IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che prevede che con decreto del Ministro della difesa e' adottato il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' ai servizio militare; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e la legge 24 dicembre 1986, n. 958, nelle parti riguardanti l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare di leva; Sentiti il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro per le pari opportunita'; Sentita la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 marzo 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota n. 8/15552 del 14 marzo 2000; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica agli iscritti, arruolati e militari di leva ed al personale maschile e femminile che partecipa ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.
Avvertenza: Il testo della note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al salo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 (Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile): "5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data edi entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna nonche' il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto". - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, reca: "Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica". - La legge 24 dicembre 1986, n. 958, reca: "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata". - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenze del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".