quindi, anche di quelle offerte relative a quel dieci
per  cento  di  cui  al  punto  1.3  che  non  hanno contribuito alla
determinazione delle medie di cui ai punti 1.4 e 1.5;
        b) ad  aggiudicare l'appalto al concorrente la cui offerta di
ribasso  si  avvicina  di  piu'  alla  soglia di anomalia; in caso di
parita' si procede per sorteggio.
      3.2. Nel  caso  degli  appalti  di importo pari o superiore a 5
milioni di ECU:
      3.3. Ai  sensi  dell'articolo  30 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio,  del  14 giugno 1993, nonche' delle disposizioni contenute
nell'an. 21, comma 1-bis della legge 109/1994 e successive modifiche,
alla  valutazione di anomalia di tutte le offerte i cui ribassi siano
pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  di  cui  al punto 1.7
comprese,  quindi,  anche di quelle offerte relative a quel dieci per
cento,   di  cui  al  punto  1.3,  che  non  hanno  contribuito  alla
determinazione  delle medie di cui ai punti 1.4 e 1.5; la valutazione
si  effettua  progressivamente a partire dall'offerta di ribasso piu'
alta  e  termina  quando  si  ritiene  una offerta non anomala ovvero
quando sono state valutate tutte le offerte senza riteneme alcuna non
anomala.
      3.4. Ad aggiudicare l'appalto:
        al  concorrente  la  cui  offerta  di  ribasso,  pur  essendo
superiore  alla  soglia  di  anomalia,  sia stata ritenuta, a seguito
della valutazione di anomalia di cui al punto 1.1, non anomala;
        al  concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina di piu'
alla  soglia  di  anomalia  qualora tutte le offerte pari o superiore
alla  soglia  di  anomalia  siano  state  ritenute,  a  seguito della
valutazione  di  anomalia  di  cui  al punto 1.1, anomale; in caso di
parita' si procede per sorteggio.
    Non  si procede all'esclusione automatica qualora il numero delle
offerte ammesse e quindi ritenute valide sia inferiore a cinque.
    Ai  fini  di  consentire  la valutazione di anomalia, il bando di
gara  o  la  lettera  di invito riguardanti appalti di importo pari o
superiore  a  5 milioni di ECU, devono indicare le lavorazioni per le
quali   i  concorrenti  hanno  l'obbligo  di  presentare,  a  corredo
dell'offerta,  le  giustificazioni  del  relativo  prezzo offerto; le
lavorazioni  devono essere quelle piu' significative e, cioe', quelle
che  nel computo metrico estimativo del progetto concorrono a formare
un importo non inferiore al 75% dell'importo a base di gara.
    Non  sono  idonei  a  giustificare  situazioni  di anomalia delle
offerte  gli  elementi  i cui valori sono contrastanti sia con quelli
minimi  stabiliti  come  inderogabili  da  disposizioni  legislative,
regolamentari  o  amministrative  e sia con quelli rilevabili da dati
ufficiali.
    Devono,  pertanto,  essere presi in considerazione esclusivamente
giustificazioni fondate:
      sull'economicita' del procedimento di costruzione;
      sulle soluzioni tecniche adottate;
      sulle   condizioni   particolarmente  favorevoli  di  cui  gode
l'offerente.
    Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  21,  comma 1-bis, primo,
secondo  e  terzo  periodo  implicano che, per gli appalti di importo
pari  o  superiore  a  5  milioni  di  ECU, le offerte debbano essere
formulate  esclusivamente  a prezzi unitari, cosi' da consentire alle
stazioni  appaltanti  di  tenere  conto nella valutazione di anomalia
oltre  che  del prezzo offerto per le singole lavorazioni anche delle
relative quantita'.
    Quanto  alla  regola  in testa al punto 3.4 puo' derogarsi in via
eccezionale   quando,   ad   avviso   dell'Amministrazione,  esistono
concordanti  elementi  che  richiedono  di  procedere  alla ulteriore
verifica anche di offerte sottosoglia.