IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  4, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  20 marzo 1967, n. 223, che prevede l'iscrizione d'ufficio
nelle  liste  elettorali  degli elettori compresi nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero;
  Visto  l'articolo  4,  comma  1, lettera d), della legge 27 ottobre
1988,  n.  470,  che disciplina la cancellazione dalle predette liste
per irreperibilita' presunta;
  Considerato  che  tali  disposizioni  comportano  la presenza nelle
liste  elettorali  di cittadini i cui indirizzi attuali risultano del
tutto sconosciuti sia al comune di iscrizione, sia all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero;
  Considerata  la necessita' di disciplinare in maniera piu' organica
l'istituto  giuridico  della  irreperibilita'  presunta  previsto dal
citato   articolo   4  della  legge  n.  470  del  1988,  nonche'  di
contemperare l'esigenza di garantire l'esercizio del voto a tutti gli
elettori con quella di determinare la reale e aggiornata composizione
delle liste;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di conseguire tali
obiettivi,  al  fine di determinare l'effettiva consistenza del corpo
elettorale in occasione delle imminenti consultazioni referendarie ed
elettorali;
  Considerato  che  il Senato della Repubblica ha approvato l'analogo
disegno di legge presentato dal Governo nel marzo scorso;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 maggio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la
lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) per irreperibilita' presunta, salvo prova contraria:
   1) trascorsi cento anni dalla nascita;
   2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive;
   3)  quando  risulti  inesistente,  tanto nel comune di provenienza
   quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;
   4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina
   avviso,  spedita  ai  sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio
   1979,  n.  40,  in occasione delle due ultime consultazioni che si
   siano  tenute  con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa
   l'elezione  del  Parlamento  europeo  limitatamente  ai  cittadini
   residenti  nei Paesi dell'Unione europea, nonche' le consultazioni
   referendarie locali;".