L'AUTORITA' Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 16 marzo 2000; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 7, 8 e 9 della suddetta legge; Vista la direttiva del consiglio 90/387/CEE, relativa alla "Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni" (Open Network Provision - ONP); Vista la direttiva della commissione 90/388/CEE, relativa alla "Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni"; Vista la direttiva della commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni; Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni; Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del consiglio, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"; Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del consiglio, relativa alla "Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Vista la raccomandazione della commissione 98/195/CE dell'8 gennaio 1998 concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte prima - fissazione dei prezzi di interconnessione)" e successive modifiche; Vista la raccomandazione della commissione 98/322/CE dell'8 aprile 1998 concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte seconda - separazione contabile e contabilita' dei costi)" e successive modifiche; Vista la comunicazione della commissione 98/C 265/02 sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il provvedimento del Ministero delle comunicazioni in data 3 aprile 1998 relativo alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"; Vista la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998 "Valutazione e richiesta di modifiche dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998"; Vista la propria delibera n. 1/99 del 14 gennaio 1999 "Costituzione comitato per l'implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale"; Vista la propria delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999 relativa alle condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali; Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla identificazione di organismi di telecomunicazione aventi notevole forza di mercato; Vista la propria delibera 1/00/CIR del 15 febbraio 2000 "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999"; Visti i documenti depositati dagli operatori nel corso delle attivita' del comitato per l'implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale; Sentite le societa' Wind, Albacom, MCI Worldcom, MetroWeb, Infostrada in data 14, 20 e 21 ottobre e visti i documenti dalle stesse depositati; Sentita la societa' Telecom Italia in data 23 settembre e 21 ottobre 1999 e visti i documenti dalla stessa depositati; Visti gli atti del procedimento; Udita, nella riunione del 18 novembre 1999, la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; Vista la decisione assunta nella riunione del 7 dicembre 1999 nella quale e' stato approvato il relativo schema di provvedimento; Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, pervenuto in data 3 marzo 2000; Visto il parere congiunto della direzione generale concorrenza e della direzione generale Societa' per l'informazione della commissione europea, pervenuto in data 7 marzo 2000; Udita la relazione finale dell'ing. Vincenzo Monaci: Delibera: Art. 1. Definizioni e riferimenti 1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per: a) "regolamento", il provvedimento citato in premessa che attua le direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318; b) "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249; c) "operatore notificato", ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato come avente notevole forza di mercato ai sensi dell'art. 4, comma 9, del regolamento; d) "operatore licenziatario", ogni organismo di telecomunicazioni titolare di una licenza individuale ai sensi dell'art. 2, commi 2, lettere a) e b), e 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1997 recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"; e) "servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale", i servizi che consentono agli operatori licenziatari l'utilizzo disaggregato delle risorse fisiche della rete dell'operatore notificato di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) della presente delibera, nonche' i servizi accessori e sostitutivi di cui al medesimo art. 4, comma 1, lettere c), d) ed e); f) "servizio di canale virtuale permanente", la fornitura di un flusso di dati trasparente ad alta capacita' tra la sede del cliente e la rete dell'operatore entrante che Telecom Italia e' tenuta a fornire agli operatori licenziatari in tutti i casi in cui la stessa Telecom Italia mediante le proprie divisioni commerciali, societa' controllate, controllanti, collegate o consociate intenda fornire servizi alla clientela ricorrendo a sistemi di accesso in tecnologia xDSL. 2. La definizione e la descrizione delle caratteristiche tecniche degli obblighi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato di cui all'art. 4 sono riportate nell'allegato A alla presente delibera. 3. Le definizioni dei termini tecnici riportati nella presente delibera sono contenute nel glossario annesso all'allegato A. 4. Sono altresi' applicabili, ove non altrimenti disciplinato dalla presente delibera, le definizioni di cui all'art. 1 del regolamento. 5. Le motivazioni alla base della presente delibera sono contenute nella relazione sul contesto economico e regolamentare riportata nell'allegato B. 6. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente delibera.