IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 ed 11, con cui sono state definite le modalita' e le condizioni per l'estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato; Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, recante, fra l'altro, disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 3-bis, che - per l'estinzione dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 250 del 1995 - autorizza il Ministro del tesoro ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione fino all'importo massimo di lire 400 miliardi, con decorrenza 1o gennaio 1996 e durata dieci anni, con caratteristiche, modalita' e procedure da stabilirsi con decreto ministeriale; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed, in particolare, il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il proprio decreto n. 594687 del 9 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995, come risulta modificato dal decreto n. 787352 del 24 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1996 e dal decreto n. 473447 del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998, con il quale, in applicazione dell'art. 3-bis del citato decreto-legge n. 250 del 1995, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1o gennaio 1996, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalita' di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, l'importo di ciascun credito con le modalita' ivi indicate; Visti i sottoindicati decreti ministeriali: n. 787782 del 3 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1996; n. 178192 del 14 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1997, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 179269 del 10 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1997; n. 179618 del 22 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997; n. 471821 del 30 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998; n. 474306 del 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999, con i quali sono state disposte, in attuazione dell'art. 3-bis del citato decreto-legge n. 250 del 1995, emissioni di certificati di credito del Tesoro, per complessive L. 128.592.377.960 ad estinzione di crediti d'imposta per L. 128.462.753.960; Vista la lettera in data 15 febbraio 2000 con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 3-bis del citato decreto-legge n. 250 del 1995, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante n. 11 contribuenti, titolari di crediti per IVA relativi al periodo d'imposta 1992, cui dovranno essere assegnati certificati di credito del Tesoro per L. 1.687.000 euro, tenuto conto degli arrotondamenti effettuati per l'importo complessivo di L. 10.881.000; Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all'emissione di una sesta tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato, di complessivi 1.687.000 euro (pari a L. 3.266.487.490), e che a fronte di tale emissione verra' versato all'entrata del bilancio statale la suddetta somma di L. 10.881.000, nonche' l'importo di L. 3.255.606.490, pari alla differenza fra la somma predetta ed il controvalore in lire italiane dell'importo emesso; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349, e' disposta l'emissione di una sesta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali1.687.000 euro da assegnare ai soggetti creditori d'imposta indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni: durata: dieci anni; godimento: 1o gennaio 1996; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 1o gennaio 2006; tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita' di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 9 novembre 1995, citato nelle premesse.