IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 gennaio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a lire 3.508 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visti i propri decreti in data 25 maggio, 25 giugno, 27 luglio, 6 agosto, 22 settembre, 26 ottobre, 24 novembre, 29 dicembre 1999, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1o maggio 1999 e scadenza 1o novembre 2009; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1o maggio 1999 e scadenza 1o novembre 2009, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 25 maggio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 maggio 1999. I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma del decreto ministeriale 25 giugno 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping". La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1o novembre 1999, non verra' corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, e' pervenuta a scadenza.