IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Vista la sentenza n. 244 del 15 luglio 1999 pronunciata dal tribunale di Torino che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Impresa costruzioni Carpegna & Sabbatini; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 luglio 1999; Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa costruzioni Carpegna & Sabbatini, sede in Torino, unita' in Beinasco (Torino) (NID 9901TO0056), per un massimo di 7 unita' lavorative, Nichelino (Torino) (NID 9901TO0056), per un massimo di 10 unita' lavorative e Torino (NID 9901TO0056), per un massimo di 29 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 luglio 1999 al 27 gennaio 2000.