Con  decreto 4 aprile 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica  di concerto con il Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze,
d'intesa  con  la  regione  Abruzzo  e'  stata disposta, ai sensi del
quarto  comma  dell'art.  65  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833,
l'attribuzione  all'Ispettorato  generale  per  la liquidazione degli
Enti  disciolti  presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404
-  dei  beni  immobili  di  proprieta'  delle  soppresse  Casse mutue
provinciali  di  malattia  per gli esercenti attivita' commerciali di
L'Aquila e Chieti.
    Sono attribuiti al predetto Ispettorato generale i beni mobili ed
i  beni  di  consumo  allocati  negli  immobili  di  proprieta' sopra
indicati nonche' quelli allocati nell'immobile di proprieta' di terzi
assunti  in  locazione  o  in  uso  dalla  Cassa mutua provinciale di
malattia per gli esercenti attivita' commerciali di Teramo.
    Sono  altresi'  assegnati  al  patrimonio  delle Unita' sanitarie
locali  ed  ospedaliere  competenti  mediante  consegna  dei relativi
inventari  e  con il provvedimento regionale, cosi' come previsto dal
secondo  comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e
successive modificazioni, i beni mobili, le attrezzature ed i beni di
consumo  allocati  nell'immobile  di  proprieta'  di terzi assunti in
locazione o in uso dalla Cassa mutua malattia di Pescara.
    Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato
generale.