IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
    Visto  l'art.  89  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670 e le norme di attuazione dettate dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  in  materia  di proporzionale negli
uffici  statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due  lingue nel pubblico impiego ed in particolare il disposto di cui
all'art.  48-bis dello stesso decreto del Presidente della Repubblica
n. 752/1976;
    Visto  il  parere  favorevole  espresso, in data 20 ottobre 1998,
dalla  Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per
la  funzione  pubblica,  in  ordine all'ipotesi prevista dall'art. 1,
comma  2,  del  CCNL  per  il  comparto  Ministeri  1994-1997  per il
personale operante nella provincia di Bolzano;
    Vista  la  certificazione della Corte dei conti, in data 2 luglio
1999,  sull'attendibilita'  dei  costi  quantificati  per il medesimo
contratto  collettivo nazionale di lavoro e sulla loro compatibilita'
con  gli strumenti di programmazione e di bilancio e le riserve dalla
stessa   formulate   con   riguardo   alla   natura   di  trattamento
"fondamentale"  dell'indennita' di conoscenza delle lingue italiana e
tedesca,  cosi'  come  riconosciuta  dal  primo  comma  dell'art.  13
dell'ipotesi di accordo in esame;
    Considerato  che si e' conseguentemente provveduto ad interessare
i   competenti  Organi  centrali  e  che  gli  stessi  hanno  fornito
indicazioni atte a superare le sopraccennate riserve;
    Considerato, altresi', che il giorno 15 novembre 1999 alle ore 10
ha   avuto   luogo   il  definitivo  incontro  tra  il  consiglio  di
amministrazione  per il personale dei ruoli locali di cui all'art. 22
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
le    Confederazioni    e    organizzazioni    sindacali maggiormente
rappresentative   a  livello  locale,  nel  corso  del  quale  si  e'
concordata  la sostituzione del soprarichiamato primo comma dell'art.
13 dell'accordo in parola;
    Tutto   quanto   sopra   considerato   le  parti  procedono  alla
sottoscrizione   dell'accordo  successivo  concernente  le  norme  di
raccordo  -  previste  dall'art. 1, comma 2, del contratto collettivo
nazionale  di  lavoro per il comparto Ministeri - tornata 1994-1997 -
personale operante nella provincia di Bolzano;
      per la parte pubblica:
                                     Il commissario del Governo: Scoz