IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che prevede l'iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali degli elettori compresi nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero; Visto l'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che disciplina la cancellazione dalle predette liste per irreperibilita' presunta; Considerato che tali disposizioni comportano la presenza nelle liste elettorali di cittadini i cui indirizzi attuali risultano del tutto sconosciuti sia al comune di iscrizione, sia all'anagrafe degli italiani residenti all'estero; Considerata la necessita' di disciplinare in maniera piu' organica l'istituto giuridico della irreperibilita' presunta previsto dal citato articolo 4 della legge n. 470 del 1988, nonche' di contemperare l'esigenza di garantire l'esercizio del voto a tutti gli elettori con quella di determinare la reale e aggiornata composizione delle liste; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di conseguire tali obiettivi, al fine di determinare l'effettiva consistenza del corpo elettorale in occasione delle imminenti consultazioni referendarie ed elettorali; Considerato che il Senato della Repubblica ha approvato l'analogo disegno di legge presentato dal Governo nel marzo scorso; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) per irreperibilita' presunta, salvo prova contraria: 1) trascorsi cento anni dalla nascita; 2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive; 3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero; 4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea, nonche' le consultazioni referendarie locali;".