IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
  Vista  la  legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis, di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149,  recante  interventi  urgenti in favore dell'economia che recita
"le  garanzie  concesse,  prima  della  data di entrata in vigore del
presente  decreto,  da  soci  di cooperative agricole, a favore delle
cooperative   stesse,   di   cui   sia  stata  previamente  accertata
l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato";
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  80161  del  2 febbraio  1994,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, con
il  quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata
legge n. 237/1993, art. 1 comma 1-bis;
  Vista  la  circolare  n.  17  del  14 luglio 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state
fissate le modalita' di presentazione delle istanze da parte di soci,
di  curatori  fallimentari,  commissari  liquidatori e presidenti dei
collegi sindacali;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  83667  del  2 ottobre  1995,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 238
dell'11 ottobre  1995,  con il quale sono stati approvati i risultati
dell'istruttoria  svolta  sulle  istanze  presentate  ai  sensi della
citata   legge   n.   237/1993  art.  1,  comma  1-bis,  e  riportati
nell'elaborato datato 30 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  18 dicembre 1995, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale- serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996,
con il quale e' stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre
1995  in  sostituzione  di  quello  allegato  al decreto ministeriale
2 ottobre 1995, n. 83667;
  Visto  il  decreto  ministeriale in data 15 ottobre 1996, n. 81168,
con  il  quale  e'  stata  sospesa  l'esecuzione  dei  citati decreti
ministeriali   nei   confronti,  tra  gli  altri,  della  cooperativa
Associazione  produttori  abruzzesi,  a  seguito  dell'ordinanza  del
T.A.R.  del Lazio del 10 gennaio 1996, su ricorso di Di Mattia Ennio,
che  ha  presentato  istanza  tramite  il socio fidejussore in solido
Viola Tonio;
  Preso atto che tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con
sentenza  n.  606 del 7 aprile 1999, ha accolto il ricorso presentato
da  Di  Mattia  Ennio  contro  il  Ministero  delle risorse agricole,
alimentari  e  forestali  ora  Ministero  per le politiche agricole e
forestali,  annullando  il decreto ministeriale 2 ottobre 1995, nella
parte  in  cui la cooperativa A.P.A. e' stata esclusa dai benefici di
cui alla legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis;
  Considerato  che dalla sentenza emerge che e' stato riscontrato dal
T.A.R.  Lazio  la  natura  agricola  della  cooperativa  Associazione
produttori  abruzzesi  e  che  quindi  occorre  dare  esecuzione alla
sentenza,  rimandendo  impregiudicato il diritto dell'amministrazione
di proporre ricorso al Consiglio di Stato;
  Considerata  la  necessita'  di inserire le garanzie prestate da Di
Mattia  Ennio  in  solido  con  Viola Tonio ed altri nell'elenco n. 1
delle   garanzie   ammissibili,   allegato  al  decreto  ministeriale
18 dicembre 1995;
  Esaminata  nel  merito l'istanza presentata dal signor Viola Tonio,
socio della cooperativa A.P.A.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le   garanzie  prestate  dal  socio  Viola  Tonio  a  favore  della
cooperativa  Associazione  produttori  abruzzesi,  con sede in Raiano
(L'Aquila)  sono  inserite  nell'elenco  n.  1  allegato  al  decreto
ministeriale  18 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
1  del  2 gennaio 1996 nelle posizioni identificate con le classi dal
n. 530 al n. 541, come di seguito specificato.