IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Viste le risoluzioni dell'assemblea delle Nazioni unite riguardanti
la lotta alla desertificazione, alla siccita', alla poverta' e per la
realizzazione  di  uno  sviluppo  sostenibile  e,  in particolare, la
risoluzione   32/172  del  19 dicembre  1977,  riguardante  un  piano
d'azione  per  combattere  il  fenomeno  della  desertificazione e la
risoluzione    n.   47/188   del   1992   concernente   l'istituzione
dell'"Intergovernmental  negotiating committee for the elaboration of
an  international  convention  to  combat  desertification  in  those
countries   experiencing   serious  drought  and/or  desertification,
particularly in Africa";
  Vista  l'agenda  21,  approvata  a  Rio  de Janeiro nel 1992, ed in
particolare    il    capitolo    12   riguardante   la   lotta   alla
desertificazione;
  Vista  la Convenzione delle Nazioni unite sulla lotta alla siccita'
e/o  desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccita' e/o
desertificazione,  in  particolare  in  Africa, di seguito denominata
UNCCD,  fatta  a  Parigi  il  17 giugno  1994 ed entrata in vigore il
29 dicembre 1996;
  Vista  la  legge  4 giugno  1997, n. 170, di ratifica ed esecuzione
della  UNCCD nei Paesi del Mediterraneo settentrionale che prevede la
predisposizione   di  piani  di  azione  nazionale  finalizzati  allo
sviluppo  sostenibile  con  l'obiettivo  di  ridurre  le  perdite  di
produttivita'  dei suoli causate da cambiamenti climatici e attivita'
antropiche,  da  elaborare  in  correlazione  con  quelli delle altre
sub-regioni o regioni, anche con quelli della sub-regione dell'Africa
settentrionale;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
26 settembre  1997  (Gazzetta  Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1998),
che  istituisce  il Comitato nazionale per la lotta alla siccita' e/o
alla  desertificazione  con  il compito di seguire la predisposizione
del   piano   d'azione   nazionale   nel   contesto  del  bacino  del
Mediterraneo, l'attuazione dell'UNCCD e di redigere un primo rapporto
entro il 31 dicembre 1998;
  Vista  la propria delibera n. 154 del 22 dicembre 1998, concernente
la  "Prima  comunicazione  nazionale  in attuazione della Convenzione
delle    Nazioni    Unite   per   combattere   la   siccita'   e   la
desertificazione",   che   ha  individuato  le  linee  guida  per  la
predisposizione del piano nazionale;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce
alle  regioni  e  agli enti locali ulteriori funzioni e competenze in
materia  ambientale  e considerate le funzioni attribuite dall'art. 8
del  decreto  legislativo  29 agosto  1997,  n.  281, alla conferenza
unificata  per  i  rapporti  tra  lo  Stato, le regioni, le provincie
autonome, le autonomie locali;
  Visto  il  documento  di  programmazione  economica  e  finanziaria
1999-2001,  ed  in  particolare il capitolo V dedicato alle politiche
per  l'occupazione e lo sviluppo, che richiama tra l'altro l'esigenza
di sviluppare politiche e misure per la protezione dell'ambiente;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  30  gennaio  1999, n. 36, che
stabilisce  le  funzioni dell'ENEA operante nei campi della ricerca e
dell'innovazione  per lo sviluppo sostenibile, tra cui in particolare
la  funzione  di  agenzia per le pubbliche amministrazioni competenti
per le azioni pubbliche in ambito nazionale ed internazionale;
  Visti   i   regolamenti   (CEE)   3528/86   e   2158/92   relativi,
rispettivamente, alla protezione delle foreste nella Comunita' contro
l'inquinamento atmosferico e contro gli incendi boschivi;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio UE - Regolamento (CE) 1257/99
del  17 maggio 1999 - che definisce il quadro di sostegno comunitario
allo   sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo  europeo  agricolo  di
orientamento  e  garanzia, con particolare riferimento al titolo II -
capo  6,  art. 22, capo VIII, articoli 29 e 32 e capo IX, art. 33, ed
al titolo III, capo I, art. 39 e capo II, art. 44;
  Visto   il   regolamento   CEE  2092/91  relativo  alle  norme  per
l'agricoltura biologica;
  Visto  il  decreto legislativo n. 22/1997 in materia di rifiuti, in
relazione alla progressiva riduzione delle discariche, al riciclaggio
in   misura   non  inferiore  al  35%,  al  recupero  energetico  del
combustibile derivato dai rifiuti;
  Visto  il  programma  "Per  uno  sviluppo  durevole  e sostenibile"
approvato  dal  Consiglio d'Europa il 1o febbraio 1993 e la decisione
n.  2179/98  dello  stesso  Consiglio  che indica l'agricoltura tra i
settori  prioritari  d'intervento  e  all'art.  10 incoraggia "misure
nelle  aree  vulnerabili,  in  armonia con la convenzione sulla lotta
alla desertificazione";
  Vista  la  propria  delibera  del  28 dicembre 1993, concernente il
"Piano  nazionale  per  lo  sviluppo  sostenibile",  nel  quale  sono
indicate   le   principali   linee  di  azione  nei  diversi  settori
produttivi,   secondo   una   suddivisione  per  aree  di  competenza
ministeriali;
  Vista  la  propria  delibera n. 79 del 5 agosto 1998 concernente il
regolamento interno del CIPE ed in particolare l'art. 2, comma 1, che
istituisce,  tra  l'altro, a supporto dell'attivita' del comitato, la
commissione per lo sviluppo sostenibile;
  Vista  la  legge  n. 183/1989 e provvedimenti ad essa collegati che
hanno  lo  scopo  di  assicurare  la difesa del suolo, il risanamento
delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli
usi  di  razionale  sviluppo  economico  e  sociale,  la tutela degli
aspetti ambientali ad essi connessi;
  Vista  la  legge n. 36/1994 che detta le disposizioni in materia di
tutela e uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
  Vista  la  legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n.
394;
  Visto  il regio decreto-legge n. 3267/1923 "Riordinamento e riforma
della  legislazione  in  materia  di  boschi e di terreni montani", e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  1o marzo 1975, n. 47, recante: "Norme integrative
per la difesa dei boschi dagli incendi";
  Vista  la  legge  n.  267/1998  recante  le  misure  urgenti per la
prevenzione  del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite
da disastri franosi nella regione Campania;
  Visto  il "Rapporto interinale difesa suolo" e relative linee guida
redatto  dal  Ministero dei lavori pubblici e Ministero dell'ambiente
per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006;
  Visto  il "Rapporto interinale sulla rete ecologica nazionale" e le
relative  linee  guida  redatto  dal  Ministero  dell'ambiente per la
programmazione dei fondi strutturali 2000-2006;
  Visto   il   programma   di   sviluppo   del  Mezzogiorno  relativo
all'utilizzazione   dei  fondi  strutturali  nel  periodo  2000-2006,
inoltrato  alla  Comunita'  europea  per  l'approvazione,  nonche' il
relativo    quadro    finanziario    programmatico,   approvato   con
deliberazione del CIPE del 6 agosto 1999;
  Visto  il  regio  decreto  n.  215  del  13  febbraio  1933  per le
competenze affidate ai consorzi di bonifica;
  Visto  il quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico
(1998-2002)   che   in  relazione  alla  gestione  sostenibile  delle
attivita'   rurali,  promuove  nuove  tecnologie  per  migliorare  la
gestione  delle risorse idriche e la conoscenza dei possibili scenari
nelle aree europee a rischio di desertificazione;
  Vista  la legge istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente  (ANPA)  del  21 gennaio  1994,  n. 61, che attribuisce
funzioni  in  merito alla fornitura di attivita' tecnico-scientifiche
connesse  all'esercizio  delle  funzioni  pubbliche per la protezione
dell'ambiente;
  Visto  il programma di attivita' per il 1999 del Comitato nazionale
per la lotta alla desertificazione del 10 marzo 1999;
  Vista  la  propria  precedente delibera del 16 marzo 1994 (Gazzetta
Ufficiale  n.  107  del  10 maggio  1994) di approvazione delle linee
strategiche  per  l'attuazione  della Convenzione di Rio de Janeiro e
per la redazione del piano nazionale sulla biodiversita';
  Vista  la  legge  del  27  maggio  1999,  n.  175,  di  ratifica ed
esecuzione  dell'atto  finale  della  conferenza  dei plenipotenziari
sulla   convenzione   per   la   protezione   del   Mar  Mediterraneo
dall'inquinamento  con relativi protocolli tenutasi a Barcellona il 9
e 10 giugno 1995;
  Vista  la  propria  precedente delibera del 19 novembre 1998 con la
quale  sono  state approvate le linee guida per le politiche e misure
nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;
  Visto il protocollo d'intesa siglato fra il Ministero dell'ambiente
e la FAO in data 16 giugno 1998;
  Visto   il   protocollo   d'intesa   siglato   fra   il   Ministero
dell'ambiente,  l'ICRAM,  l'ENEA,  l'ANPA,  il  CNR  e il CNEL per la
costituzione  di  un  osservatorio  sulle convenzioni e gli strumenti
internazionali  di  collaborazione  nella  regione  mediterranea  del
19 ottobre 1999;
  Vista    la    dichiarazione    della    conferenza    ministeriale
Euro-Mediterranea sulla gestione locale dell'acqua di Torino del 18 e
19 ottobre 1999 e il relativo piano d'azione;
  Visto  il  documento "Draft of Terms of reference" per il programma
d'azione regionale (RAP) definito a Roma il 13 e 14 settembre 1999;
  Visto   l'esito   della   terza  riunione  ministeriale  dei  Paesi
dell'annesso  IV  svoltasi  a  Recife  il 22 novembre 1999, durante i
lavori della terza conferenza delle parti dell'UNCCD;
  Visto   il   decreto   legislativo   n.  152/1999,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio
1999 e in particolare il titolo III, art. 20, commi 2 e 3;
  Vista la legge 7 ottobre 1997, n. 344, che prevede che il Ministero
dell'ambiente   proceda  all'attuazione  dell'UNCCD  mediante  studi,
ricerche  e  attivita'  finalizzate  alla  predisposizione  del piano
nazionale;
  Vista   la   legge   n.  426/1998  che  prevede  che  il  Ministero
dell'ambiente  svolga  attivita' di formazione e ricerca anche con il
coinvolgimento dell'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del
parco dell'Asinara e il centro studi sui saperi tradizionali e locali
di Matera;
  Considerata la necessita' di adottare misure durevoli di lotta alla
desertificazione,  che  garantiscano  una  protezione integrata delle
risorse  suolo,  acqua  e  aria  e  nello  stesso  tempo consentano e
favoriscano uno sviluppo delle attivita' socio-economiche compatibili
con  la  protezione  dell'ambiente, cosi' come sottolineato anche nel
corso del seminario svoltosi a Palermo il 29 ottobre 1999;
  Considerato   che   le   azioni   di  lotta  alla  desertificazione
individuate  nel  suddetto  documento  sono in accordo con i principi
della  UNCCD  e  con  il  rapporto  "Prima comunicazione nazionale in
attuazione  della  Convenzione  delle Nazioni unite per combattere la
siccita' e la desertificazione";
  Ritenuto   che   le  azioni  per  la  lotta  alla  desertificazione
individuate  nel  piano  d'azione  nazionale,  secondo le indicazioni
della  UNCCD  e  nell'ambito  delle  indicazioni definite dall'Unione
europea,  potranno costituire una opportunita' per la modernizzazione
dell'Italia  secondo  i  criteri dell'efficienza ambientale ed aprire
nuove prospettive alla cooperazione internazionale con i Paesi in via
di sviluppo;
  Considerato che:
    i Paesi della sponda nord del bacino del Mediterraneo condividono
un  contesto  di  crisi ambientale generato da comuni caratteristiche
climatiche e da una lunga storia di uso non sostenibile delle risorse
ambientali;
    anche  gli effetti di variazioni climatiche stanno contribuendo a
rendere vulnerabile il territorio ai processi di desertificazione;
    i  Paesi  del  nord  Mediterraneo  hanno  costituito  un  annesso
regionale,  l'annesso  IV,  all'interno  della  UNCCD, impegnandosi a
coordinare  le  loro  iniziative  all'interno  di  un piano di azione
regionale;
    la  UNCCD  prevede che la quarta conferenza della parti (COP) che
si  terra' alla fine del 2000, sia dedicata all'esposizione dei piani
nazionali e regionali dei Paesi non africani;
    l'Italia in qualita' di coordinatore delle attivita' dell'annesso
IV  per  il  biennio  1999-2000  e' impegnata nel coordinamento delle
attivita'  preparatorie e nella realizzazione del piano regionale del
nord Mediterraneo;
  Considerato  che  la  commissione sviluppo sostenibile nella seduta
del  2 dicembre  1999,  ha espresso parere favorevole al programma di
attivita' presentato;
  Preso atto del documento "Linee guida del piano di azione nazionale
per la lotta alla desertificazione", approvate dal Comitato nazionale
per  la lotta alla siccita' ed alla desertificazione nella seduta del
22 luglio 1999;
                              Delibera:
1. Programma d'azione nazionale.
  1.a E'  adottato il programma di azione nazionale per la lotta alla
siccita' e alla desertificazione secondo le linee guida approvate dal
Comitato  nazionale  per  la lotta alla desertificazione il 22 luglio
1999.
  1.b Presso  la  sesta  Commissione  sviluppo  sostenibile di questo
Comitato e' istituito un gruppo di lavoro nell'ambito della struttura
di  supporto  di cui al punto 4.2 della propria delibera del 5 agosto
1998,  n.  79, integrato da rappresentanti del Comitato nazionale per
la lotta alla siccita' ed alla desertificazione.
  Il  coordinatore  del  gruppo  di  lavoro  partecipa  alle riunioni
sull'argomento della commissione sviluppo sostenibile.
  1.c I  Ministeri  del  tesoro, bilancio e programmazione economica,
dell'ambiente,  dell'industria,  dei  trasporti, dei lavori pubblici,
della  ricerca  scientifica,  delle  politiche  agricole e forestali,
degli  affari  esteri,  del  commercio  con l'estero trasmettono alla
Commissione sviluppo sostenibile e al Comitato nazionale per la lotta
alla  desertificazione, entro novanta giorni, il quadro delle risorse
allocate sui bilanci ordinari di ciascuna amministrazione riferite a:
    protezione del suolo;
    gestione sostenibile delle risorse idriche;
    riduzione d'impatto delle attivita' produttive;
    riequilibrio territoriale;
    informazione, formazione e ricerca,
e finalizzate a programmi ed interventi di lotta alla siccita' e alla
desertificazione  nelle  aree  vulnerabili del territorio nazionale e
nei  Paesi in via di sviluppo, secondo le priorita' della politica di
cooperazione.
  1.d Il  Comitato  nazionale per la lotta alla desertificazione, con
il   contributo  di  istituzioni  ed  organismi  tecnico-scientifici,
promuove e coordina:
    il  supporto  necessario  alle regioni e alle autorita' di bacino
per  l'individuazione delle "aree vulnerabili alla desertificazione",
in  base  a  quanto  previsto  dall'art.  20, commi 2 e 3 del decreto
legislativo n. 152/1999;
    l'adozione di standard e metodologie piu' idonei alla conoscenza,
prevenzione  ed  alla mitigazione dei fenomeni desertificazione nelle
"aree vulnerabili";
    la predisposizione del contributo italiano al programma di azione
regionale  del  nord  Mediterraneo  atte  ad  assicurare  un'adeguata
partecipazione  ai lavori di coordinamento con i partner dell'annesso
IV;
    la  raccolta  dei  dati  sui  suoli in forma omogenea su tutto il
territorio  nazionale  sulla  base  delle attivita' dell'Osservatorio
nazionale pedologico, dei servizi pedologici regionali o altri uffici
con  compiti  analoghi,  in  stretto rapporto operativo con l'Ufficio
europeo del suolo.
2. Programmi regionali e delle autorita' di bacino.
  I  programmi,  gli  interventi e le attivita' previsti dal presente
paragrafo  sono  adottati  ed attuati, con riferimento alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto  di  quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative
norme di attuazione.
  2.a Nell'ambito  delle  attivita'  dirette all'attuazione dell'art.
20,  commi  2  e 3 del decreto legislativo n. 152/1999 ed in coerenza
con  le  procedure  di  cui  alla  legge  n. 183/1989 le regioni e le
autorita'  di  bacino, sulla base delle prime elaborazioni illustrate
nelle  linee  guida,  trasmettono entro il 31 maggio 2000 al Comitato
nazionale  per  la  lotta  alla  siccita'  ed  alla  desertificazione
l'indicazione  delle  aree vulnerabili corredata dalle misure e dagli
interventi  che intendono adottare secondo le indicazioni specificate
nella presente delibera.
  Tali  misure  ed interventi si articolano in specifici programmi di
lotta alla siccita' e alla desertificazione nelle aree vulnerabili.
  I programmi dovranno prevedere:
    la  predisposizione  di  un  programma integrato di interventi di
prevenzione e di mitigazione riferito sia alle aree rurali che urbane
che  integri l'impiego di conoscenze tradizionali e nuove tecnologie,
sulla  base di un inventario di queste e di un quadro conoscitivo del
territorio regionale;
    una  impostazione coerente con gli obiettivi generali di politica
economica;
    obiettivi  di  mitigazione della desertificazione e di lotta alla
siccita'  che  possano  concorrere  al consolidamento e allo sviluppo
dell'occupazione delle aree interessate;
    l'utilizzo di risorse comunitarie;
    specifiche attivita' di informazione, formazione ed educazione;
    misure  di  carattere agronomico, forestale, civile e sociale che
dovranno   prevedere   interventi   di   tipo  intersettoriale  e  il
coinvolgimento   del maggior   numero  possibile  di  attori  sociali
pubblici e privati.
  Inoltre,   cosi'  come  prescritto  dalla  UNCCD,  dovranno  essere
incluse:
    osservazioni e monitoraggio;
    valutazioni relative agli aspetti sociali ed economici.
  Le attivita' di monitoraggio previste dai programmi dovranno essere
effettuate  sia  in  fase  preliminare,  sotto  forma  di valutazione
ex-ante,  sia in corso d'opera, sia in fase conclusiva per valutare i
risultati raggiunti, e oltre agli aspetti ambientali, dovranno essere
presi  in  considerazione  gli  aspetti  sociali (in termini di nuova
occupazione, miglioramento di qualita' della vita, ecc.) ed economici
(analisi costi/benefici, possibilita' di economie di scala, ecc.).
  I  risultati  ottenuti  permetteranno  di  individuare  le migliori
pratiche  di lotta alla siccita' e alla desertificazione che potranno
essere  estese  ad  aree  affette  da  fenomeni  di  desertificazione
analoghi.
  La  diffusione e la disseminazione dei risultati saranno illustrate
in pubbliche sessioni informative.
  Tali programmi potranno essere adottati nell'ambito di:
    piani-stralcio  settoriali  previsti  dalla legge n. 183/1989 che
hanno attinenza con i settori prioritari successivamente indicati;
    piani  di  attuazione a livello regionale della politica agricola
comunitaria "Agenda 2000";
    piani  operativi  regionali  (P.O.R.)  per  l'impiego  dei  fondi
strutturali.
  I settori prioritari dei programmi regionali sono:
    A) protezione del suolo;
    B) gestione sostenibile delle risorse idriche;
    C) riduzione dell'impatto delle attivita' produttive;
    D) riequilibrio del territorio.
A) Protezione del suolo.
  La    protezione    del   suolo   nelle   aree   vulnerabili   alla
desertificazione interessa, in particolare:
    le aree agricole a produzione intensiva e marginale;
    le aree a rischio di erosione accelerata;
    le zone degradate da contaminazione, inquinamento, incendi;
    le aree incolte e abbandonate.
  Fra  le  possibili  misure  di  protezione del suolo le linee guida
individuano interventi di:
    a) realizzazione di cartografia pedologica a scala adeguata;
    b) gestione sostenibile ed ampliamento del patrimonio forestale;
    c) aggiornamento  degli  inventari forestali e delle normative di
riferimento  al  fine di allineare la politica forestale italiana con
gli impegni assunti in sede europea e internazionale;
    d) sviluppo  della  produzione vivaistica per la diffusione delle
specie mediterranee;
    e) prevenzione e lotta agli incendi;
    f) protezione  di  pendii  e  regimazione  delle  acque  mediante
interventi a basso impatto ambientale.
B) Gestione sostenibile delle risorse idriche.
  Fra  le  possibili  misure  di  gestione  sostenibile delle risorse
idriche le linee guida individuano interventi di:
    a) adozione  dei piani di tutela delle acque e la definizione del
bilancio   idrico   a   livello  di  bacino  idrologico  o  per  aree
significative di minore estensione;
    b) definizione e il controllo della domanda idrica (fabbisogno);
    c) aggiornamento  e  revisione  degli  strumenti  di  controllo e
verifica  delle  autorizzazioni degli scarichi e delle derivazioni al
fine   di   perseguire  una  migliore  protezione  dei  corpi  idrici
superficiali e sotterranei;
    d) miglioramento  dell'efficienza  della  rete  di  distribuzione
idrica per ridurre gli sprechi e le perdite;
    e) la   razionalizzazione   delle   attivita'   irrigue   tramite
l'adozione  di  tecniche  di  distribuzione  efficienti e la corretta
programmazione  degli  interventi irrigui privilegiando le produzioni
tipiche mediterranee;
    f) controllo e la razionalizzazione degli emungimenti idrici;
    g)  incentivazione della ricerca sugli usi multipli dell'acqua in
aree rurali ed urbane;
    h) sviluppo del riutilizzo delle acque reflue in agricoltura;
    i) sviluppo  di  piani di prevenzione, mitigazione ed adattamento
in relazione agli effetti di eventi di siccita';
    j)  raccolta  e  riutilizzo dell'acqua piovana in nuovi quartieri
urbani e ripristino nei centri storici dei sistemi di raccolta andati
in disuso.
C) Riduzione dell'impatto delle attivita' produttive.
  Fra  le possibili misure dell'impatto delle attivita' produttive le
linee guida individuano interventi di:
    a) mitigazione  degli  impatti dei processi produttivi al fine di
ridurre il consumo di risorse non rinnovabili;
    b) attuazione  di  misure  finalizzate all'adozione di sistemi di
produzione  agricola,  zootecnica, forestale in grado di prevenire il
degrado fisico, chimico e biologico del suolo;
    c) incremento  dell'impiego  della  frazione  organica dei R.S.U.
derivata  dalla  raccolta  differenziata  e  degli scarti organici di
origine agricola per la produzione di composti di qualita';
    d) controllo  della  pressione  delle  attivita' turistiche sulle
aree  vulnerabili  mediante incentivi alla destagionalizzazione, alla
diversificazione dell'offerta e alla riduzione del consumo idrico;
D) Riequilibrio del territorio.
  Fra  le  possibili  misure  di riequilibrio del territorio le linee
guida individuano interventi di:
    a) recupero   dei  suoli  degradati  per  processi  di  erosione,
salinizzazione, etc.;
    b) bonifica  e  la  rinaturalizzazione  dei  siti  contaminati di
discariche di aree minerarie abbandonate;
    c) ricostruzione   del  paesaggio  e  l'attuazione  di  politiche
integrate  di pianificazione dei sistemi territoriali, in particolare
lungo le fasce costiere e per le isole minori;
    d) incentivazione    di   attivita'   produttive   e   turistiche
sostenibili in aree marginali collinari e montane;
    e) rinaturalizzazione  e  la  trasformazione  ambientale  di aree
soggette a fenomeni di degrado in ambito urbano e industriale;
    f) incentivazione all'adozione di piani urbanistici che prevedano
l'impiego di tecnologie orientate al ripristino e all'uso appropriato
delle risorse naturali;
    g) riutilizzo   delle   tecnologie  tradizionali  e  il  recupero
integrato dei centri storici.
3. Attivita' nazionali.
  3.a La  VI commissione CIPE, su proposta del Comitato nazionale per
la  lotta  alla  siccita'  e  alla desertificazione, di intesa con la
conferenza  unificata,  definisce  un quadro di priorita' riferito al
programma   di   azione   nazionale   ed  ai  programmi  regionali  e
dell'autorita'  di bacino e sottopone all'approvazione del CIPE entro
il 31 luglio 2000 il conseguente piano di attivita' per la lotta alla
siccita' ed alla desertificazione.
  3.b La  VI commissione CIPE, su proposta del Comitato nazionale per
la   lotta   alla  siccita'  ed  alla  desertificazione,  sentita  la
conferenza  unificata,  sottopone alla approvazione del CIPE entro il
31 maggio  2000  il programma nazionale di informazione, formazione e
ricerca  sulla  lotta  alla  siccita'  e desertificazione, in stretto
collegamento  al  programma  nazionale  di  ricerca  sui  cambiamenti
climatici.
  Tra  le  possibili attivita' di informazione, formazione e ricerca,
le linee guida individuano:
    a) sviluppo di programmi di informazioni al pubblico a cura delle
amministrazioni pubbliche;
    b) promozione  di  campagne  di  informazione da parte di imprese
pubbliche   e   private,   associazioni,   mediante  accordi  con  le
Amministrazioni pubbliche;
    c) il  censimento  delle  attivita'  di  ricerca  in Italia sulla
siccita' e la desertificazione;
    d) lo  studio  delle  cause  e dei processi di desertificazione e
l'evoluzione del fenomeno in Italia;
    e) la   valutazione   delle   implicazioni  e  delle  conseguenze
ambientali,   sociali   ed   economiche   della   siccita'   e  della
desertificazione;
    f) l'analisi  e  la valutazione delle strategie di intervento per
prevenire e combattere la siccita' e la desertificazione;
    g) lo  sviluppo  dei  programmi di ricerca in collegamento con la
comunita' scientifica internazionale e di programmi internazionali;
    h) la  diffusione  delle  conoscenze  e  delle nuove acquisizioni
delle attivita' di ricerca scientifica;
    i) il    supporto    tecnico-scientifico   alle   amministrazioni
pubbliche;
    j)  l'estensione  delle  informazioni agli altri Paesi del bacino
del Mediterraneo;
    k) il supporto al potenziamento del Clearing House Mechanism;
    l)  un inventano delle conoscenze e delle tecnologie tradizionali
finalizzato alla loro riproduzione con tecnologie moderne.
  3.c Sono  individuate  le  seguenti  strategie  della  cooperazione
italiana  per  la lotta alla siccita' e desertificazione nei Paesi in
via di sviluppo indirizzata a:
    a) la   concertazione   con   i  paesi  colpiti  e  coordinamento
nell'ambito  della  comunita' dei paesi donatori fornendo un appoggio
tecnico e finanziario per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi
d'azione  nazionali.  Al  fine  di  evitare dispersione delle risorse
disponibili, l'azione italiana sara' rivolta verso un numero limitato
di  paesi  selezionati  sulla base delle esperienze, delle conoscenze
acquisite e dei programmi presentati nel corso delle conferenze delle
parti dell'UNCCD;
    b) la  conduzione  delle  azioni di cooperazione in coordinamento
con  gli  organi  della convenzione facendo ricorso e valorizzando le
risorse  nell'ambito  scientifico  nazionale.  L'Istituto  agronomico
d'oltremare (IAO) dovra' operare come centro di coordinamento per gli
istituti di ricerca in raccordo con il Ministero dell'ambiente;
    c) il sostegno:
      alle  istituzioni  regionali,  CILSS,  IGAD  ed OSS i cui stati
membri ricadono in aree particolarmente colpite;
      agli  organismi internazionali, FAO, IFAD, OMM, di cui l'Italia
rappresenta  uno dei maggiori donatori, anche migliorando la presenza
italiana al loro interno;
      alle  ONG,  le cui azioni concertate all'interno del PAN devono
avere   carattere   pilota,   funzione   di   consolidamento   e   di
partecipazione e consenso nelle comunita' locali;
    d) l'orientamento delle azioni di lotta alla desertificazione, in
accordo  con  i  principi  della  UNCCD,  verso  azioni  di  sviluppo
socio-economico  sostenibile.  Le  azioni di recupero ambientale sono
strettamente connesse ai problemi di occupazione, di diversificazione
della  produzione,  di produzione orientata alla commercializzazione.
Le azioni affronteranno i problemi con approcci integrati finalizzati
a  raggiungere un equilibrio fra lo sviluppo e la conservazione delle
risorse  naturali,  nonche' gli aspetti connessi alla riduzione della
poverta' ed a migrazioni ed esodi per cause ambientali.
  La  copertura  finanziaria  delle iniziative di aiuto pubblico allo
sviluppo  scaturisce  dall'ottimizzazione dell'uso delle risorse gia'
allocate  sperimentando  la  possibilita' di utilizzare nuove fonti e
sistemi  di  supporto finanziario. Si prevede di mantenere inalterate
le  contribuzioni  volontarie  agli  organismi particolarmente attivi
nella  lotta  alla  desertificazione, finalizzando i contributi verso
obiettivi  di  sviluppo  sostenibile  nelle  zone  aride. Nuovi fondi
potranno  essere  destinati ad attivita' di assistenza agli organismi
regionali.
  L'Italia  prevede  inoltre  di  destinare  a progetti di lotta alla
desertificazione:
    una  quota  parte della restituzione del debito dei PVS derivante
dai   crediti   di  aiuto  forniti  per  la  realizzazione  di  opere
industriali o infrastrutturali nei Paesi meno bisognosi ma egualmente
colpiti dalla desertificazione;
    una  quota  parte  dei  fondi di contropartita. Tali interventi a
dono   sono   generalmente   rivolti   verso   i  paesi  piu'  poveri
(generalmente  nei paesi africani) e spesso possono raggiungere cifre
consistenti. I fondi in contropartita scaturiscono dai proventi delle
vendite  dei  nostri  doni  ed  appartengono  al  Paese beneficiano e
possono essere gestiti d'intesa con l'Italia.
  I  paesi  del  bacino  del Mediterraneo, per l'elevata priorita' di
questa  area geografica per la politica estera, potranno usufruire di
entrambe   le  modalita'  di  finanziamento  al  fine  di  realizzare
importanti  progetti  di investimento a lungo termine per il recupero
produttivo  di ampie aree degradate. I progetti ad alta intensita' di
lavoro potrebbero contribuire ad attenuare i flussi migratori.
  3.d Il   Comitato   nazionale   e   la   Direzione  generale  della
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri:
    definiscono  un quadro di azioni prioritarie, anche attraverso il
contributo  delle  organizzazioni  non  governative e delle autorita'
locali  impegnate in azioni di cooperazione decentrata individuano le
aree maggiormente soggette a esodi migratori causati dalla siccita' e
dalla desertificazione;
    individuano  le  azioni  di  monitoraggio  e  di informazione nel
bacino   del  Mediterraneo  anche  in  relazione  alle  attivita'  di
cooperazione verso i PVS;
    individuano  i  criteri e le misure per favorire le iniziative da
sviluppare  nell'ambito  dei  meccanismi  di "Joint Implementation" e
"Clean  Development  Mechanism",  ed  in particolare, stabiliscono le
modalita'  attraverso  le  quali le rappresentanze italiane nei Paesi
firmatari dell'UNCCD, presso le Nazioni Unite e presso le istituzioni
finanziarie   multilaterali,   dovranno   promuovere  e  assistere  i
programmi  italiani di cooperazione per la lotta alla siccita' e alla
desertificazione nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa,
anche  nell'ambito  delle  attivita'  previste  dal  punto 6.1. della
deliberazione  del  CIPE del 19 novembre 1998 con la quale sono state
approvate  le  linee  guida  per  le  politiche e misure nazionali di
riduzione delle emissioni dei gas serra;
    costituiscono un tavolo tecnico permanente per l'attuazione delle
sopra citate attivita'.
4. Programma    d'azione    regionale    dei    Paesi   europei   del
     mediterraneo (annesso IV dell'UNCCD).
  4.a Il  Comitato  nazionale  per  la  lotta  alla  siccita'  e alla
desertificazione    coordina   le   attivita'   preparatorie   e   la
predisposizione  del  programma d'azione regionale dei Paesi del nord
del  Mediterraneo  appartenenti  all'annesso  IV  dell'UNCCD entro la
quarta  conferenza  delle  parti  prevista per la fine del 2000 sulla
base  del  documento "Draft of Terms of Reference", predisposto dagli
esperti  dell'annesso IV nella riunione di Roma del 13 e 14 settembre
1999 e adottato nel corso della terza riunione ministeriale dei Paesi
dell'annesso  IV svoltasi a Recife il 22 novembre 1999, tenendo anche
conto  della  "Dichiarazione della conferenza euro-mediterranea sulla
gestione locale dell'acqua" di Torino del 18 e 19 ottobre 1999.
  4.b Il   Comitato  nazionale  nell'ambito  del  programma  d'azione
regionale  avvia  contatti  con  paesi e sub-regioni di altri annessi
alla convenzione al fine di sviluppare iniziative comuni per la lotta
alla siccita' e alla desertificazione nella regione mediterranea.
    Roma, 21 dicembre 1999
               Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 9 febbraio 2000
Registro  n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
143