IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  luglio 1993, n. 236, in particolare
l'art. 1;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  luglio 1994, n. 451, in particolare
l'art. 5, comma 8;
  Visto  il  decreto-legge  1o  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare
l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto b);
  Visto  il  decreto  ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale
sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti peer gli interventi di
cui al citato art. 9, comma 25, punto b);
  Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  lettera a) del decreto-legge 8 aprile
1998,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 giugno
1998, n. 176;
  Visto  l'art.  45, comma 17, lettera e) della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Viste  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte
dei  conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con
le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6,
comma  21,  del  decreto-legge  4  dicembre  1995,  n. 515, da ultimo
reiterato    dal   decreto-legge   n.   510/1996,   convertito,   con
modificazioni, nella legge n. 608/1996;
  Viste  le istanze presentate dalle societa' di seguito elencate nel
dispositivo,  con  le  quali  e'  stata  richiesta la concessione del
trattamento  di  integrazione salariale straordinaria, con decorrenza
non  successiva  al  31  ottobre 1996, ai sensi della citata legge n.
608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visti  i  protocolli  d'intesa  o  le  intese  di  programma  sulla
reindustrializzazione  stipulati  dal  Governo, con le regioni ovvero
con  le  parti  sociali  prima  dell'entrata  in  vigore  del  citato
decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);
  Visti  i  progetti  di  lavoro  socialmente  utile, approvati dalle
competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art.
1  della  legge  n.  608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e
gestiti dalle aziende in questione;
  Considerato  che  le  unita'  produttive interessate al trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  sono  ubicate  nelle aree
ricomprese  tra  quelle  di  cui all'art. 1 della richiamata legge n.
236/1993;
  Ritenuta  la  necessita'  di  concedere  la proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 45, comma
17,  lettera  e)  della  legge  17 maggio 1998, n. 144, in favore dei
lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai  sensi  dell'art.  4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1o  ottobre  1996,  n.  510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,
comma  198,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma
3,   del   decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma
1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  5  giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45,
comma 17, lettera e) della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' prorogata
la   concessione   del   trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  gia' disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997,
in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla S.c.a.r.l.
Agrofil,  con sede in Catania, unita' di Catania per un massimo di 23
dipendenti per il periodo dal 1o settembre 1999 al 31 dicembre 1999.
  2. Ai  sensi  dell'art.  4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1o  ottobre  1996,  n.  510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,
comma  198,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma
3,   del   decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma
1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  5  giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45,
comma 17, lettera e) della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' prorogata
la   concessione   del   trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  gia'  disposta  con decreto ministeriale dell'11 febbraio
1999,  con  effetto  dal  28 settembre 1998, in favore dei lavoratori
interessati,   dipendenti  dalla  S.c.a.r.l.  Agrofil,  con  sede  in
Catania,  unita'  di  Catania  per un massimo di 17 dipendenti per il
periodo  dal  28 settembre 1999 al 31 dicembre 1999 e con effetto dal
28  settembre  1998,  per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo
dal 28 settembre 1999 dal 31 dicembre 1999.