IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
    Vista  la  legge  25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di
solidarieta'  nazionale in agricoltura;     Viste le leggi 15 ottobre
1981,  n.  590,  e 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti modifiche ed
integrazioni  della  disciplina  del Fondo di solidarieta' nazionale;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996,
n.  324,  che  ha  approvato  il nuovo regolamento sull'assicurazione
agricola agevolata;     Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto
del   Presidente   della   Repubblica  n.  324/96  che  prevede,  con
riferimento  a territori agricoli omogenei, la determinazione annuale
degli  eventi,  delle  colture,  delle  fitopatie  e  delle  garanzie
ammissibili  all'assicurazione agevolata;     Viste le proposte delle
regioni  e  delle province autonome e dell'Associazione nazionale dei
consorzi  di  difesa,  per la copertura assicurativa delle produzioni
agricole con ciclo produttivo avente inizio nel 2000;     Ritenuto di
provvedere  agli  adempimenti di propria competenza per consentire ai
produttori  agricoli di stipulare nell'anno 2000 polizze assicurative
agevolate;     Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, di
conferimento  alle  regioni  delle funzioni amministrative in materia
agricola e di riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Per la copertura assicurativa dei rischi agricoli nell'anno 2000,
ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996,
n. 324, art. 1, comma 3, si stabilisce quanto segue:       1) colture
assicurabili  al  mercato agevolato nelle rispettive aree omogenee di
cui  al  successivo  art. 2: actinidia, albicocche, mais da granella,
mele,  nettarine,  nettarine  precoci,  pere,  pere  precoci, pesche,
pesche  precoci,  piante di viti porta innesto, pomodoro concentrato,
pomodoro  da  tavola,  pomodoro pelato, riso, susine, susine precoci,
tabacco, uva da tavola, uva da vino, vivai di viti, peperoni, arance,
limoni, mandarance, mandarini, carciofi, frumento, orzo, sorgo, soia,
colza,  cocomeri,  meloni,  patate, cachi, ciliegie, fragole, mais da
seme,  olive da tavola, olive da olio, fichi d'india, avena, fagioli,
piselli, fagiolini, girasole, triticale, zucchine, mirtillo, lampone,
vivai  di  piante  da  frutto,  vivai  di  piante  di olivo, spinaci,
pistacchio,  melanzane, nocciole, mandorle, ribes, bergamotto, cedro,
more,   vivai  di  pioppi,  cipolle;        2) avversita':  grandine,
grandine   e   vento,  brina  e  gelo,  siccita';        3) garanzie:
risarcimento   dei   danni   in   base  alle  condizioni  di  polizza
contrattate.