L'AUTORITA' Nella sua riunione di Consiglio del 24 maggio 2000; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche nazionali"; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche internazionali"; Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale"; Vista la propria delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali"; Vista la propria delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999, recante "Introduzione della tariffa a tempo"; Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1o agosto 1999"; Vista la propria delibera n. 197/99, del 7 settembre 1999, in materia di "Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"; Vista la propria delibera n. 236/00/CONS del 20 aprile 1999, recante "Autorizzazione alla societa' Telecom Italia alla variazione delle condizioni di offerta di servizi di telefonia non inseriti nel meccanismo di Price Cap"; Vista la proposta di variazione delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico presentata da Telecom Italia all'Autorita' in data 20 gennaio 2000 e le successive integrazioni; Visti gli atti del procedimento; Considerato che le condizioni economiche per la fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico da parte di Telecom Italia, ancorche' non inserite nel meccanismo di Price Cap, sono sottoposte al regime generale definito per i servizi accessibili al pubblico sulla rete telefonica pubblica fissa forniti dall'operatore con notevole forza di mercato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e che, pertanto, l'Autorita' e' tenuta ad esercitare le proprie attribuzioni di vigilanza in merito al rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza, e orientamento al costo; Considerato che i servizi di telefonia espletati da apparecchi a disposizione del pubblico di Telecom Italia, ai quali la proposta di variazione delle condizioni economiche si riferisce, risultano altresi' inclusi tra le prestazioni oggetto di servizio universale a cura di Telecom Italia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), e comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997; Considerato che in relazione alla generalita' delle prestazioni oggetto di servizio universale, l'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 dispone che le rispettive condizioni economiche siano definite secondo specifiche procedure, nel rispetto degli obblighi di accessibilita' e non discriminazione, di cui all'art. 3, comma 4; Udita la relazione del commissario relatore dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Delibera: Art. 1. L'Autorita' dispone la variazione delle condizioni economiche di fornitura da parte di Telecom Italia di servizi di telefonia espletati da apparecchi a disposizione del pubblico, sulla base di un calendario di interventi articolato in due fasi, secondo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento.