IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto   il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  come
modificato  ed  integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n.
389,  e  dalla  legge  9  dicembre 1998, n. 426, ed in particolare il
titolo II, relativo alla gestione degli imballaggi;
  Visto   il   decreto  interministeriale  4  agosto  1999,  recante:
"Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  41, comma 10-bis, del decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22, dell'entita' dei costi della
raccolta  differenziata  dei rifiuti stessi da parte dei produttori",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 191 del 16 agosto 1999;
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare delle modifiche all'art. 5,
comma  2,  e  al  punto  2  dell'allegato  tecnico del citato decreto
interministeriale  4  agosto  1999,  al fine di correggere gli errori
materiali evidenziatisi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Al    decreto    interministeriale    4    agosto   1999   recante:
"Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  41, comma 10-bis, del decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22, dell'entita' dei costi della
raccolta  differenziata  dei  rifiuti d'imballaggio in vetro a carico
dei  produttori  ed  utilizzatori,  nonche'  delle  condizioni  e  le
modalita'  di  ritiro  dei  rifiuti  stessi da parte dei produttori",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n.  191  del  16 agosto 1999, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) all'art.  5,  comma  2,  le parole "secondo quanto previsto al
punto  3  dell'allegato" sono sostituite con "secondo quanto previsto
al punto 2 dell'allegato";
    b) al  punto  2 dell'allegato, la tabella riportata dopo il primo
capoverso e' cosi' sostituita:
=====================================================================
  Frazioni estranee in peso  | % Corrispettivo  | Oneri smaltimento
=====================================================================
Sino al 3%                   |100%              |Conai/Coreve
Dal 3,1 sino al 5%           | 50%              |Convenzionato
Oltre il 5%                  |  0               |Convenzionato
      Roma, 27 gennaio 2000
                  Il Ministro dell'ambiente Ronchi
  Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta