IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  l-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;
  Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999 con il quale e'
stato approvato il programma di crisi aziendale aziendale della ditta
S.p.a. E.T.S.;
  Visto  il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale e'
stato  concesso,  a  decorrere  dal  7  dicembre 1998, il sottocitato
trattamento;
  Vista  l'istanza  della  suddetta  ditta,  tendente  ad ottenere la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale datato 30 luglio 1999, e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.   E.T.S.,   con  sede  in  Firenze,  unita'  di  Cremona  (NID
9903CR0006),  per  un massimo di 13 unita' lavorative, per il periodo
dal 28 luglio 1999 al 6 dicembre 1999.
  Istanza  aziendale  presentata  il  3  agosto 1999 con decorrenza 7
giugno 1999.
  Art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 novembre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi