IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Vista la sentenza n. 1072 del 21 luglio 1999 pronunciata dal tribunale di Palmi (Reggio Calabria), che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica automobili; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 233/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 29 luglio 1999; Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica automobili, sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria), unita' di S. Ferdinando (Reggio Calabria) (NID 9918RC0018), per un massimo di 241 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 luglio 1999 al 28 gennaio 2000.