IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto  l'art.  74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto   il   decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n.  275
dell'8 marzo  1999,  concernente  il  regolamento  recante  norme  in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
  Vista  l'ordinanza ministeriale n. 48 del 19 febbraio 1999 relativa
all'indizione  eccezionale,  in corso dell'anno, di sessioni speciali
di  esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di
licenza   di   maestro   d'arte   per   sovvenire  alle  esigenze  di
riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilita';
  Vista  l'ordinanza  ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997 relativa
all'educazione in eta' adulta;
  Udito  il  parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
espresso nell'adunanza del 14 marzo 2000;
  Considerato, in relazione ai contenuti del predetto parere circa il
termine  delle  attivita'  educative nelle scuole dell'infanzia, che,
ferma  restando  l'autonomia organizzativa delle scuole in questione,
anche  le  attivita'  educative  nelle medesime debbono svolgersi, al
pari  di  quelle  didattiche nelle istituzioni scolastiche primarie e
secondarie, nel periodo compreso tra il 1o settembre ed il 30 giugno,
cosi'  come prevede l'art. 74, secondo comma, del decreto legislativo
n.  297/1994, necessariamente da raccordare con il contesto normativo
del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del-l'8 marzo 1999
e  che  pertanto,  anche  per  motivi  di coordinamento, e' opportuno
discostarsi,  per  il  punto  in  questione, dal parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione;
  Ritenuta  la  necessita', in relazione al disposto dell'art. 74 del
decreto  legislativo  n.  297  del 1994 e dell'art. 5 del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, di determinare
il calendario scolastico nazionale per l'anno 2000/2001;
  Attesa  l'esigenza  di  dover sostituire con la presente ordinanza,
l'ordinanza ministeriale n. 91 del 27 marzo 2000;

                               Ordina:
                               Art. 1.
  1)  I  sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le regioni ed i
consigli  scolastici  provinciali,  determinano,  entro  il 15 giugno
2000,  la data di inizio delle lezioni, che puo' essere diversificata
per  grado  e  ordine  di  scuola,  ed il calendario relativo al loro
svolgimento,  anche  con riferimento a quanto previsto dai successivi
commi.
  2)  Per  una  opportuna  conoscenza  delle  esigenze  delle singole
province,  i  sovrintendenti scolastici organizzano apposite riunioni
con  i  provveditori agli studi della regione, alle quali partecipano
anche i coordinatori del servizio ispettivo regionale.
  3)  I consigli di circolo e di istituto, in relazione alle esigenze
derivanti   dal   piano   dell'offerta   formativa,  determinano  gli
adattamenti  del  calendario scolastico, che possono riguardare anche
la   data  di  inizio  delle  lezioni,  con  la  conseguenza  che  le
determinazione  dei  sovrintendenti  scolastici regionali trovano sul
punto  applicazione solo nel caso in cui le singole istituzioni nulla
stabiliscano al riguardo.
  4)  Tali  adattamenti  vanno  stabiliti  nel  rispetto del disposto
dell'art.  74,  terzo  comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994
relativo allo svolgimento di almeno duecento giorni di lezione, o, in
caso   di   organizzazione  flessibile  dell'orario  complessivo  del
curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attivita',
del  disposto  dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 275 del 1999, relativo all'articolazione delle lezioni
in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore
annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed
attivita'  obbligatorie nonche', nell'una e nell'altra ipotesi, delle
disposizioni  contenute  nel contratto collettivo nazionale di lavoro
dei comparto scuola.