IL DIRIGENTE
              della direzione generale delle politiche
                agricole ed agroindustriali nazionali
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999
sulla   nuova  denominazione  del  Ministero  e  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  16 giugno  1998,  n.  193,  con la quale e' stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  21 novembre  1995 con il quale e'
stata   riconosciuta   la  indicazione  geografica  tipica  dei  vini
"Vallagarina"  ed  e'  stato  approvato  il  relativo disciplinare di
produzione;
  Visti  i  decreti  dirigenziali  27 febbraio 1996, 3 ottobre 1997 e
26 novembre 1997 con i quali sono state apportate alcune modifiche al
disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni
integrative  dei  disciplinari  di produzione dei vini ad indicazione
geografica  tipica  prodotti  nelle  regioni  e province autonome del
territorio nazionale;
  Vista  la domanda presentata dalla Associazione produttori Trentino
vini intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra
citato;
  Visto il parere favorevole della provincia autonoma di Trento sulla
citata domanda;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
di   modifica   del  disciplinare  di  produzione  della  indicazione
geografica  tipica  dei  vini  "Vallagarina"  formulati  dal Comitato
stesso,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34
dell'11 febbraio 2000;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
"Vallagarina";
  Considerato  che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente   la   procedura   per   il  riconoscimento  delle
denominazioni   di  origine  e  l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione,   prevede   che   le  denominazioni  di  origine  vengano
riconosciute   ed  i  relativi  disciplinari  di  produzione  vengano
approvati  e  modificati  con  decreto del dirigente responsabile del
procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di  produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica  "Vallagarina", approvato con decreto dirigenziale 21 novembre
1995   e   successivamente  modificato  con  i  decreti  dirigenziali
27 febbraio  1996,  3 ottobre  1997 e 26 novembre 1997, e' sostituito
per  intero  dal  testo  annesso  al  presente  decreto le cui misure
entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.