IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  29 ottobre  1991,  n.  358,  recante norme per la
ristrutturazione  del  Ministero  delle  finanze,  ed  in particolare
l'art.  7,  commi  10,  lettera b), e 11, che prevedono l'istituzione
degli uffici delle entrate;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero  delle  finanze,  ed in particolare l'art. 41, comma 5, nel
quale  e'  specificato  che  gli  uffici  delle  entrate devono avere
dimensioni di norma omogenee;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n.
700,   recante  il  regolamento  per  l'individuazione  degli  uffici
dell'Amministrazione   finanziaria   di   livello   dirigenziale  non
generale,  nel  quale  vengono,  tra  l'altro, individuati gli uffici
delle entrate;
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29
del  1993, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di
uffici  dirigenziali  generali  anche  l'adozione  di  atti  relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
  Visto  il  decreto  direttoriale  29 dicembre 1998, con il quale e'
stata  disposta  l'attivazione  degli  uffici delle entrate di Prato,
limitatamente  allo  svolgimento  delle  attivita'  necessarie per la
realizzazione   della   loro   organizzazione   interna   e   per  la
predisposizione  dei  servizi  logistici  occorrenti ad assicurare la
piena funzionalita' degli uffici stessi;
  Visto  il decreto direttoriale 30 marzo 1999, con il quale e' stata
determinata    la    competenza    territoriale    dei   due   uffici
circoscrizionali di Prato;
  Considerato  che,  alla  luce  di piu' approfondite valutazioni, si
rende  necessario apportare una parziale modifica alle circoscrizioni
territoriali precedentemente stabilite, al fine di garantire una piu'
equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro dei predetti uffici;
  Ritenuto  di  procedere  alla  completa  attivazione  degli  uffici
circoscrizionali di Prato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Competenza territoriale degli uffici circoscrizionali di Prato
  1.  La  circoscrizione territoriale del primo ufficio delle entrate
di  Prato  comprende  le  circoscrizioni  Nord,  Est e Ovest di Prato
nonche' i comuni di Cantagallo e Montemurlo.
  2. La circoscrizione territoriale del secondo ufficio delle entrate
di  Prato comprende le circoscrizioni Centro e Sud di Prato nonche' i
comuni di Vernio, Vaiano, Carmignano e Poggio a Caiano.