IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della  direttiva  n.  96/92/CE  recante  norme  comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11,
concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
  Vista  la  direttiva  n.  96/92/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio  del  19 dicembre  1996  ed  in  particolare l'art. 24, che
valuta  la  possibilita'  dell'esistenza  di  impegni  o  garanzie di
gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della direttiva, che
possono  non  essere  adempiuti dalle imprese del settore elettrico a
causa delle disposizioni della direttiva medesima;
  Viste le decisioni della Commissione europea del-l'8 luglio 1999 (C
1999  1551  fin.)  adottate  ai  sensi  dell'art.  24 della direttiva
europea  n. 96/92/CE con cui la medesima Commissione ha affermato che
le  misure  di  sostegno  finanziario per la copertura dei cosiddetti
costi   non   recuperabili   vanno   analizzate   nell'ambito   delle
disposizioni  del  Trattato  istitutivo  delle  Comunita'  europee in
materia di aiuti di Stato;
  Visto  il documento "Metodologia per l'analisi degli aiuti di Stato
connessi  ai  cosiddetti  costi  non  recuperabili" predisposto dalla
Direzione  generale  IV  della  Commissione  europea  per la riunione
multilaterale  con  gli  Stati membri sugli aiuti di Stato tenutasi a
Bruxelles  il  14 giugno  1999, nel quale vengono proposti criteri di
ammissibilita'  dei costi non recuperabili al fine del riconoscimento
di aiuti da parte degli Stati membri;
  Vista  la  delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
del 20 settembre 1999, n. 138/99 concernente la "Proposta al Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  in  materia  di
individuazione  degli  oneri generali afferenti al sistema elettrico,
di  cui  all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79", come integrata dalla delibera n. 192/99 del 22 dicembre 1999;
  Considerato  che,  rispetto  a tale proposta, e' necessario evitare
che  gli  oneri  generali  afferenti  al  sistema  elettrico  possano
determinare  rallentamenti  del  processo  di totale liberalizzazione
dell'attivita'  di  produzione  dell'energia elettrica, limitando nel
tempo  la  compensazione  della maggiore  valorizzazione  di cui gode
l'energia  idroelettrica  nel nuovo mercato liberalizzato ed evitando
penalizzazioni per la cessione di impianti prevista all'art. 8, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  Considerata   l'opportunita'   di   definire   misure  di  sostegno
finanziario  per  la copertura dei cosiddetti costi non recuperabili,
peraltro  applicabili  solo  dopo  positiva  analisi  di  conformita'
nell'ambito   delle   disposizioni   del  Trattato  istitutivo  delle
Comunita' europee in materia di aiuti di Stato;
  Ritenuto  opportuno  rimandare  a successivi decreti la definizione
puntuale   e   la  quantificazione  degli  ulteriori  oneri  generali
afferenti al sistema elettrico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di
cui  all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche'
quelle di cui ai seguenti commi.
  2.  Per  imprese  produttrici-distributrici si intendono le imprese
che,  alla  data  del  19 febbraio  1997,  svolgevano  il servizio di
distribuzione,  producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia
elettrica distribuita.
  3.  Per  impianti  gia'  realizzati  si  intendono  gli impianti di
generazione  dell'energia  elettrica  che,  alla data del 19 febbraio
1997,  erano  gia'  entrati  in  esercizio o quelli per i quali, alla
medesima   data,   erano   state  assunte  obbligazioni  contrattuali
relativamente   alla maggior   parte,   in   valore,   dei  costi  di
costruzione.