IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; Vista l'ordinanza ministeriale n. 48 del 19 febbraio 1999 relativa all'indizione eccezionale, in corso dell'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilita'; Vista l'ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997 relativa all'educazione in eta' adulta; Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 14 marzo 2000; Considerato, in relazione ai contenuti del predetto parere circa il termine delle attivita' educative nelle scuole dell'infanzia, che, ferma restando l'autonomia organizzativa delle scuole in questione, anche le attivita' educative nelle medesime debbono svolgersi, al pari di quelle didattiche nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie, nel periodo compreso tra il 1o settembre ed il 30 giugno, cosi' come prevede l'art. 74, secondo comma, del decreto legislativo n. 297/1994, necessariamente da raccordare con il contesto normativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del-l'8 marzo 1999 e che pertanto, anche per motivi di coordinamento, e' opportuno discostarsi, per il punto in questione, dal parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; Ritenuta la necessita', in relazione al disposto dell'art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, di determinare il calendario scolastico nazionale per l'anno 2000/2001; Attesa l'esigenza di dover sostituire con la presente ordinanza, l'ordinanza ministeriale n. 91 del 27 marzo 2000; Ordina: Art. 1. 1) I sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 15 giugno 2000, la data di inizio delle lezioni, che puo' essere diversificata per grado e ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi. 2) Per una opportuna conoscenza delle esigenze delle singole province, i sovrintendenti scolastici organizzano apposite riunioni con i provveditori agli studi della regione, alle quali partecipano anche i coordinatori del servizio ispettivo regionale. 3) I consigli di circolo e di istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, determinano gli adattamenti del calendario scolastico, che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni, con la conseguenza che le determinazione dei sovrintendenti scolastici regionali trovano sul punto applicazione solo nel caso in cui le singole istituzioni nulla stabiliscano al riguardo. 4) Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, terzo comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994 relativo allo svolgimento di almeno duecento giorni di lezione, o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attivita', del disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attivita' obbligatorie nonche', nell'una e nell'altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei comparto scuola.