IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
agosto  1982,  n.  777,  modificato  dall'articolo  3   del   decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  104
del  20  aprile  1973,  concernente  la  disciplina  igienica   degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato  da
ultimo con il decreto del Ministro della sanita' 22 luglio  1998,  n.
338; 
  Visto  il  decreto  8  febbraio  1995  recante  recepimento   della
direttiva 93/11/CEE della Commissione del 15 marzo  1993  concernente
la liberazione di  N-nitrosammine  e  di  sostanze  N-nitrosabili  da
succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n 68 del 22 marzo 1995; 
  Vista la raccomandazione della Commissione dell'Unione  europea  n.
98/485/CE del 1o luglio 1998 relativa agli articoli  di  puericultura
ed ai giocattoli destinati ad essere  messi  in  bocca  da  parte  di
bambini di eta' inferiore ai tre  anni,  fabbricati  in  PVC  morbido
contenente determinati ftalati; 
  Ritenuto di dover limitare, in relazione alle loro  caratteristiche
tossicologiche, l'impiego degli esteri dell'acido ftalico  sia  negli
articoli di puericultura che  nei  materiali  destinati  a  venire  a
contatto con le sostanze alimentari e/o sostanze d'uso personale; 
  Visto il decreto 1o luglio 1994, n. 556, con il  quale  sono  state
recepite le  direttive  93/10/CEE  e  93/111/CE  concernenti,  ed  in
particolare l'allegato I, parte seconda; 
  Ritenuto di dover apportare correzione al titolo  dell'allegato  I,
parte seconda, del sopra citato decreto ministeriale 1o luglio  1994,
n. 556, al fine  di  conformarlo  al  testo  della  citata  direttiva
93/10/CEE; 
  Ritenuto di dover provvedere ai predetti fini a  modificazioni  del
citato decreto ministeriale 21 marzo 1973; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso  nella
seduta del 26 maggio 1999; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999; 
  Ritenuto di aderire alla richiesta del sopra  citato  Consiglio  di
Stato  di  apporre  un  termine  alla  commercializzazione   di   cui
all'articolo 1, comma 5; 
  Vista  la  comunicazione  alla  Commissione   dell'Unione   europea
effettuata in data 10 giugno 1999 ai sensi della direttiva 98/34/CE; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata in data 16 dicembre 1999; 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. All'allegato II - sezione 2, parte B  -  "Additivi  per  materie
plastiche"  del  decreto  ministeriale  21  marzo  1973,   sostituito
dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572, e
modificata da ultimo con il decreto ministeriale 6 febbraio 1997,  n.
91, le dizioni riportate nella  colonna  "Restrizioni"  relativamente
agli esteri dell'acido ftalico, sono sostituite dalle seguenti: 
    a) "In quantita' non superiore al 5%, come  somma  di  tutti  gli
ftalati, e non per alimenti per i quali  e'  previsto  l'impiego  del
simulante D. Non per materie plastiche destinate  alla  fabbricazione
di articoli  per  la  puericultura",  limitatamente  a  "di-isodecile
ftalato,  di-2-etilesile  ftalato,  di-isononile  ftalato,   dibutile
ftalato". 
    b) "In quantita' non superiore al 5%, come  somma  di  tutti  gli
ftalati, nelle  materie  plastiche  destinate  al  contatto  con  gli
alimenti, con esclusione degli  alimenti  per  i  quali  e'  previsto
l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla  fabbricazione
di articoli  per  la  puericultura",  limitatamente  a  "di-isoottile
ftalato, dicicloesile  ftalato,  dietile  ftalato,  dimetilcicloesile
ftalato e dimetossietile ftalato". 
    c) "Per PVC rigido e non per alimenti per  i  quali  e'  previsto
l'impiego del simulante D. LMS = 1,5 ppm. In quantita' non  superiore
al 5%, come  somma  di  tutti  gliftalati,  nelle  materie  plastiche
destinate  alla  fabbricazione  di  articoli  per  la  puericultura",
limitatamente a "dicetil/distearil-ftalato". 
  2. All'allegato II - sezione 2: "Gomme" - Parte B -  "Additivi  per
elastomeri" del  decreto  ministeriale  21  marzo  1973,  le  dizioni
riguardanti le condizioni, limitazioni e tolleranze  d'impiego  degli
esteri dell'acido ftalico sono sostituite dalle seguenti: 
    a) "In quantita' non superiore al 5%, come  somma  di  tutti  gli
ftalati, e non per gli alimenti per i quali e' previsto l'impiego del
simulante D.  Non  per  le  gomme  destinate  alla  fabbricazione  di
articoli per la puericultura", limitatamente a "butilbenzile ftalato,
di-2-etilesile ftalato, di-isodecile ftalato e dibutile ftalato". 
    b) "In quantita' non superiore al 5%, come  somma  di  tutti  gli
ftalati, nelle gomme destinate al  contatto  con  gli  alimenti,  con
esclusione degli alimenti per  i  quali  e'  previsto  l'impiego  del
simulante D, ed in quelle destinate alla  fabbricazione  di  articoli
per la puericultura", limitatamente a "dietile ftalato e  diisoottile
ftalato". 
  3. Nell'allegato I parte seconda del decreto ministeriale 1o luglio
1994, n. 556, la  dizione  "Pellicole  di  cellulosa  rigenerata  non
verniciata" e' sostituita  dalla  seguente  "Pellicole  di  cellulosa
rigenerata verniciata". 
  4. Gli  articoli  di  puericultura  sono  i  prodotti  destinati  a
facilitare il sonno, il rilassamento, l'alimentazione  e  la  suzione
dei bambini. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  agli
articoli per la puericultura ed ai materiali ed oggetti  destinati  a
venire a contatto con gli alimenti immessi in commercio o etichettati
prima dell'entrata in vigore del presente decreto che possono  essere
commercializzati fino allo smaltimento delle scorte  e  comunque  non
oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 17 dicembre 1999 
               Il Ministro: Bindi 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
  Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2000 
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 15 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica   23 agosto   1982,  n.  777  (Attuazione  della
          direttiva  CEE  n.  76/893  relativa  ai  materiali ed agli
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
          alimentari),  cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
          legislativo  25 gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva  89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
          destinati  a  venire a contatto con i prodotti alimentari),
          e' il seguente:
              "Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita',
          sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', sono indicati
          per  i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella  loro  produzione,  e,  ove occorrano, i requisiti di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'   all'uso   cui   sono   destinati  nonche'  le
          limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
          per  i  limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
              2.  Per  i materiali e gli oggetti di materia plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro,  di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata, di
          ceramica   e  di  banda  cromata  valgono  le  disposizioni
          contenute  nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
          1974,  13  settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1o giugno
          1988, n. 243.
              3.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito il Consiglio
          superiore  di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti  destinati,  da  soli o in combinazione tra loro, a
          venire   a   contatto   con   le  sostanze  alimentari,  in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1  e  2,  e'  punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
          mesi   o   con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni  a  lire
          quindicimilioni".
              - Il decreto 1o luglio 1994, n. 556, ha disciplinato le
          pellicole  di  cellulosa rigenerata fissando l'elenco delle
          sostanze  che  possono  essere  utilizzate  e  le  relative
          condizioni e limitazioni d'impiego.
              - Si  riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          l regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".