IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  244  del  15 luglio  1999  pronunciata dal
tribunale  di  Torino  che  ha  dichiarato il fallimento della S.p.a.
Impresa costruzioni Carpegna & Sabbatini;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 luglio 1999;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In   favore   dei   lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  Impresa
costruzioni  Carpegna & Sabbatini, sede in Torino, unita' in Beinasco
(Torino)  (NID  9901TO0056),  per  un massimo di 7 unita' lavorative,
Nichelino  (Torino)  (NID  9901TO0056),  per  un massimo di 10 unita'
lavorative  e  Torino  (NID  9901TO0056), per un massimo di 29 unita'
lavorative,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario   di  integrazione  salariale  dal  15 luglio  1999  al
27 gennaio 2000.