LA  COMMISSIONE  PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza
                     dei servizi radiotelevisivi
  a) Visto  il  decreto  della  presidente della giunta della regione
autonoma  Trentino-Alto Adige n. 80/A del 15 marzo 2000, che fissa la
data della prossima tornata elettorale comunale nella regione;
  b) Visti,  quanto  alla  propria  potesta'  di  rivolgere indirizzi
generali  alla  Rai,  e  di disciplinare direttamente le tribune, gli
articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
  c) Vista  la  legge  22 febbraio  2000, recante disposizioni per la
parita'  d'accesso  ai  mezzi  di  informazione  durante  le campagne
elettorali  e  referendarie  e  per  la comunicazione politica; vista
altresi'   la  legge  10 dicembre  1993,  n.  515,  e  le  successive
modificazioni;
  d) Visti  i  contenuti  e  le motivazioni del proprio provvedimento
recante  comunicazione  politica, messaggi autogestiti e informazione
della  concessionaria  pubblica,  nonche'  tribune  elettorali per le
elezioni  amministrative  del  16 aprile  2000, approvata il 1o marzo
2000;
  e) Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta della regione
autonoma  Trentino-Alto  Adige  13 gennaio  1995,  n. 1/L, recante il
testo  unico  delle  leggi  regionali  sulla composizione ed elezione
degli organi delle amministrazioni comunali;
  f) Vista  la  propria  precedente delibera relativa a consultazioni
elettorali nella regione Trentino-Alto Adige, approvata il 14 ottobre
1998;
  g) Ritenuto, anche in considerazione dell'urgenza di provvedere, di
poter  disciplinare  la  programmazione  radiotelevisiva  in  periodo
elettorale nella regione autonoma Trentino-Alto Adige con riferimento
prioritario ai contenuti del proprio provvedimento del 1o marzo 2000;
  h) Considerato  che il proprio provvedimento del 29 marzo 2000 reca
disposizioni   finalizzate   a  disciplinare  la  sovrapposizione  di
campagne  elettorali  e della campagna per i referendum del 21 maggio
2000;
  i) Consultata  in  via  informale l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
                               Dispone
nei   confronti   della   RAI   Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
     Rinvio al provvedimento della Commissione del 1o marzo 2000
  1. In   occasione  della  consultazione  elettorale  amministrativa
prevista  per  il  14  ed  il  28 maggio  2000 nella regione autonoma
Trentino-Alto  Adige,  la programmazione radiotelevisiva della Rai e'
disciplinata   dal   provvedimento  approvato  dalla  Commissione  il
1o marzo 2000, limitatamente alle disposizioni relative alle elezioni
comunali,  in  quanto compatibili, e con le ulteriori precisazioni di
cui al presente provvedimento.