IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO Visto l'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e le norme di attuazione dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego ed in particolare il disposto di cui all'art. 48-bis dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976; Visto il parere favorevole espresso, in data 20 ottobre 1998, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, in ordine all'ipotesi prevista dall'art. 1, comma 2, del CCNL per il comparto Ministeri 1994-1997 per il personale operante nella provincia di Bolzano; Vista la certificazione della Corte dei conti, in data 2 luglio 1999, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio e le riserve dalla stessa formulate con riguardo alla natura di trattamento "fondamentale" dell'indennita' di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, cosi' come riconosciuta dal primo comma dell'art. 13 dell'ipotesi di accordo in esame; Considerato che si e' conseguentemente provveduto ad interessare i competenti Organi centrali e che gli stessi hanno fornito indicazioni atte a superare le sopraccennate riserve; Considerato, altresi', che il giorno 15 novembre 1999 alle ore 10 ha avuto luogo il definitivo incontro tra il consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli locali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e le Confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale, nel corso del quale si e' concordata la sostituzione del soprarichiamato primo comma dell'art. 13 dell'accordo in parola; Tutto quanto sopra considerato le parti procedono alla sottoscrizione dell'accordo successivo concernente le norme di raccordo - previste dall'art. 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri - tornata 1994-1997 - personale operante nella provincia di Bolzano; per la parte pubblica: Il commissario del Governo: Scoz