Il  comune di C. pubblicava un bando di gara per l'affidamento di
un  incarico per redazione di progetto d'edilizia d'importo inferiore
ai 200.000 ECU e provvedeva al relativo affidamento.
    Su  esposto di vari professionisti venivano disposti accertamenti
in  esito ai quali, oltre ad elementi rilevanti ai fini degli esposti
anzidetti che consentivano di defmire la relativa questione, emergeva
che,  in  sede  di  valutazione  delle  offerte relative, la stazione
appaltante  aveva  ritenuto  di  non  attribuire  nessun punteggio ad
alcuni  lavori  eseguiti dai progettisti concorrenti in quanto, a suo
avviso,   costituenti   opere   "non   affini"   a   quelle   oggetto
dell'affidamento.
    La  valutazione  di affinita' delle opere costituisce questione a
valenza  generale  che ha dato luogo ad altre segnalazioni e richiede
un  pertinente  approfondimento,  ad  evitare che il riconoscimento o
meno  di  tale  caratteristica  discenda da una valutazione non tanto
discrezionale  dell'ente committente, quanto idonea a determinare per
identiche  fattispecie  soluzioni  differenti  -  che  non  risultano
nemmeno  motivate  - con violazione dei principi d'imparzialita' e di
parita' di trattamento propri dell'azione amministrativa.
    La  circostanza  che manchi una espressa definizione normativa di
opera  affine  non  sta  a significare che questo vuoto normativo non
debba   essere   colmato   con   il  richiamo  a  precetti  esistenti
nell'ordinamento  di settore, ancorche' in testo differente da quello
della legge sui lavori pubblici.
    Tenuto  conto  che  questa  nozione  ha  valenza  sia  nei lavori
pubblici,  cui si e' fatto ora riferimento, sia nei lavori privati, e
che  pertiene allo svolgimento dell'attivita' di progettazione, ci si
puo'  riferire,  per  ritrovare  la  nozione  stessa, alla disciplina
dettata  dalla  legge 2 marzo 1949, n. 143, contenente il testo unico
per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto.
    Detta  disciplina,  richiamata piu' volte nella normativa vigente
ed  anche  nello  schema  di  regolamento  di  attuazione della legge
11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni, attua una
suddivisione  delle opere in classi e categorie in funzione del grado
di affinita' oggettuale e funzionale delle opere stesse.
    Le  classi  individuano  nove  differenti  tipologie di inrventi,
mentre  le  categorie  rappresentano  una  specificazione dettagliata
delle caratteristiche delle opere ricomprese nelle classi stesse.
    Il   richiamo   al  concetto  di  opere  affini,  ai  fini  della
valutazione  delle  offerte, non puo', peraltro, essere rinvenuto con
riferimento ad entrambe le suddivisioni in classi e categorie. Mentre
risulta, infatti, funzionale il riferimento alle categorie, in quanto
esse rappresentano la precisa descrizione sotto il profilo oggettuale
e  funzionale  del  bene  da  realizzare,  le  classi, viceversa, pur
individuando  un'area di appartenenza delle tipologie di progetti, si
riferiscono  ad  opere  oggettualmente  e  funzionalmente  di diversa
natura.
    Alla   luce   di   quanto  precisato,  pertanto,  ai  fini  della
valutazione  delle offerte, l'affinita' delle opere eseguite rispetto
a quella oggetto dell'affidamento deve essere valutata sulla base dei
principi  desumibili  dalla  legge  n. 143/1949, con riferimento alle
classi  di opere dalla stessa individuate, con le prescrizioni di cui
alla tabella che segue:
      A) Opere appartenenti alla classe I con esclusione dei restauri
artistici  e  dei  piani  regolatori  di cui alla categoria d), delle
decorazioni,  arredamenti,  disegni  di  mobili,  opere artistiche in
metalli, vetro, ecc. di cui alla categoria e) nonche' delle strutture
di cui alle categorie f) e g);
      B)  Opere relative alle categorie di restauro e del risanamento
conservativo  come  descritte  all'art.  31, letter b), c), d), della
legge n. 457/1978, titolo IV;
      C)  Piani  regolatori  anche  parziali  nonche' altri strumenti
urbanistici    e    di   pianificazione   territoriale,   ambientale,
paesaggistica;
      D) Decorazioni esterne o interne ed arredamenti di edifici e di
ambienti,  disegni  di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro,
ecc.;
      E) Strutture di cui alle categorie f) e g) dalla Classe I;
      F) Opere appartenenti alla Classe II;
      G) Opere appartenenti alla Classe III;
      H) Opere appartenenti alla Classe IV;
      I) Opere appartenenti alla Classe V;
      J) Opere appartenenti alla Classe VI;
      K) Opere appartenenti alla Classe VII;
      L) Opere appartenenti alla Classe VIII;
      M) Opere appartenenti alla Classe IX.