IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Vista la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 ed in particolare l'art. 24, che valuta la possibilita' dell'esistenza di impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della direttiva, che possono non essere adempiuti dalle imprese del settore elettrico a causa delle disposizioni della direttiva medesima; Viste le decisioni della Commissione europea del-l'8 luglio 1999 (C 1999 1551 fin.) adottate ai sensi dell'art. 24 della direttiva europea n. 96/92/CE con cui la medesima Commissione ha affermato che le misure di sostegno finanziario per la copertura dei cosiddetti costi non recuperabili vanno analizzate nell'ambito delle disposizioni del Trattato istitutivo delle Comunita' europee in materia di aiuti di Stato; Visto il documento "Metodologia per l'analisi degli aiuti di Stato connessi ai cosiddetti costi non recuperabili" predisposto dalla Direzione generale IV della Commissione europea per la riunione multilaterale con gli Stati membri sugli aiuti di Stato tenutasi a Bruxelles il 14 giugno 1999, nel quale vengono proposti criteri di ammissibilita' dei costi non recuperabili al fine del riconoscimento di aiuti da parte degli Stati membri; Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 20 settembre 1999, n. 138/99 concernente la "Proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", come integrata dalla delibera n. 192/99 del 22 dicembre 1999; Considerato che, rispetto a tale proposta, e' necessario evitare che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico possano determinare rallentamenti del processo di totale liberalizzazione dell'attivita' di produzione dell'energia elettrica, limitando nel tempo la compensazione della maggiore valorizzazione di cui gode l'energia idroelettrica nel nuovo mercato liberalizzato ed evitando penalizzazioni per la cessione di impianti prevista all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Considerata l'opportunita' di definire misure di sostegno finanziario per la copertura dei cosiddetti costi non recuperabili, peraltro applicabili solo dopo positiva analisi di conformita' nell'ambito delle disposizioni del Trattato istitutivo delle Comunita' europee in materia di aiuti di Stato; Ritenuto opportuno rimandare a successivi decreti la definizione puntuale e la quantificazione degli ulteriori oneri generali afferenti al sistema elettrico; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' quelle di cui ai seguenti commi. 2. Per imprese produttrici-distributrici si intendono le imprese che, alla data del 19 febbraio 1997, svolgevano il servizio di distribuzione, producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita. 3. Per impianti gia' realizzati si intendono gli impianti di generazione dell'energia elettrica che, alla data del 19 febbraio 1997, erano gia' entrati in esercizio o quelli per i quali, alla medesima data, erano state assunte obbligazioni contrattuali relativamente alla maggior parte, in valore, dei costi di costruzione.