LA COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a) Visto il decreto della presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 80/A del 15 marzo 2000, che fissa la data della prossima tornata elettorale comunale nella regione; b) Visti, quanto alla propria potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai, e di disciplinare direttamente le tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; c) Vista la legge 22 febbraio 2000, recante disposizioni per la parita' d'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; vista altresi' la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; d) Visti i contenuti e le motivazioni del proprio provvedimento recante comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonche' tribune elettorali per le elezioni amministrative del 16 aprile 2000, approvata il 1o marzo 2000; e) Visto il decreto del presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, recante il testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali; f) Vista la propria precedente delibera relativa a consultazioni elettorali nella regione Trentino-Alto Adige, approvata il 14 ottobre 1998; g) Ritenuto, anche in considerazione dell'urgenza di provvedere, di poter disciplinare la programmazione radiotelevisiva in periodo elettorale nella regione autonoma Trentino-Alto Adige con riferimento prioritario ai contenuti del proprio provvedimento del 1o marzo 2000; h) Considerato che il proprio provvedimento del 29 marzo 2000 reca disposizioni finalizzate a disciplinare la sovrapposizione di campagne elettorali e della campagna per i referendum del 21 maggio 2000; i) Consultata in via informale l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1. Rinvio al provvedimento della Commissione del 1o marzo 2000 1. In occasione della consultazione elettorale amministrativa prevista per il 14 ed il 28 maggio 2000 nella regione autonoma Trentino-Alto Adige, la programmazione radiotelevisiva della Rai e' disciplinata dal provvedimento approvato dalla Commissione il 1o marzo 2000, limitatamente alle disposizioni relative alle elezioni comunali, in quanto compatibili, e con le ulteriori precisazioni di cui al presente provvedimento.