IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto  l'articolo  1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380,
che  prevede che con decreto del Ministro della difesa e' adottato il
regolamento   recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  ai
servizio militare;
  Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n.  237, e la legge 24 dicembre 1986, n. 958, nelle parti riguardanti
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare di leva;
  Sentiti il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro
per le pari opportunita';
  Sentita   la  Commissione  nazionale  per  la  parita'  e  le  pari
opportunita' tra uomo e donna;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 marzo 2000;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
trasmessa con nota n. 8/15552 del 14 marzo 2000;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento si applica agli iscritti, arruolati e
militari  di  leva ed al personale maschile e femminile che partecipa
ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al salo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge
          20   ottobre   1999,   n.   380   (Delega  al  Governo  per
          l'istituzione del servizio militare volontario femminile):
              "5.  Il  Ministro  della  difesa  e  il  Ministro delle
          finanze  per  il  personale  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data edi entrata in
          vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano,
          con  propri  decreti,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della  legge  23  agosto  1988, n. 400, regolamenti recanti
          norme   per   l'accertamento   dell'idoneita'  al  servizio
          militare   sentiti,   per   quanto  concerne  il  personale
          femminile,   il   Ministro   per   la  parita'  e  le  pari
          opportunita'  tra  uomo  e  donna  nonche'  il Ministro dei
          trasporti  e  della  navigazione per il personale del Corpo
          delle capitanerie di porto".
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
          febbraio   1964,   n.   237,  reca:  "Leva  e  reclutamento
          obbligatorio      nell'Esercito,     nella     Marina     e
          nell'Aeronautica".
              -  La  legge 24 dicembre 1986, n. 958, reca: "Norme sul
          servizio   militare   di   leva   e  sulla  ferma  di  leva
          prolungata".
              -  Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenze del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".