L'AUTORITA'

  Nella sua riunione di Consiglio del 24 maggio 2000;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  relativo  al  Regolamento  per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe
telefoniche nazionali";
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe
telefoniche internazionali";
  Vista  la  propria  delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante
"Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale";
  Vista  la  propria  delibera  n. 101/99 del 24 giugno 1999, recante
"Condizioni  economiche  di  offerta del servizio di telefonia vocale
alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali";
  Vista  la  propria  delibera  n. 170/99 del 28 luglio 1999, recante
"Introduzione della tariffa a tempo";
  Vista  la  propria  delibera  n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante
"Regolamentazione  e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti
da Telecom Italia a partire dal 1o agosto 1999";
  Vista  la  propria  delibera  n.  197/99,  del 7 settembre 1999, in
materia  di  "Identificazione  degli  organismi  di telecomunicazioni
aventi notevole forza di mercato";
  Vista  la  propria  delibera  n.  236/00/CONS  del  20 aprile 1999,
recante  "Autorizzazione alla societa' Telecom Italia alla variazione
delle  condizioni di offerta di servizi di telefonia non inseriti nel
meccanismo di Price Cap";
  Vista  la  proposta  di  variazione  delle condizioni economiche di
fornitura   dei   servizi   di  telefonia  espletati  da  impianti  a
disposizione  del pubblico presentata da Telecom Italia all'Autorita'
in data 20 gennaio 2000 e le successive integrazioni;
  Visti gli atti del procedimento;
  Considerato  che  le  condizioni  economiche  per  la fornitura dei
servizi  di  telefonia  espletati  da  impianti  a  disposizione  del
pubblico  da  parte  di  Telecom  Italia,  ancorche' non inserite nel
meccanismo  di Price Cap, sono sottoposte al regime generale definito
per  i servizi accessibili al pubblico sulla rete telefonica pubblica
fissa  forniti dall'operatore con notevole forza di mercato, ai sensi
dell'art.  7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997  e  che,  pertanto,  l'Autorita'  e' tenuta ad esercitare le
proprie  attribuzioni di vigilanza in merito al rispetto dei principi
di obiettivita', trasparenza, e orientamento al costo;
  Considerato  che  i  servizi di telefonia espletati da apparecchi a
disposizione  del pubblico di Telecom Italia, ai quali la proposta di
variazione   delle  condizioni  economiche  si  riferisce,  risultano
altresi'  inclusi tra le prestazioni oggetto di servizio universale a
cura  di  Telecom Italia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), e
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;
  Considerato  che  in  relazione  alla generalita' delle prestazioni
oggetto  di  servizio  universale, l'art. 3, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  318/1997 dispone che le rispettive
condizioni  economiche  siano  definite secondo specifiche procedure,
nel  rispetto degli obblighi di accessibilita' e non discriminazione,
di cui all'art. 3, comma 4;
  Udita  la  relazione  del commissario relatore dott.ssa Paola Maria
Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente
l'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni.

                              Delibera:
                               Art. 1.
  L'Autorita'  dispone  la  variazione delle condizioni economiche di
fornitura  da  parte  di  Telecom  Italia  di  servizi  di  telefonia
espletati da apparecchi a disposizione del pubblico, sulla base di un
calendario  di  interventi  articolato  in  due  fasi, secondo quanto
stabilito agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento.