Esaminata  l'istanza  intesa  ad  ottenere  la  protezione  della
denominazione  di  origine protetta per l'olio extra vergine di oliva
"Pretuziano  delle Colline Teramane", ai sensi del regolamento CEE n.
2081/92,   presentata   dalla   Associazione   Interprovinciale   tra
Produttori Olivicoli di Teramo e l'Aquila - A.I.Pr.Ol.;
    Visto  il  parere  espresso  dal comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine controllata dell'olio di oliva vergine
ed extra vergine;
    Vista la nota prot. n. 60936 del 14 marzo 2000, con la quale sono
stati richiesti chiarimenti in relazione alla disciplina tecnica alla
quale  dovranno assoggettarsi i produttori dell'olio extra vergine di
oliva  "Pretuziano  delle  Colline Teramane" in caso di registrazione
comunitaria;
    Vista  la  nota  del  13 aprile  2000,  con  la  quale  il citato
consorzio ha fornito i chiarimenti richiesti;
                              Esprime:
    Parere  favorevole  e  formula  la  proposta  di  disciplinare di
produzione nel testo appresso indicato.
    Le   eventuali  osservazioni,  adeguatamente  motivate,  dovranno
essere  presentate  dai  soggetti  interessati,  nel  rispetto  della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "Disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche   al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   -   Direzione   generale   delle  politiche  agricole  ed
agroindustriali  nazionali  -  Ufficio  tutela delle denominazioni di
origine,  delle  indicazioni  geografiche  e  delle  attestazioni  di
specificita',  via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione  di  origine protetta "Pretuziano delle Colline
Teramane"  e'  riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde
alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n.
2081/1992 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.