IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 1,
comma 10, della legge n. 223/1991;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 5 novembre 1999 con il quale
e'  stato  approvato il programma di riorganizzazione aziendale della
ditta S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.DI.A.;
  Vista  l'istanza  della  suddetta  ditta,  tendente  ad ottenere la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre
1999,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.DI.A., con sede in S. Bovio di
Peschiera  Borromeo  (Milano),  unita'  di Casaletto Vaprio (Cremona)
(NID  9903CR0003), per un massimo di 27 unita' lavorative S. Bovio di
Peschiera  Borromeo  e  Bollate  (Milano)  (NID  9903MI0037),  per un
massimo  di 475 unita' lavorative, per il periodo dal 4 febbraio 1999
al 3 agosto 1999.
  Istanza  aziendale  presentata  il  24  marzo 1999 con decorrenza 4
febbraio 1999 (art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991).
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 novembre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi