IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  luglio 1993, n. 236, in particolare
l'art. 1;
  Visto  il  decreto-legge  16  luglio  1994, n. 299, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  luglio 1994, n. 451, in particolare
l'art. 5, comma 8;
  Visto  il  decreto-legge  1o  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare
l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto b);
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 24 dicembre 1996 con il quale
sono  stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di
cui al citato art. 9, comma 25, punto b);
  Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  lettera A) del decreto-legge 8 aprile
1998,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 giugno
1998, n. 176;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera e), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Viste  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte
dei  conti il 5 marzo 1996, registro n. l Bilancio, foglio n. 62, con
le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6,
comma 2l,  del  decreto-legge  4  dicembre  1995,  n.  515, da ultimo
reiterato    dal   decreto-legge   n.   510/1996,   convertito,   con
modificazioni, nella legge n. 608/1996;
  Viste le istanze presentate dalle societa', di seguito elencate nel
dispositivo,  con  le  quali  e'  stata  richiesta la concessione del
trattamento  di  integrazione salariale straordinaria, con decorrenza
non  successiva  al  31  ottobre 1996, ai sensi della citata legge n.
608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visti  i  protocolli  d'intesa  o  le  intese  di  programma  sulla
reindustrializzazione  stipulati  dal  Governo, con le regioni ovvero
con  le  parti  sociali,  prima  dell'entrata  in  vigore  del citato
decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);
  Visti  i  progetti  di  lavoro  socialmente  utile, approvati dalle
competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art.
1,  della  legge  n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e
gestiti dalle aziende in questione;
  Considerato  che  le  unita'  produttive interessate al trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  sono  ubicate  nelle aree
ricomprese  tra  quelle  di cui all'art. 1, della richiamata legge n.
236/1993;
  Ritenuta  la  necessita'  di  concedere  la proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 45, comma
17,  lettera  E)  della  legge  17 maggio 1998, n. 144, in favore dei
lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b),
del   decreto-legge   1o   ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,
comma 198,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma
3,   del   decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma
1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  5 giugno  1998, n. 176, e dell'art. 45,
comma  17,  lettera  e),  della  legge  17  maggio  1999,  n. 144, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26
febbraio  1999,  con  effetto  dal  5  aprile  1998,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. So.Fi.Pa, con sede in
Roma,  unita'  di  Torre  Annunziata  (Napoli),  per un massimo di 11
unita'  lavorative, per il periodo dal 24 ottobre 1999 al 31 dicembre
1999.