IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  decreto  legislativo  8 agosto  1991,  n.  257,  e,  in
particolare,   l'art.   2,   comma   2,   che   affida   al  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il compito
di  determinare il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di
specializzazione in medicina e chirurgia, ai sensi degli articoli 2 e
8 del decreto legislativo n. 257/1991;
  Visto   il   decreto   in   data   31 ottobre   1991  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto  con  il Ministro della sanita' e visti i successivi decreti
con  i  quali  e'  stato  formato  ed  aggiornato  l'elenco  di  tali
specializzazioni;
  Visto  il  decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
della   sanita',   con  il  quale  sono  stati  fissati  i  requisiti
d'idoneita'   delle   strutture   ove   si   svolge   la   formazione
specialistica;
  Visto  il  decreto  22 luglio  1998 del Ministero della sanita', di
concerto   con   il   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  con  il  quale  e' stato determinato il
fabbisogno  annuo  di  medici  specialisti da formare nelle scuole di
specializzazione per il triennio accademico 1997/1998 - 1999/2000;
  Vista  la  nota  in  data  17 gennaio 2000 con la quale il Ministro
della  sanita'  ha fissato in 5.619 il numero complessivo delle borse
di  studio  da  assegnare  nell'anno  accademico 1999/2000 e ne ha al
contempo definito la ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di
specializzazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica, in data 2 febbraio 2000, con il quale nel
provvedere  all'assegnazione  di n. 5.578 borse di studio alle scuole
di  specializzazione  universitarie  di  cui all'art. 1, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  257/1991,  rimandava  ad  un  provvedimento
successivo  l'assegnazione di quarantuno borse previste per le scuole
di specializzazione in audiologia e foniatria, medicina di comunita',
neurofisiopatologia e psicologia clinica;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, in data 21 aprile 2000, che integra, per l'anno accademico
1999/2000,  il  fabbisogno  di  medici  specialisti  da formare nelle
scuole  di  specializzazione  in  audiologia e foniatria, medicina di
comunita', neurofisiopatologia e psicologia clinica;
  Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente
l'attuazione  della  direttiva  93/16/CEE  del Consiglio del 5 aprile
1993  ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art.
8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  attuazione  del  decreto  interministeriale  21 aprile 2000, in
premessa  citato, per l'anno accademico 1999/2000 il numero di medici
da  ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all'art.
6   del   decreto   legislativo   n.   257/1991,   alle   scuole   di
specializzazione e' cosi' stabilito:
          ---->  Vedere Tabella a pag. 37 della G.U.  <----