L'AUTORITA'
  Nella  seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del
16 marzo 2000;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 7, 8 e 9
della suddetta legge;
  Vista   la   direttiva  del  consiglio  90/387/CEE,  relativa  alla
"Istituzione    del    mercato    interno   per   i   servizi   delle
telecomunicazioni  mediante  la  realizzazione  di una rete aperta di
telecomunicazioni" (Open Network Provision - ONP);
  Vista  la  direttiva  della  commissione  90/388/CEE, relativa alla
"Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";
  Vista  la  direttiva  della  commissione  96/19/CE  che modifica la
direttiva  90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza
dei mercati delle telecomunicazioni;
  Vista  la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del consiglio
relativa  ad  una  disciplina  comune  in  materia  di autorizzazioni
generali  e  di  licenze  individuali  nel  settore  dei  servizi  di
telecomunicazioni;
  Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del consiglio,
relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e
finalizzata  a garantire il servizio universale e l'interoperabilita'
attraverso  l'applicazione  dei  principi  di  fornitura  di una rete
aperta (ONP)";
  Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del consiglio,
relativa  alla  "Applicazione  del  regime  di  fornitura di una rete
aperta  (ONP)  alla  telefonia vocale e sul servizio universale delle
telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  recante  il  "Regolamento  per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista la raccomandazione della commissione 98/195/CE dell'8 gennaio
1998    concernente   "L'interconnessione   in   un   mercato   delle
telecomunicazioni  liberalizzato (parte prima - fissazione dei prezzi
di interconnessione)" e successive modifiche;
  Vista  la raccomandazione della commissione 98/322/CE dell'8 aprile
1998    concernente   "L'interconnessione   in   un   mercato   delle
telecomunicazioni   liberalizzato   (parte   seconda   -  separazione
contabile e contabilita' dei costi)" e successive modifiche;
  Vista    la    comunicazione    della   commissione   98/C   265/02
sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia
di accesso nel settore delle telecomunicazioni;
  Visto   il   decreto   ministeriale   25 novembre   1997,   recante
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni";
  Visto  il  provvedimento  del Ministero delle comunicazioni in data
3 aprile   1998  relativo  alla  determinazione  degli  organismi  di
telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista   la  propria  delibera  n.  1/CIR/98  del  25 novembre  1998
"Valutazione    e    richiesta    di    modifiche   dell'offerta   di
interconnessione  di  riferimento  di  Telecom  Italia  del 24 luglio
1998";
  Vista la propria delibera n. 1/99 del 14 gennaio 1999 "Costituzione
comitato per l'implementazione dell'accesso disaggregato a livello di
rete locale";
  Vista  la  propria  delibera  n. 101/99 del 24 giugno 1999 relativa
alle condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia vocale
alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali;
  Vista  la  propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa
alla   identificazione   di  organismi  di  telecomunicazione  aventi
notevole forza di mercato;
  Vista   la   propria   delibera   1/00/CIR   del  15  febbraio 2000
"Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione
di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999";
  Visti  i  documenti  depositati  dagli  operatori  nel  corso delle
attivita'    del    comitato   per   l'implementazione   dell'accesso
disaggregato a livello di rete locale;
  Sentite   le   societa'  Wind,  Albacom,  MCI  Worldcom,  MetroWeb,
Infostrada  in  data  14,  20  e 21 ottobre e visti i documenti dalle
stesse depositati;
  Sentita   la  societa'  Telecom  Italia  in  data  23  settembre  e
21 ottobre 1999 e visti i documenti dalla stessa depositati;
  Visti gli atti del procedimento;
  Udita,  nella riunione del 18 novembre 1999, la relazione dell'ing.
Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32
del  regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Autorita';
  Vista la decisione assunta nella riunione del 7 dicembre 1999 nella
quale e' stato approvato il relativo schema di provvedimento;
  Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato, pervenuto in data 3 marzo 2000;
  Visto  il  parere  congiunto della direzione generale concorrenza e
della   direzione   generale   Societa'   per   l'informazione  della
commissione europea, pervenuto in data 7 marzo 2000;
  Udita la relazione finale dell'ing. Vincenzo Monaci:
                              Delibera:
                               Art. 1.
                      Definizioni e riferimenti
  1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:
    a)  "regolamento",  il provvedimento citato in premessa che attua
le   direttive   comunitarie  nel  settore  delle  telecomunicazioni,
approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318;
    b)  "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
    c)  "operatore  notificato",  ogni organismo di telecomunicazioni
che  fornisce  reti  telefoniche  pubbliche fisse e presta servizi di
telecomunicazioni  accessibili  al  pubblico,  notificato come avente
notevole  forza  di  mercato  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  9, del
regolamento;
    d) "operatore licenziatario", ogni organismo di telecomunicazioni
titolare  di  una  licenza individuale ai sensi dell'art. 2, commi 2,
lettere  a)  e  b),  e  3  del  decreto ministeriale 25 novembre 1997
recante  "Disposizioni  per il rilascio delle licenze individuali nel
settore delle telecomunicazioni";
    e)  "servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale", i
servizi   che   consentono  agli  operatori  licenziatari  l'utilizzo
disaggregato   delle   risorse   fisiche  della  rete  dell'operatore
notificato di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) della presente
delibera,  nonche'  i  servizi  accessori  e  sostitutivi  di  cui al
medesimo art. 4, comma 1, lettere c), d) ed e);
    f)  "servizio  di canale virtuale permanente", la fornitura di un
flusso  di dati trasparente ad alta capacita' tra la sede del cliente
e  la  rete  dell'operatore  entrante  che Telecom Italia e' tenuta a
fornire  agli operatori licenziatari in tutti i casi in cui la stessa
Telecom  Italia  mediante  le proprie divisioni commerciali, societa'
controllate,  controllanti,  collegate  o  consociate intenda fornire
servizi  alla clientela ricorrendo a sistemi di accesso in tecnologia
xDSL.
  2.  La  definizione e la descrizione delle caratteristiche tecniche
degli  obblighi  di  fornitura dei servizi di accesso disaggregato di
cui all'art. 4 sono riportate nell'allegato A alla presente delibera.
  3.  Le  definizioni  dei  termini  tecnici riportati nella presente
delibera sono contenute nel glossario annesso all'allegato A.
  4. Sono altresi' applicabili, ove non altrimenti disciplinato dalla
presente delibera, le definizioni di cui all'art. 1 del regolamento.
  5.  Le motivazioni alla base della presente delibera sono contenute
nella  relazione  sul  contesto  economico  e regolamentare riportata
nell'allegato B.
  6. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente
delibera.