Esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extra vergine di oliva "Pretuziano delle Colline Teramane", ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, presentata dalla Associazione Interprovinciale tra Produttori Olivicoli di Teramo e l'Aquila - A.I.Pr.Ol.; Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata dell'olio di oliva vergine ed extra vergine; Vista la nota prot. n. 60936 del 14 marzo 2000, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in relazione alla disciplina tecnica alla quale dovranno assoggettarsi i produttori dell'olio extra vergine di oliva "Pretuziano delle Colline Teramane" in caso di registrazione comunitaria; Vista la nota del 13 aprile 2000, con la quale il citato consorzio ha fornito i chiarimenti richiesti; Esprime: Parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita', via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. Art. 1. Denominazione La denominazione di origine protetta "Pretuziano delle Colline Teramane" e' riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/1992 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.