Alle regioni
                                  Alle  province autonome di Trento e
                                  Bolzano
                                  Alle  amministrazioni provinciali e
                                  comunali
                                  Alle comunita montane
                                      e, per conoscenza:
                                  Alla   Conferenza   dei  presidenti
                                  delle   regioni  e  delle  province
                                  autonome
                                  Alla  Conferenza  permanente  per i
                                  rapporti tra lo Stato, le regioni e
                                  le  province  autonome  di Trento e
                                  Bolzano
                                  Alla   Conferenza  Stato-citta'  ed
                                  autonomie locali
                                  All'Associazione  nazionale  comuni
                                  italiani (A.N.C.I.)
                                  All'Unione nazionale comuni montani
                                  (U.N.C.E.M.)
                                  All'Unione    provincie    italiane
                                  (U.P.I.)

ISTRUZIONI  PER  LA  CONCESSIONE  DA  PARTE  DELLA  CASSA  DEPOSITI E
PRESTITI DI MUTUI CON ONERI A CARICO DEL FONDO PER LA MONTAGNA.

Premessa.
  In data 3 febbraio 2000 e' stato pubblicato il decreto del Ministro
del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 gennaio
2000  con  il  quale  sonostati  fissati, ai sensi dell'art. 34 della
legge  17 maggio  1999,  n.  144,  i  criteri  e  le modalita' per la
concessione  dei  mutui  con oneri di ammortamento a carico del fondo
nazionale per la montagna.
  La  legge  ha  individuato  come  destinatari  dei finanziamenti le
comunita'  montane  e  ha fissato, come limite di impegno annuale sul
bilancio  dello  Stato,  complessivi 30 miliardi di lire per quindici
anni.
  Il decreto ha indicato quale unico soggetto abilitato a concedere i
mutui  la  Cassa depositi e prestiti. Qualora le risorse erariali non
fossero sufficienti, gli enti possono contrarre contestualmente mutui
integrativi a carico dei propri bilanci.
  Tutto  cio'  premesso,  al  fine  di agevolare e rendere spedite le
operazioni  di  finanziamento, sono rese note le principali modalita'
operative,  distinte  a  seconda  delle diverse destinazioni previste
all'art. l del decreto citato.
Procedura per il finanziamento degli interventi
                         Art. 1. - Comma 1.
                     Oggetto dei finanziamenti.
  Elaborazione  dei  piani  pluriennali  di  sviluppo  socioeconomico
previsti  dall'art. 29, comma 3, della legge n. 142/1990, e dall'art.
7 della legge n. 97/1994. Qualora i piani siano gia' stati elaborati,
le   risorse   possono   essere   destinate  al  loro  aggiornamento,
completamento ovvero alla realizzazione degli interventi previsti.
  I  piani devono essere approvati entro il 15 dicembre 2000, ovvero,
per le comunita' montane costituite dopo il 1o gennaio 2000, entro il
15 giugno 2001.
                        Risorse disponibili.
  La  norma in oggetto riserva agli interventi di cui sopra il 25 per
cento  delle  risorse complessive (30 miliardi di lire) che e' pari a
7,5 miliardi di lire.
  Poiche'  tale ammontare va ripartito, in egual misura, tra tutte le
comunita'  montane,  ogni  singolo ente dispone di una rata annuale a
carico dello Stato di L. 20.832.509 per assumere uno o piu' mutui per
complessive  L. 208.860.000  di  capitale  concedibile al tasso fisso
attuale per mutui a 15 anni (allegato 1).
                            Istruttoria.
  Termine  di presentazione delle domande: le domande di mutuo devono
essere  presentate  entro  tre  mesi  dalla data di pubblicazione del
decreto,  pertanto  la  scadenza  e' fissata al 3 maggio 2000. Per le
comunita'  montane  costituite  dopo  la pubblicazione del decreto il
termine e' prorogato ai tre mesi successivi alla loro costituzione.
  Gli   enti   che   intendono  destinare  una  quota  delle  risorse
disponibili anche alla realizzazione di interventi previsti nel piano
gia'  elaborato,  devono  specificare  il  relativo importo in questa
fase.
  Concessione  mutuo/mutui:  determinazione  del dirigente/segretario
generale dell'ente, di assunzione del mutuo (allegato 3); nel caso in
cui   il   finanziamento   sia  destinato  ad  opere,  e'  necessaria
l'attestazione   circa   l'intervenuta   approvazione   del  progetto
definitivo  e  l'inserimento  nel piano pluriennale. Per le comunita'
montane  di  nuova  costituzione  occorrera' acquisire l'attestazione
circa la data di costituzione.
                              Revoche.
  Entro trenta giorni dall'adozione del piano da parte dell'assemblea
della  comunita'  montana deve essere trasmessa alla Cassa depositi e
prestiti  una  dichiarazione  del  segretario  attestante  l'avvenuta
adozione   della   delibera   di  approvazione,  di  aggiornamento  o
completamento. Considerato che il termine ultimo per adottare i piani
e'   il   15 dicembre   2000,  l'adozione  del  piano  dovra'  essere
certificata  entro  e  non oltre il 14 gennaio 2001 (salvo che per le
comunita'  di  nuova  costituzione), pena la revoca del finanziamento
che da' luogo all'obbligo di restituire alla cassa le somme erogate e
di  pagare  gli  oneri  di  ammortamento  del  mutuo,  per  la  quota
interessi,  sino  al  31 dicembre  dell'anno in cui e' intervenuta la
revoca.
                      Devoluzioni e riduzioni.
  Qualora   la   spesa   definitivamente   accertata   sia  inferiore
all'importo  concesso  e'  possibile  devolvere  la parte residua del
mutuo  al  finanziamento di opere previste nel piano. L'utilizzazione
della  quota di mutuo non impegnata per il finanziamento di specifici
interventi  previsti  nel  piano  e'  subordinata all'acquisizione da
parte  della  Cassa  depositi e prestiti della delibera consiliare di
adozione  del  piano  ovvero di approvazione dell'aggiornamento o del
completamento.  Se  la  comunita'  montana  non  intende devolvere le
risorse  ad  altri interventi si procedera' alla riduzione dei mutui.
La  Cassa  depositi  e  prestiti  si  attivera' affinche' non restino
residui  inutilizzati,  ma vadano a confluire nelle disponibilita' di
cui al terzo comma dell'art. 1.
                         Art. 1. - Comma 2.
                     Oggetto dei finanziamenti.
  Progetti, in linea con le priorita' indicate nei piani di sviluppo,
valutati  dai  nuclei di valutazione di cui all'art. 1 della legge n.
144/1999  entro  il  15 marzo 2001, ovvero dall'assessorato regionale
competente, se i nuclei non sono stati costituiti.
                        Risorse disponibili.
  La  norma in oggetto riserva agli interventi di cui sopra il 65 per
cento  delle  risorse  complessive  (30 miliardi di lire) pari a 19,5
miliardi di lire.
  L'ammontare  va  ripartito,  su base regionale, per il 50 per cento
con  riferimento  al territorio montano delle comunita' e per l'altro
50  per  cento con riferimento alla popolazione residente secondo gli
indicatori forniti nel decreto stesso (allegato 2).
                            Istruttoria.
  Presentazione  delle  domande:  le  domande  di  mutuo/mutui devono
essere  presentate  entro  tre  mesi  dalla  data di approvazione del
progetto da parte della regione.
  Per  le  comunita'  montane  associate,  la domanda di mutuo dovra'
essere  trasmessa  dall'ente  coordinatore,  a cui viene intestato il
mutuo,  che  deve  dare  conto  dell'intervenuta convenzione ai sensi
dell'art. 24 della legge n. 142/1990.
  Concessione    mutuo/mutui:    attestazione   circa   l'intervenuta
approvazione  del progetto definitivo ai sensi dell'art. 1, comma 2 e
art. 4, comma 1, del decreto 28 gennaio 2000.
  Per  le  comunita'  montane  associate l'ente coordinatore deve dar
conto   dell'approvazione   del   progetto   da   parte   degli  enti
convenzionati.
  Determinazione  del  dirigente/segretario  generale  dell'ente,  di
assunzione  del mutuo; nel caso in cui il finanziamento sia destinato
ad  enti  convenzionati  ex  art.  24  della  legge  n.  142/1990  la
determinazione e' assunta dall'ente coordinatore (allegato 3).
                      Devoluzioni e riduzioni.
  Qualora   la   spesa   definitivamente   accertata   sia  inferiore
all'importo  concesso non e' possibile devolvere la parte residua del
mutuo  al  finanziamento  delle  altre  opere  previste nel piano, in
quanto  il  decreto  limita  tale  facolta'  agli  interventi  di cui
all'art.  1,  comma 1.  Gli  importi  residui  accertati  andranno in
riduzione.  La  Cassa  depositi e prestiti si attivera' affinche' non
restino residui inutilizzati, ma confluiscano nelle disponibilita' di
cui al terzo comma dell'art. 1.
                         Art. 1. - Comma 3.
                     Oggetto dei finanziamenti.
  Progetti,  presentati  in  forma associata dalle comunita' montane,
selezionati  dal  comitato  tecnico interministeriale per la montagna
(CTIM) entro il 15 marzo 2001.
  La  norma in oggetto riserva agli interventi di cui sopra il 10 per
cento   delle  risorse  complessive  (30 miliardi  di  lire)  pari  a
3 miliardi di lire.
  Per  le  ulteriori  risorse  che  si renderanno disponibili saranno
emanate istruzioni integrative.
                            Istruttoria.
  Presentazione delle domande: le domande di mutuo dovranno pervenire
entro  tre  mesi dalla data di approvazione del progetto da parte del
CTIM.  Considerato  che  il CTIM deve selezionare i progetti entro il
15 marzo  2001,  il  termine  di  presentazione non dovrebbe comunque
andare   oltre   il   15 giugno   2001.   Poiche'   beneficiarie  del
finanziamento  sono  le  comunita'  montane  associate, la domanda di
mutuo  deve  essere  trasmessa  dall'ente  coordinatore,  a cui viene
intestato   il   mutuo,   che   deve   dare   conto  dell'intervenuto
convenzionamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142/1990.
  Concessione  mutuo/mutui:  determinazione  del dirigente/segretario
generale    dell'ente   coordinatore,   di   assunzione   del   mutuo
(allegato 3);
    attestazione   circa   l'intervenuta  approvazione  del  progetto
definitivo  da  parte  delle  comunita'  montane interessate ai sensi
dell'art. 1, comma 3 e art. 4, comma 1, del decreto 28 gennaio 2000.
                      Devoluzioni e riduzioni.
  Qualora   la   spesa   definitivamente   accertata   sia  inferiore
all'importo  concesso non e' possibile devolvere la parte residua del
mutuo  al  finanziamento  delle  altre  opere  previste nel piano, in
quanto  il  decreto  limita  tale  facolta'  agli  interventi  di cui
all'art.  1,  comma 1.  Gli  importi  residui  accertati  andranno in
riduzione.  La  Cassa  depositi e prestiti si attivera' affinche' non
restino residui inutilizzati, ma confluiscano nelle disponibilita' di
cui al terzo comma dell'art. 1.
                   Condizioni generali per i mutui
                   di cui all'art. 1, commi 1-2-3
  Erogazioni:  sono  disposte  su  domanda  dell'ente  beneficiario o
coordinatore  in  una o piu' soluzioni sulla base della dichiarazione
del   dirigente   competente/segretario  generale  ove  e'  attestata
l'avvenuta esecuzione della spesa finanziata.
  Interessi  di pre-ammortamento: sulle somme erogate in conto mutuo,
anteriormente  alla  data d'inizio dell'ammortamento (che decorre dal
primo gennaio successivo alla concessione del mutuo), sono dovuti gli
interessi   di  pre-ammortamento,  calcolati  al  medesimo  tasso  di
concessione,  per  il  periodo  che  va  dalla  data di erogazione al
31 dicembre  successivo.  Gli  interessi  di  preammortamento  sono a
carico  delle  comunita'  montane  che,  pertanto,  se  non  vogliono
sopportare  il  relativo  onere,  devono  attendere per le erogazioni
l'inizio dell'ammortamento ovvero se vi sia capienza far gravare tale
onere sul finanziamento.
  Se  l'ente intende far gravare gli interessi di preammortamento sul
mutuo  deve  comunicarlo  alla  Cassa  depositi e prestiti quando gli
verra'  richiesto  a  fine anno il versamento dell'importo dovuto per
gli interessi di pre-ammortamento.

      Il direttore generale del Dipartimento impieghi Salvemini