IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  1072  del  21  luglio 1999 pronunciata dal
tribunale di Palmi (Reggio Calabria), che ha dichiarato il fallimento
della S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica automobili;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  233/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 29 luglio 1999;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isotta Fraschini
fabbrica  automobili, sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria), unita'
di  S.  Ferdinando (Reggio Calabria) (NID 9918RC0018), per un massimo
di  241  unita'  lavorative,  e'  autorizzata  la  corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 29 luglio
1999 al 28 gennaio 2000.